IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1998; Visto lo stanziamento del capitolo 1527 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1999, pari a lire 150 miliardi; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 5 agosto 1999; Visti i dati raccolti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Destinazione del Fondo 1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2, 3, dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari". Nell'utilizzo delFondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta la priorita' di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione. 2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo integrativo di cui ai presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a: a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali; b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.