IL DIRIGENTE GENERALE del dipartimento della prevenzione Vista la legge 3 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori; Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo che prevede il divieto di immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori; Considerato che e' stata segnalata la pericolosita' di alcuni tipi di candele che, data la loro forma di frutta ed il loro odore, sono suscettibili di essere confuse, dai bambini, con prodotti alimentari; Tenuto conto della relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanita' del 20 ottobre 1999 sui prodotti in questione; Ritenuto che per la salvaguardia della salute pubblica la commercializzazione di tali prodotti debba essere impedita su tutto il territorio nazionale; Ordina: Art. 1. 1. E' vietata su tutto il territorio nazionale l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di candele profumate rispondenti alle seguenti denominazioni: candela color arancione "Tangerine * Mandarine"; candela color lampone "Raspberry * Framboise"; candela color fragola "Strawberry * Fraise"; candela color lilla "Grape * Raisin"; candela color verde "Pear * Poire"; candela color giallo "Banana * Banane", esportate in Italia dalla societa' "Europe import", con sede in Carras (Francia).