IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Visto:
   la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  il  decreto-legge 11  giugno 1998,  n. 180  "Misure urgenti  per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed  a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania";
  la  legge  3  agosto  1998,  n.  267  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del decreto-legge  11  giugno 1998,  n. 180,  recante
misure  urgenti per  la prevenzione  del rischio  idrogeologico ed  a
favore  delle   zone  colpite  da  disastri   franosi  nella  regione
Campania";
  il decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri 29 settembre
1998  "Atto di  indirizzo  e coordinamento  per l'individuazione  dei
criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  1 dicembre
1998 "Conferma dei  termini stabiliti dal decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  12 gennaio
1999 "Approvazione  della ripartizione dei  fondi di cui  all'art. 8,
comma 1,  del decreto-legge 11  giugno 1998, n. 180,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";
  la  legge  13  luglio  1999,  n.  226  "Conversione  in  legge  del
decreto-legge 13 maggio  1999, n. 135, recante  interventi urgenti in
materia di protezione civile";
  Considerato:
  che le  Autorita' di bacino  devono approvare, entro il  31 ottobre
1999, un  "Piano straordinario  diretto a  rimuovere le  situazioni a
rischio piu' alto"; contenente  "l'individuazione e la perimetrazione
delle aree  a rischio  idrogeologico molto elevato  per l'incolumita'
delle  persone  e  per  la   sicurezza  delle  infrastrutture  e  del
patrimonio ambientale e culturale";
  che il  piano straordinario deve prioritariamente  ricomprendere le
aree per le quali e' stato  dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  che per le aree a rischio idrogeologico molto elevato devono essere
adottate, entro  lo stesso  termine stabilito per  l'approvazione del
piano straordinario, misure  di salvaguardia il cui  contenuto di cui
al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989 oltre che con
i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17;
  che le perimetrazioni e le  misure di salvaguardia stabilite con la
presente  delibera possono  essere modificate  ed integrate  in senso
restrittivo e non,  in base a nuove necessita'  urgenti, a conoscenze
aggiuntive di breve periodo ed  agli effetti di azioni di mitigazione
del  rischio,  anche  nel  quadro dei  piu'  puntuali  interventi  di
perimetrazione delle aree a  rischio, di valutazione approfondita dei
rischi  e  di  individuazione   degli  interventi  di  prevenzione  e
controllo  del  rischio  a   regime,  connessi  all'elaborazione  del
definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico;
  che il comitato  dei Ministri definisce d'intesa  con la conferenza
permanente  per i  rapporti tra  lo  Stato, le  regioni, le  province
autonome di Trento e Bolzano,  programmi di interventi urgenti per la
riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia'
in essere da  parte delle Autorita' di bacino di  rilievo nazionale e
dei piani straordinari;
  che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 settembre 1998 la perimetrazione delle aree a rischio
di frana molto elevato  avviene attraverso procedure speditive basate
sull'interpretazione geomorfologica dalle  osservazioni di campagna e
dalle   foto  aeree,   sulle  analisi   conoscitive  di   area  vasta
appositamente  realizzate  e  disponibili,   su  risultati  di  studi
utilizzati per la  predisposizione dei piani stralcio  adottati ed in
corso di realizzazione, sulle informazioni storiche di carattere piu'
specifico, sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul
territorio, nonche' sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di
eventi passati riconoscibili o noti,  e infine su tutte le conoscenze
disponibili presso gli enti territoriali;
  che l'art. 9  del decreto-legge 13 maggio 1999,  n. 132, convertito
in legge 13 luglio 1999, n. 226, modificativo del comma 1 dell'art. 1
del  decreto-legge 11  giugno 1998,  n.  180, convertito  in legge  3
agosto 1998,  n. 267, ha  stabilito che "entro il  termine perentorio
del 30  giugno 2001  le Autorita'  di bacino  di rilievo  nazionale e
interregionale  e le  regioni per  i restanti  bacini adottano  piani
stralcio di bacino per l'assetto  idrogeologico, redatto ai sensi del
comma  6-ter dell'art.  17  della legge  18 maggio  1989,  n. 183,  e
successive modificazioni";
  che l'Autorita'  di bacino  Liri-Garigliano e Volturno  avendo gia'
avviato le azioni per il "Piano  stralcio per la tutela delle aree in
frana"  di cui  al punto  precedente, ha  ritenuto necessario  che le
attivita' relative al piano straordinario per la perimetrazione delle
aree a  rischio idrogeologico  molto elevato  (legge n.  226/1999) ed
alpiano  stralcio  per  la  difesa  delle aree  in  frana  (legge  n.
183/1989)  fossero  sviluppate   attraverso  un  coordinamento  delle
azioni, attribuendo al piano previsto dal decreto-legge n. 180/1998 e
successive integrazioni, il significato  di un piano preliminare che,
nell'individuare le zone  a rischio piu' elevato ponga le  basi per i
successivi approfondimenti;
  che  il   piano  straordinario  redatto  dall'Autorita'   e'  stato
elaborato secondo  criteri e metodologie  avanzate ed in  alcuni casi
innovative,  che vanno  oltre quanto  richiesto dal  decreto-legge n.
180/1989 e successive integrazioni  e costituiscono, nel contempo, un
bagaglio di conoscenze di grande utilita' per la redazione del "Piano
stralcio per  la difesa  delle aree  in frana" di  cui alla  legge n.
183/1989 e alla legge n. 493/1993;
  che le attivita' sviluppate hanno visto la seguente articolazione:
  attivita'  di  concertazione  con   tutti  gli  enti  presenti  sul
territorio;
  acquisizione di tutti gli  elementi necessari indispensabili presso
gli enti pubblici e privati;
  omogeneizzazione della documentazione e studi acquisiti e di quella
gia' in possesso dall'Autorita' di bacino;
  definizione della  metodologia di  lavoro per  l'individuazione del
rischio idrogeologico molto elevato;
    studi ed analisi di foto aeree;
    sopralluoghi;
    elaborazione cartografia:
  carta dei dissesti  relativi ai dati in  possesso dell'Autorita' di
bacino e/o segnalati dagli enti territoriali (Tav. I);
     carta inventario dei fenomeni franosi (Tav. II);
  carta geolitologica (elaborato preliminare) (Tav. III);
  carta  delle  intensita' dei  fenomeni  franosi  in funzione  delle
massime velocita' attese (Tav. IV);
  carta degli insediamenti urbani e delle infrastrutture (Tav. V);
  carta  dei vincoli  e dei  parchi nazionali  e regionali  (legge n.
1497/1939, legge n. 1089/1939, legge n. 431/1985) (Tav. VI);
  carta  della   vulnerabilita'  segnalata  del  tessuto   urbano  ed
infrastrutturale (Tav. VII);
  carta delle aree a rischio di frana molto elevato (Tav. VIII);
     allegato 1 - Schedario frane;
     allegato 2 - Elenco vincoli;
    elaborazione misure di salvaguardia;
    definizione programma per la mitigazione del rischio;
    programma interventi;
  che le  misure di salvaguardia  sono relative alle aree  a "rischio
idrogeologico molto  elevato" alle "aree  di alta attenzione"  e alle
"aree di attenzione" cosi' come individuate nella perimetrazione;
  che il  piano straordinario  e' approvato con  le procedure  di cui
all'art. 9,  comma 2,  del decreto-legge  n. 132/1999,  convertito in
legge  n.  226/1999, che  ha  aggiunto  il  comma  1-bis al  comma  1
dell'art. 1  del decreto-legge  n. 180/1998,  convertito in  legge n.
267/1998;
  che  il  comitato tecnico  nella  seduta  del  25 ottobre  1999  ha
espresso  parere   favorevole  all'approvazione  del   citato  "Piano
straordinario contenente l'individuazione e perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato";
  Quanto  sopra  premesso e  considerato  ed  a norma  delle  vigenti
disposizioni di legge;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                         Piano straordinario
  Per  le finalita'  di  cui  alle premesse  e'  approvato il  "Piano
straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto",
contenente  l'individuazione e  perimetrazione delle  aree a  rischio
idrogeologico  molto elevato,  nei  bacini di  rilievo nazionale  dei
fiumi Liri-Garigliano  e Volturno  (rischio di frana),  allegato alla
presente delibera come parte integrante.
  Il piano e' costituito dai seguenti elaborati:
   relazione generale;
   relazione attivita' di concertazione enti territoriali;
   relazione tecnica;
   misure di salvaguardia;
   piano di interventi;
   piano per la mitigazione del rischio;
   cartografia tematica:
  carta dei dissesti  relativi ai dati in  possesso dell'Autorita' di
bacino e/o segnalati dagli enti territoriali (Tav. I);
    carta inventario dei fenomeni franosi (Tav. II);
    carta geolitologica (elaborato preliminare) (Tav. III);
  carta  delle  intensita' dei  fenomeni  franosi  in funzione  delle
massime velocita' attese (Tav. IV);
  carta degli insediamenti urbani e delle infrastrutture (Tav. V);
  carta  dei vincoli  e dei  parchi nazionali  e regionali  (legge n.
1497/1939, legge n. 1089/1939, legge n. 431/1985) (Tav. VI);
  carta  della   vulnerabilita'  segnalata  del  tessuto   urbano  ed
infrastrutturale (Tav. VII);
  carta delle aree a rischio di frana molto elevato (Tav. VIII);
    relazione cartografica;
    allegato 1 - Schedario frane;
    allegato 2 - Elenco vincoli.
  Il piano  straordinario riguarda le aree  individuate e perimetrate
nelle cartografie di cui al precedente comma.
  L'elenco   dei  comuni,   nei  cui   territori  ricadono   le  aree
individuate,  perimetrate  e  riportate  nella "Carta  delle  aree  a
rischio molto  elevato", e'  contenuto nell'allegato 1  alla presente
delibera.