Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,n. 1092, nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3,  del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,    che   di quelle   modificate   o   richiamate nel
decreto, trascritte  nelle note.   Restano   invariati il   valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. In  dipendenza della continuazione delle  operazioni di bonifica
interessanti   il  mare   Adriatico,  le   disposizioni  di   cui  al
decreto-legge 31 maggio 1999,  n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge  30 luglio 1999,  n. 249, si applicano  anche all'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei
compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999
al 31  agosto 1999,  secondo le modalita'  stabilite con  decreto del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000
milioni,  mediante  utilizzo  delle   disponibilita'  del  "Fondo  di
rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla
legge  16 aprile  1987, n.  183, ((  intendendosi corrispondentemente
ridotta per il 1999, l'autorizzazione  di spesa di cui all'articlo 1,
comma 1,  della legge 30  giugno 1998,  n. 208, come  ripartita dalla
tabella F  della legge  23 dicembre  1998, n. 449;  b) quanto  a lire
16.000 milioni, mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione  economica per il 1999,  allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  medesimo Ministero;  c) ))
quanto a  lire 9.500 milioni, mediante  riduzione dell'autorizzazione
di spesa di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio 1999, n.
154, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 30 luglio  1999, n.
249.  Il   cofinanziamento  comunitario   della  misura   di  arresto
temporaneo  delle attivita'  di pesca  viene versato  in entrata  del
bilancio dello  Stato per essere riassegnato  all'unita' previsionale
di  base di  conto  capitale  "Fondo di  rotazione  per le  politiche
comunitarie" dello stato di previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica. Il Ministro  del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica  e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  decreto-legge  31 maggio 1999, n. 154 (in Gazzetta
          Ufficiale )) -  serie generale  -  n.  126 del   1   giugno
          1999),  convertito,   con modificazioni,   dalla   legge 30
          luglio  1999,  n. 249   (in   Gazzetta Ufficiale   -  serie
          generale    -    n.  178    del   31   luglio 1999),   reca
          "Disposizioni  straordinarie  ed  urgenti  per   la   pesca
          nell'Adriatico".
            -    La  legge    16  aprile    1987,    n.  183,   reca:
          "Coordinamento        delle    politiche        riguardanti
          l'appartenenza     dell'Italia   alle  Comunita' europee ed
          adeguamento dell'ordinamento interno agli   atti  normativi
          comunitari".
            - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          30  giugno  1998,    n. 208   ("Attivazione   delle risorse
          preordinate dalla  legge finanziaria per   l'anno  1998  al
          fine   di  realizzare    interventi  nelle  aree  depresse.
          Istituzione di un  Fondo rotativo per il  finanziamento  di
          programmi   di   promozione   imprenditoriale   nelle  aree
          depresse"):
            "1.   Per   assicurare    la    prosecuzione  degli    in
          terventi   di   cui all'art. 1  del decreto-legge 25  marzo
          1997, n. 67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          maggio  1997, n. 135, e' autorizzata la  spesa  complessiva
          di   lire 12.200 miliardi per  il periodo 1999-2004, di cui
          lire 1.700 miliardi per  l'anno 1999 e lire 2.100  miliardi
          per  ciascuno  degli  anni    dal 2000 al 2004. A decorrere
          dall'anno 1999 si provvede ai   sensi dell'art.  11,  comma
          3,  lettera  d), della  legge 5 agosto  1978, n.  468, come
          sostituito  dall'art. 5  della legge   23 agosto  1988,  n.
          362.  Le  predette    risorse  affluiscono  al Fondo di cui
          all'art. 19  del decreto  legislativo 3  aprile 1993,    n.
          96,    e sono ripartite   dal  Comitato  intermini steriale
          per   la   programmazione economica   (CIPE), sentite    le
          indicazioni    di priorita'   della Confe renza  permanente
          per   i   rapporti   tra lo   Stato,   le   regioni e    le
          province    autonome   di   Trento   e di  Bolzano,  tenuto
          conto,  nella destinazione delle   medesime risorse,  della
          necessita'   di completare le  opere  situate  nelle   aree
          depresse,   commissariate   ai    sensi  dell'art.  13  del
          decreto-legge  25   marzo 1997, n. 67, convertito, con modi
          cazioni, dalla  legge  23 maggio  1997, n.   135,   per  le
          quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di
          attualita' e di cantierabilita'".
            -  Si    riporta la   tabella F  della legge 23  dicembre
          1998,  n. 449 (Disposizioni del bilancio  dello  Stato    -
          legge  finanziaria  1999),  in  Gazzetta  Ufficiale - serie
          generale - n. 23 del 29 gennaio 1999:
 
                                                          "Tabella F
                                                    (milioni di lire)
=====================================================================
 Estremi ed oggetto dei provvedimenti |        |          |
raggruppati per  settori di intervento|  1999  |   2000   |   2001
______________________________________|________|__________|__________
Legge n. 208  del 1998: Attivazione   1.500.000  1.650.000  1.050.000
 delle risorse preordinate dalla
 legge finanziaria  per l'anno 1998
 al fine di realizzare interventi
 nelle  aree  depresse.  Istituzione
 di  un  Fondo  rotativo  per  il
 finanziamento dei programmi di
 promozione  imprenditoriale nelle
 aree depresse:
- Art.1,  comma  1: Prosecuzione
 degli  interventi  per  le  aree
 depresse:
 Tesoro: 7.2.1.20  - Intese istitu-
 zionali  di programma -  cap. 9018;
 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015;
 7.2.1.10 - Fondo  di rotazione per
 le politiche comunitarie - cap. 8816;
 8.2.1.13  - Accordi  di programma
 - cap. 7438
Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di       200.000    200.000    150.000
 proventi - cap. 3531
Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente         100.000    100.000    100.000
 nazionale per le strade - cap.7281
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle    650.000    800.000    750.000
 imprese - cap. 7100/p
Universita' e ricerca: 4.2.1.2 -         50.000     50.000     50.000
 Ricerca applicata - cap. 7535
- Art.1, comma 2: Completamento           2.550     73.100     73.100
 interventi nelle aree depresse
 per la promozione e  lo sviluppo
 di piccole e  medie imprese
 cooperative di produzione e
 lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree
 depresse - cap. 9014)
                                   __________________________________
                                     13.602.725 16.458.866 11.888.834
                                   __________________________________
                                                          "Tabella F
                                                    (milioni di lire)
=====================================================================
 Estremi ed oggetto dei provvedimenti |  2002    |  Anno     | Limite
raggruppati per  settori di intervento|e succes- |terminale  | impeg.
                                      |   sivi   |           |
______________________________________|__________|___________|_______
Legge n. 208  del 1998: Attivazione    2.450.000      -          3
 delle risorse preordinate dalla
 legge finanziaria  per l'anno 1998
 al fine di realizzare interventi
 nelle  aree  depresse.  Istituzione
 di  un  Fondo  rotativo  per  il
 finanziamento dei programmi di
 promozione  imprenditoriale nelle
 aree depresse:
- Art.1,  comma  1: Prosecuzione
 degli  interventi  per  le  aree
 depresse:
 Tesoro: 7.2.1.20  - Intese istitu-
 zionali  di programma -  cap. 9018;
 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015;
 7.2.1.10 - Fondo  di rotazione per
 le politiche comunitarie - cap. 8816;
 8.2.1.13  - Accordi  di programma
 - cap. 7438
Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di          -          -          3
 proventi - cap. 3531
Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente          700.000      -          3
 nazionale per le strade - cap.7281
Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle   1.300.000      -          3
 imprese - cap. 7100/p
Universita' e ricerca: 4.2.1.2 -         350.000      -          3
 Ricerca applicata - cap. 7535
- Art.1, comma 2: Completamento            -          -          3
 interventi nelle aree depresse
 per la promozione e  lo sviluppo
 di piccole e  medie imprese
 cooperative di produzione e
 lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree
 depresse - cap. 9014)
                                   __________________________________
                                     4.800.000". |
                                   ______________|
 
            -  Si    trascrive  il  testo    vigente  dell'art. 1 del
          decreto-legge 31 maggio 1999,   n. 154,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla   legge 30 luglio 1999, n. 249, sopra
          riportato:
            "Art.   1.  -   1.  In   dipendenza  della     situazione
          di      crisi  internazionale riguardante   anche il bacino
          Adriatico   e'  consentito,  in  applicazione  delle  norme
          previste   dal regolamento (CE) n. 2468/98 del   Consiglio,
          del      3   novembre     1998,     l'arresto    temporaneo
          dell'attivita'  di  pesca   per   le navi   iscritte    nei
          compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso
          tra  il  4  giugno  1999  ed  il  15  luglio 1999. Il fermo
          volontario effettuato dal 14 maggio 1999  al    3    giugno
          1999    e' riconosciuto,   nei   compartimenti   a  maggior
          rischio,  sulla    scorta  di  elementi   probanti     atte
          stati  dalle competenti autorita' marittime.
            2.  In  conseguenza  del    fermo di cui al comma 1,   il
          Ministro per le politiche agricole e' autorizzato a   conce
          dere  alle  imprese di pesca un  premio,  che non  concorre
          alla  formazione  del reddito  ed  e' scomputato dalla base
          imponibile determinata   a norma dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  rapportato  ai
          parametri previsti dalle tabelle 3 e   4 dell'allegato  III
          al  citato  regolamento (CE)   n.  2468/98  del  Consiglio,
          ed   una   indennita'    giornaliera,  determinata  con  il
          decreto  di  cui al comma 3, per garantire a ciascun membro
          del  l'equipaggio imbarcato il  minimo contrattuale ed    i
          rela   tivi    oneri    previdenziali    ed  assistenziali.
          All'onere  deri  vante dall'attuazione del  presente comma,
          valutato in  lire 10.000 milioni annue,     si     provvede
          mediante   corrispondente    riduzione   dello stanziamento
          iscritto, ai  fini   del   bilancio triennale    1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato di   previsione  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  per  l'anno  1999,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando     l'accantonamento   relativo    al  medesimo
          Ministero.   Il   Ministro  del   tesoro,   del    bilancio
          e      della programmazione   economica e'  autorizzato  ad
          apportare, con  propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
            3. Le modalita' di attuazione del   fermo, l'entita'  del
          premio e le relative erogazioni  sono definite  con decreto
          del  Ministro    per  le  politiche  agricole,  sentiti  la
          Commissione consultiva centrale della pesca marittima    ed
          il  Comitato  nazionale per la conservazione  e la gestione
          delle risorse biologiche del mare.
            4. Il Ministero per le    politiche  agricole  si  avvale
          dell'attivita' delle capitanerie di porto per l'istruttoria
          delle   istanze   presentate   e  per  la  definizione  dei
          provvedimenti di pagamento.
            5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          articolo,  valutato  in  lire 60.000 milioni,   si provvede
          mediante utilizzo delle disponibilita' del  Fondo  centrale
          per   il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio
          1982,  n. 41, e successive  modificazioni.  Tale  somma  e'
          versata  su    conti  correnti  infruttiferi,  intrattenuti
          presso la Tesoreria centrale   dello Stato,  in  misura  di
          lire  30.000 milioni sul conto  denominato ''Ministero  del
          tesoro  - Fondo  di attuazione delle politiche comunitarie:
          finanziamenti  nazionali''  e  in  misura  di  lire  30.000
          milioni  sul   conto denominato   ''Ministero del  tesoro -
          Fondo  di  attuazione   delle      politiche   comunitarie:
          finanziamenti  CE''.   In  relazione    ai  cofinanziamenti
          comunitari   si    provvedera'   a reintegrare    il  Fondo
          centrale per  il credito  peschereccio con  le modalita' di
          cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
            6.  E'  istituita,  senza  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato, una unita'  di crisi  presieduta  dal
          Ministro    per  le politiche agricole  con il  compito  di
          coordinare    le    diverse  competenze     dei   Ministeri
          interessati e garantire una corretta informazione".