Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS 1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive (( come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, )) vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti (( con comprovata esperienza tecnicoeconomica )) scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. (( L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economicofinanziari conseguiti. )) "; (( b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: )) (( "2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti )) (( ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' )) (( di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le )) (( caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da )) (( contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della )) (( societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti )) (( del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione )) (( economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del )) (( lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui )) (( sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia )) (( dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara' )) (( concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e )) (( della programmazione economica, che stabilira' i limiti e le )) (( condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle )) (( individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente )) (( comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti )) (( ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa )) (( nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella )) (( quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo )) (( )) ."; )) c) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52."; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS."; e) nel comma 5 il primo periodo e' soppresso e dopo le parole del secondo periodo: "Alla societa'" sono inserite le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4.". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole ", fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, (( esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 107 del 10 maggio 1999, )) e raccolti dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi."; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. L'INPS (( iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, )) ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, (( dei crediti )) di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.". g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: " 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2."; h) il comma 14 e' (( abrogato )) ; i) il comma 15 e' sostituito dal seguente: " 15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2."; l) nel comma 16 dopo le parole: "Le cessioni di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: ", nonche' tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo"; (( m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente: )) (( "18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi,)) (( puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati )) (( con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio )) (( consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui )) (( al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del )) (( trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente )) (( nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per )) (( una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei )) (( contributi."; )) (( n) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: )) (( " 18- )) bis. (( Per quanto non previsto dal presente articolo,)) (( si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. )) ". )) 1-bis. (( Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma )) (( 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come )) (( sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' )) (( emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali )) (( successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla )) (( data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnicooperativa )) (( dell'operazione di cartolarizzazione. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge, e' il seguente: "Art. 13 (Cessione e cartolizzazione dei crediti INPS) - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza tecnicoeconomica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economicofinanziari conseguiti. 2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilira' i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo. 3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione. 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto l'esclusivo acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori di titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla societa' ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS. 5. Alla societa' per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. (( La societa' per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate nei mercati regolamentati, (( fatta eccezione per l'ultimo periodo dei comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti alla societa' di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al concessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile. 7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario. 8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario puo' intervenire in tali procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non puo' in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario. 9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilire idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. 10. Il concessionario e il cessionario comunicato all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8. 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' gli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2. 12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionano controlli a campione sull'efficienza della riscossione. 14. (Abrogato). 15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'art. 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2. 16. Le cessioni di cui ai commi precedenti, nonche' tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. 17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei contributi 18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. 19. (Abrogato)".