Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, (( intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articlo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) )) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attivita' di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1999), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1999), reca "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208 ("Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse"): "1. Per assicurare la prosecuzione degli in terventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato intermini steriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorita' della Confe renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessita' di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualita' e di cantierabilita'". - Si riporta la tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Disposizioni del bilancio dello Stato - legge finanziaria 1999), in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999: "Tabella F (milioni di lire) ===================================================================== Estremi ed oggetto dei provvedimenti | | | raggruppati per settori di intervento| 1999 | 2000 | 2001 ______________________________________|________|__________|__________ Legge n. 208 del 1998: Attivazione 1.500.000 1.650.000 1.050.000 delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art.1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Tesoro: 7.2.1.20 - Intese istitu- zionali di programma - cap. 9018; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438 Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di 200.000 200.000 150.000 proventi - cap. 3531 Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente 100.000 100.000 100.000 nazionale per le strade - cap.7281 Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle 650.000 800.000 750.000 imprese - cap. 7100/p Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - 50.000 50.000 50.000 Ricerca applicata - cap. 7535 - Art.1, comma 2: Completamento 2.550 73.100 73.100 interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9014) __________________________________ 13.602.725 16.458.866 11.888.834 __________________________________ "Tabella F (milioni di lire) ===================================================================== Estremi ed oggetto dei provvedimenti | 2002 | Anno | Limite raggruppati per settori di intervento|e succes- |terminale | impeg. | sivi | | ______________________________________|__________|___________|_______ Legge n. 208 del 1998: Attivazione 2.450.000 - 3 delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art.1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Tesoro: 7.2.1.20 - Intese istitu- zionali di programma - cap. 9018; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9015; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8816; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 7438 Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di - - 3 proventi - cap. 3531 Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente 700.000 - 3 nazionale per le strade - cap.7281 Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle 1.300.000 - 3 imprese - cap. 7100/p Universita' e ricerca: 4.2.1.2 - 350.000 - 3 Ricerca applicata - cap. 7535 - Art.1, comma 2: Completamento - - 3 interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9014) __________________________________ 4.800.000". | ______________| - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, sopra riportato: "Art. 1. - 1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico e' consentito, in applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 e' riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti atte stati dalle competenti autorita' marittime. 2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato a conce dere alle imprese di pesca un premio, che non concorre alla formazione del reddito ed e' scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennita' giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro del l'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i rela tivi oneri previdenziali ed assistenziali. All'onere deri vante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le modalita' di attuazione del fermo, l'entita' del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare. 4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attivita' delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma e' versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato ''Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali'' e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato ''Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE''. In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvedera' a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 6. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una unita' di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione".