IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che prevede  la determinazione dei  criteri e delle modalita'  per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403, concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge  15 maggio 1997, n. 127, in  materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
  Vista  la legge  23 dicembre  1998, n.  448, concernente  misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto  il   decreto  ministeriale   21  settembre  1999,   n.  378,
concernente:   "Regolamento  per   la   concessione  alle   emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, della legge
23 dicembre 1998, n. 448";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  domanda per ottenere i  benefici previsti per l'anno  1999 a
favore  delle emittenti  televisive  locali  titolari di  concessione
dall'art.  1 del  decreto  ministeriale 21  settembre  1999, n.  378,
concernente:   "Regolamento  per   la   concessione  alle   emittenti
televisive locali dei  benefici previsti dall'art. 45  della legge 23
dicembre 1998, n. 448", di  seguito indicato come "regolamento", deve
essere  inviata, in  duplice  copia, di  cui l'originale  debitamente
documentato,  a mezzo  raccomandata o  via fax,  entro trenta  giorni
dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del  presente bando, al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito,  al comitato  regionale  per  i servizi  radiotelevisivi,
competente  per  territorio.  La   data  apposta  sulla  raccomandata
dall'ufficio   postale  accettante   fa   fede  della   tempestivita'
dell'invio.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei  requisiti previsti per l'attuazione  dei benefici o,
nei casi consentiti,  da apposite dichiarazioni ai  sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:
  a)  l'indicazione della  emittente cui  essa si  riferisce con  gli
estremi  dell'atto concessorio,  del numero  di codice  fiscale e  di
partita IVA;
  b)  gli  elementi  previsti  dall'art. 4  del  regolamento  che  si
intendono sottoporre a valutazione.
  c) la dichiarazione  che l'emittente ha assolto  tutti gli obblighi
contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente;
  d) la  dichiarazione di  essere stata  ammessa nell'anno  1998, con
provvedimento  adottato ai  sensi  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  16  settembre  1996,  n. 680,  alle  provvidenze  di  cui
all'art. 7 del decreto-legge 27  agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  e) la dichiarazione  di essere in regola, ai sensi  dell'art. 2 del
regolamento, con  il versamento dei contributi  previdenziali, di non
essere assoggettata a procedura  concorsuale fallimentare e di essere
in regola con il pagamento del canone di concessione;
  f)  l'indicazione  dell'ammontare  delle sovvenzioni,  previste  da
normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
  g) la dichiarazione  che nei propri confronti,  nel corso dell'anno
1999 e fino alla data di  presentazione della domanda, non sono stati
adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente,
ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  h) la  specifica indicazione  della media dei  fatturati realizzati
nel triennio 1996-1998.
  3. La  domanda presentata dai  soggetti che gestiscono piu'  di una
attivita', anche non televisiva,  deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime di  separazione contabile  e deve  contenere lo  schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  4. Ai  fini della ripartizione  tra i  vari bacini di  utenza dello
stanziamento  annuo di  cui  all'art.  45, comma  3,  della legge  23
dicembre 1998,  n. 448,  il comitato  regionale per  le comunicazioni
ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, deve  trasmettere al Ministero  delle comunicazioni,
direzione generale per le concessioni  e le autorizzazioni, non oltre
quindici   giorni  dalla   scadenza   del  termine   ultimo  per   la
presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda
copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
  5. Entro contottanta giorni  dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati regionali  per le  comunicazioni ovvero,  se non  ancorta
costituiti,  i  comitati  regionali per  i  servizi  radiotelevisivi,
provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento
della  sussistenza  dei  requisiti   per  ottenere  i  contributi,  a
predisporre  le relative  graduatorie e  a comunicarle,  entro trenta
giorni, al Ministero delle  comunicazioni che provvede all'erogazione
del contributo.
  Il  presente  atto e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1999
                                               Il Ministro: Cardinale