IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986, concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 1987, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, concernente la sospensione, per un anno, del rilascio delle licenze di pesca per nuove navi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998, recante modalita' di rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna; Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1999 con il quale sono stati fissati, tra l'altro, limiti temporali in ordine al periodo di validita' dei nulla osta gia' rilasciati; Valutata l'opportunita' di provvedere al rilascio della licenza di pesca per le unita' oggetto dei nulla osta gia' rilasciati, atteso che le avviate iniziative di contenimento globale della flotta peschereccia consentono di raggiungere gli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997/2001 (POP IV); Valutata altresi' l'opportunita' di prevedere idonee forme di cautela per i soggetti destinatari delle comunicazioni da parte dell'amministrazione di ammissibilita' alle agevolazioni contributive per la costruzione di nuove unita' da pesca ancorche' subordinata alla definizione delle procedure di cofinanziamento ai sensi dello SFOP ed alla disponibilita' di risorse finanziarie; Ritenuto opportuno introdurre correttivi alla disciplina in materia di licenze di pesca al fine di assicurare la tutela di situazioni giuridiche soggettive consolidate; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 4 ottobre 1999 hanno espresso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione delle previsioni in materia di rilascio di licenze di pesca e degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999 alle unita' munite di nulla osta in corso di validita' e' rilasciata la licenza di pesca all'atto del perfezionamento del relativo procedimento.