IL DIRIGENTE GENERALE
                 del dipartimento della prevenzione
  Vista la  legge 3  dicembre 1978, n.  833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto  legislativo 5 gennaio 1992, n.  73, di attuazione
della  direttiva  87/357/CEE, relativa  ai  prodotti  che, avendo  un
aspetto  diverso da  quello  che sono  in  realta', compromettono  la
salute o la sicurezza dei consumatori;
  Visto  l'art. 1,  comma  1, del  predetto  decreto legislativo  che
prevede il divieto di immissione sul mercato, la commercializzazione,
l'importazione, la  fabbricazione e  l'esportazione di  prodotti che,
avendo  un   aspetto  diverso   da  quello   che  sono   in  realta',
compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori;
  Considerato che e' stata segnalata  la pericolosita' di alcuni tipi
di candele che, data  la loro forma di frutta ed  il loro odore, sono
suscettibili di essere confuse, dai bambini, con prodotti alimentari;
  Tenuto  conto della  relazione tecnica  dell'Istituto superiore  di
sanita' del 20 ottobre 1999 sui prodotti in questione;
  Ritenuto  che   per  la  salvaguardia  della   salute  pubblica  la
commercializzazione di  tali prodotti debba essere  impedita su tutto
il territorio nazionale;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E'  vietata su  tutto il  territorio nazionale  l'immissione sul
mercato, la  commercializzazione, l'importazione e  l'esportazione di
candele profumate rispondenti alle seguenti denominazioni:
   candela color arancione "Tangerine * Mandarine";
   candela color lampone "Raspberry * Framboise";
   candela color fragola "Strawberry * Fraise";
   candela color lilla "Grape * Raisin";
   candela color verde "Pear * Poire";
   candela color giallo "Banana * Banane",
  esportate in  Italia dalla  societa' "Europe  import", con  sede in
Carras (Francia).