Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della   Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione
                          dei crediti INPS
  1.  All'articolo 13  della legge  23  dicembre 1998,  n. 448,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. In deroga a  quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge
28 marzo 1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28
maggio  1997,  n.  140,  i crediti  contributivi,  ivi  compresi  gli
accessori per  interessi, le sanzioni  e le somme aggiuntive  (( come
definite  all'articolo  1,  commi  217 e  seguenti,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  ))  vantati
dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre
2001,  sono ceduti  a  titolo oneroso,  in massa,  anche  al fine  di
rendere piu'  celere la riscossione. A  tal fine l'INPS si  avvale di
uno o  piu' consulenti (( con  comprovata esperienza tecnicoeconomica
)) scelti con  l'assistenza del Ministero del tesoro,  del bilancio e
della  programmazione  economica  secondo procedure  competitive  tra
primarie banche italiane  ed estere. (( L'INPS si  avvale altresi' di
un   consulente  terzo   per  il   monitoraggio  dell'operazione   di
cartolarizzazione, scelto con l'assistenza  del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione  economica  secondo  procedure
competitive tra  primarie societa' operanti in  esclusiva nel settore
del monitoraggio  e della  valutazione. Il  Ministro del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione economica,  sulla base  di apposita
relazione  presentata dall'INPS,  riferisce  al  Parlamento ogni  sei
mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al
comma 4, sui risultati economicofinanziari conseguiti. )) ";
(( b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:                       ))
  (( "2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ))
(( ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita'   ))
(( di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le          ))
(( caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da       ))
(( contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della ))
(( societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti  ))
(( del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione    ))
(( economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del       ))
(( lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui ))
(( sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia   ))
(( dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara'      ))
(( concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e    ))
(( della programmazione economica, che stabilira' i limiti e le    ))
(( condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle        ))
(( individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente    ))
(( comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti   ))
(( ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa    ))
(( nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella         ))
(( quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo  ))
(( )) .";                                                          ))
  c) nel comma  3 il primo periodo e' sostituito  dal seguente: "Alla
cessione  non si  applica  l'articolo  1264 del  codice  civile e  si
applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4.  I crediti  di cui  al comma 1  del presente  articolo saranno
ceduti  ad  una societa'  per  azioni  avente per  oggetto  esclusivo
l'acquisto e la cartolarizzazione di  tali crediti. I crediti ceduti,
nonche' tutti gli  altri diritti acquisiti dalla  citata societa' nei
confronti  dell'INPS o  di terzi  a tutela  dei portatori  dei titoli
emessi, ovvero  dei finanziamenti contratti dalla  societa' stessa ai
sensi  del comma  5, costituiscono  patrimonio separato  a tutti  gli
effetti  da quello  della societa'  e da  quello relativo  alle altre
operazioni. Sul  patrimonio separato  relativo a  ciascuna operazione
non sono ammesse azioni da parte  di creditori fintanto che non siano
stati integralmente  soddisfatti i  diritti dei portatori  dei titoli
ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra'
essere costituita con atto unilaterale  dall'INPS ovvero da terzi per
conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
  e) nel comma 5  il primo periodo e' soppresso e  dopo le parole del
secondo  periodo: "Alla  societa'"  sono inserite  le seguenti:  "per
azioni  di cui  al  comma  4". Il  terzo  periodo  e' sostituito  dal
seguente: "La  societa' per azioni di  cui al comma 4  finanziera' le
operazioni  di  acquisto dei  crediti  mediante  emissione di  titoli
ovvero  contrazione  di  prestiti.  I  decreti  di  cui  al  comma  2
definiranno i termini e le  condizioni della procedura di vendita dei
titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da raccogliersi  da  parte  della
societa' per  azioni di cui al  comma 4.". Dopo l'ultimo  periodo del
comma  sono  aggiunte  le  seguenti parole  ",  fatta  eccezione  per
l'ultimo  periodo  del  comma  1 dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600. Gli interessi
e  gli  altri  proventi  corrisposti in  relazione  ai  finanziamenti
effettuati da soggetti non residenti, (( esclusi i soggetti residenti
negli Stati  o nei  territori aventi  un regime  fiscale privilegiato
individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999,
pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale ((  n. 107 del 10 maggio 1999,
))  e raccolti  dalla  societa'  di cui  al  comma  4 per  finanziare
l'operazione di acquisto dei crediti,  non sono soggetti alle imposte
sui redditi.";
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6.  L'INPS (( iscrive a  ruolo i crediti oggetto  della cessione,
secondo   le  modalita'   previste  dall'articolo   24  del   decreto
legislativo  26 febbraio  1999, n.  46, ))  ad eccezione  dei crediti
oggetto di  dilazione concessa antecedentemente al  30 novembre 1999,
(( dei crediti )) di regolarizzazione contributiva agevolata prevista
da norme di  legge e dei crediti gia' oggetto  di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li
affida in  carico ai  concessionari del  servizio di  riscossione dei
tributi.  Per tali  crediti l'INPS  forma elenchi  da trasmettere  al
cessionario.  L'INPS forma  separati  elenchi dei  crediti ceduti  in
contestazione,  in  dilazione   e  in  regolarizzazione  contributiva
agevolata  prevista da  norme di  legge. Nei  rapporti tra  cedente e
cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti
probatori  dei  crediti  ai   sensi  dell'articolo  1262  del  codice
civile.".
    g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "  11.  Il  cessionario  trattiene  le  somme  riscosse  fino  alla
concorrenza della somma corrisposta  all'INPS quale prezzo iniziale a
titolo  definitivo,  nonche'  degli  oneri  per  interessi  ed  altri
accessori connessi al finanziamento  delle operazioni di acquisto dei
crediti, per la  riscossione dei crediti e per i  costi connessi alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti
ceduti  sono   destinate  in  via  prioritaria   dal  cessionario  al
soddisfacimento  dei  diritti incorporati  nei  titoli  emessi o  dei
prestiti  contratti dallo  stesso ai  sensi del  comma 5,  nonche' al
pagamento  degli  altri  oneri  e costi  connessi  all'operazione  di
cartolarizzazione. Le  somme riscosse in eccedenza  a quelle indicate
nel periodo  precedente vengono  riversate all'INPS secondo  le norme
stabilite nel  contratto di cessione dei  crediti di cui al  comma 1.
L'INPS potra'  assumere, ai  fini della cessione  e cartolarizzazione
dei crediti, tutti  gli impegni accessori che siano  richiesti per il
buon  esito  dell'operazione,  secondo la  prassi  finanziaria  delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di
cui al comma 2.";
    h) il comma 14 e' (( abrogato )) ;
    i) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  "  15.  A   seguito  della  costituzione  della   societa'  di  cui
all'articolo  15,  avente  per  oggetto  esclusivo  la  gestione  dei
rimborsi  dei crediti  di  imposta e  contributivi,  la gestione  dei
crediti ceduti  viene trasferita  a tale  societa' secondo  termini e
modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2.";
  l)  nel comma  16 dopo  le  parole: "Le  cessioni di  cui ai  commi
precedenti" sono  inserite le  seguenti: ",  nonche' tutti  gli altri
atti   e  prestazioni   posti  in   essere  per   il  perfezionamento
dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo";
(( m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:                ))
(( "18. L'INPS, al fine  di realizzare celermente i propri incassi,))
(( puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati ))
(( con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio     ))
(( consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui  ))
(( al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del         ))
(( trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente   ))
(( nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per  ))
(( una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei             ))
(( contributi.";                                                   ))
(( n) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:                    ))
(( " 18- )) bis. ((  Per quanto non previsto dal presente articolo,))
(( si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. )) ".               ))
 1-bis. (( Il primo  dei decreti di cui all'articolo 13, comma     ))
(( 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come    ))
(( sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e'   ))
(( emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore     ))
(( della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali  ))
(( successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla     ))
(( data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnicooperativa      ))
(( dell'operazione di cartolarizzazione.                           ))
 
           Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 13 della  legge 23 dicembre 1998, n.
          448, come modificato dal decreto-legge, e' il seguente:
          "Art. 13 (Cessione  e cartolizzazione dei crediti INPS)
           -   1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  8  del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, i
          crediti  contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori   per
          interessi,  le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
          dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23  dicembre
          1996,   n.   662,   e   successive  modificazioni,  vantati
          dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno  sino  al
          31  dicembre  2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
          anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A  tal
          fine  l'INPS  si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti  con
          comprovata   esperienza   tecnicoeconomica    scelti    con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive tra
          primarie  banche  italiane  ed  estere.  L'INPS  si  avvale
          altresi'   di  un  consulente  terzo  per  il  monitoraggio
          dell'operazione   di    cartolarizzazione,    scelto    con
          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica secondo procedure competitive tra
          primarie societa' operanti in  esclusiva  nel  settore  del
          monitoraggio  e  della valutazione. Il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica,  sulla  base
          di  apposita  relazione  presentata dall'INPS, riferisce al
          Parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
          costituzione   della  societa'  di  cui  al  comma  4,  sui
          risultati economicofinanziari conseguiti.
            2. Le tipologie e  il  valore  nominale  complessivo  dei
          crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le
          modalita'   di  pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,
          nonche' le caratteristiche dei titoli da  emettersi  o  dei
          prestiti  da  contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita'
          di gestione della societa' ivi indicata,  sono  determinati
          con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          i  Ministri  delle  finanze e del lavoro e della previdenza
          sociale. I titoli  e  i  prestiti  di  cui  sopra  potranno
          beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato.
          La  garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  che  stabilira'  i  limiti e le
          condizioni della stessa. Per tipologie  diverse  da  quelle
          individuate  dai  decreti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis.  I  valori
          dei  crediti  ceduti  nel  1999 saranno tali da determinare
          entrate di cassa nello stesso anno non inferiori  a  quelle
          previste nella quantificazione degli effetti finanziari del
          presente articolo.
            3.  Alla  cessione non si  applica l'art. 1264 del codice
          civile e si  applica l'art.  5  della legge   21   febbraio
          1991,    n.    52. I privilegi e  le garanzie  di qualunque
          tipo   che assistono   i  crediti  oggetto  della  cessione
          conservano  la  loro validita' e   il loro grado in  favore
          del cessionario  senza  bisogno  di alcuna   formalita'   o
          annotazione.  L'INPS e' tenuto a  garantire l'esistenza dei
          crediti  al  tempo  della    cessione,  ma   non   risponde
          dell'insolvenza  dei  debitori.   Restano impregiudicate le
          attribuzioni dell'INPS quanto alle  facolta'  di  concedere
          rateazioni  e  dilazioni  ai sensi della normativa vigente,
          compresi i  crediti  oggetto  della    cessione,  anche  se
          iscritti a ruolo per la riscossione.
            4.  I  crediti  di  cui  al comma 1 del presente articolo
          saranno ceduti  ad  una  societa'  per  azioni  avente  per
          oggetto l'esclusivo acquisto e la cartolarizzazione di tali
          crediti.  I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti
          acquisiti dalla citata societa' nei confronti  dell'INPS  o
          di  terzi  a  tutela dei portatori di titoli emessi, ovvero
          dei finanziamenti contratti dalla  societa'  ai  sensi  del
          comma  5,  costituiscono  patrimonio  separato  a tutti gli
          effetti da quello della societa' e da quello relativo  alle
          altre   operazioni.  Sul  patrimonio  separato  relativo  a
          ciascuna operazione non sono ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori   fintanto  che  non  siano  stati  integralmente
          soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli  ovvero  dei
          prestatori.  La societa' indicata nel presente comma potra'
          essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero  da
          terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.
            5.  Alla  societa'  per  azioni  di  cui  al comma 4   si
          applicano le disposizioni contenute   nel  titolo  V    del
          testo   unico  delle    leggi  in  materia    bancaria    e
          creditizia,  di  cui  al decreto  legislativo  1  settembre
          1993,  n.  385, ad  esclusione dell'art.  106, commi  2, 3,
          lettere b) e  c), e 4, nonche'  le    corrispondenti  norme
          sanzionatorie  previste  dal titolo VIII del medesimo testo
          unico. (( La societa'  per  azioni  di    cui  al  comma  4
          finanziera'  le  operazioni di  acquisto dei crediti  anche
          mediante   emissione   di titoli   ovvero contrazione    di
          prestiti.  I    decreti di   cui al  comma 2 definiranno  i
          termini  e le condizioni  della    procedura   di   vendita
          dei   titoli  ovvero  dei finanziamenti da raccogliersi  da
          parte  della  societa'    per  azioni di cui al comma 4. Ai
          titoli emessi si applicano   gli articoli 129 e  143    del
          citato  testo  unico  emanato  con  decreto  legislativo  1
          settembre    1993,  n.    385, all'emissione   dei predetti
          titoli non  si applica l'art. 11 del medesimo testo  unico.
          Ai  fini  delle imposte sui redditi,  i  titoli di  cui  al
          presente  comma sono   soggetti   alla disciplina  prevista
          per  i titoli  obbligazionari e similari emessi da societa'
          quotate  nei mercati   regolamentati, (( fatta    eccezione
          per  l'ultimo periodo dei comma 1  dell'art. 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          Gli   interessi  e  gli  altri  proventi    corrisposti  in
          relazione  ai  finanziamenti effettuati   da  soggetti  non
          residenti, esclusi i  soggetti residenti negli  Stati o nei
          territori      aventi   un  regime  fiscale    privilegiato
          individuati dal decreto  del Ministro  delle finanze  del 4
          maggio 1999,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  107
          del 10 maggio 1999, e raccolti alla  societa' di   cui   al
          comma  4    per   finanziare l'operazione   di acquisto dei
          crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
            6.  L'INPS  iscrive  a  ruolo  i  crediti  oggetto  della
          cessione,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 24 del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  ad  eccezione
          dei  crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente
          al  30  novembre  1999,  dei  crediti  di  regolarizzazione
          contributiva  agevolata  prevista  da  norme di legge e dei
          crediti gia' oggetto di procedimenti civili  di  cognizione
          ordinaria  e  di  esecuzione;  rende esecutivi i ruoli e li
          affida  in  carico  ai  concessionari   del   servizio   di
          riscossione  dei  tributi.  Per  tali  crediti l'INPS forma
          elenchi da  trasmettere  al  concessionario.  L'INPS  forma
          separati  elenchi  dei  crediti ceduti in contestazione, in
          dilazione  e  in  regolarizzazione  contributiva  agevolata
          prevista  da  norme  di  legge.  Nei rapporti tra cedente e
          cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
          documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
          codice civile.
            7. I  concessionari provvedono alla riscossione  coattiva
          dei ruoli ai sensi   del decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    29 settembre 1973,   n. 602,  e  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43,
          e riversano le somme riscosse al cessionario.
            8.  La  cessione dei crediti  di cui al presente articolo
          costituisce successione a titolo  particolare  nel  diritto
          ceduto.  Nei  procedimenti  civili   di   cognizione e   di
          esecuzione,   pendenti alla    data    della  cessione,  si
          applica  l'art.  111, commi   primo e quarto, del codice di
          procedura   civile.  Il   cessionario   puo'    intervenire
          in      tali  procedimenti  ma  non puo' essere chiamato in
          causa, fermo restando che l'INPS   non  puo'    in     ogni
          caso   essere  estromesso.   Qualora, successivamente  alla
          trasmissione    dei ruoli   di cui  al comma  6, i debitori
          promuovano,  avverso  il  ruolo, giudizi  di  merito  e  di
          opposizione all'esecuzione  ai sensi  dell'art. 2, commi  4
          e    6,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,    n.   338,
          convertito,  con  modificazioni, dalla   legge  7  dicembre
          1989,  n.  389,   sussiste   litisconsorzio necessario  nel
          lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.
            9.    I    rapporti      tra   il   cessionario   e     i
          concessionari     della  riscossione     sono      regolati
          contrattualmente,   con     convenzione     tipo  approvata
          dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi
          da  corrispondere  al  concessionario  e stabilire   idonee
          forme   di controllo  sull'efficienza  dei   concessionari.
          Il  cessionario  si obbliga  nei   confronti dell'INPS    a
          stipulare    con i  concessionari convenzioni conformi alla
          convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i
          rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma
          1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
            10.  Il  concessionario  e  il    cessionario  comunicato
          all'INPS,   in   via  telematica,  secondo    le  modalita'
          stabilite con   decreto del Ministro  del    tesoro,    del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  di concerto
          con   i  Ministri  delle  finanze  e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  i dati  relativi  all'andamento  delle
          riscossioni.      L'INPS   comunica    periodicamente    al
          cessionario gli esiti dei  giudizi di cui al comma 8.
            11.  Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla
          concorrenza della somma corrisposta all'INPS  quale  prezzo
          iniziale   a  titolo  definitivo,  nonche'  gli  oneri  per
          interessi ed  altri  accessori  connessi  al  finanziamento
          delle   operazioni   di   acquisto   dei  crediti,  per  la
          riscossione  dei  crediti  e  per  i  costi  connessi  alla
          cartolarizzazione  dei  crediti. Le somme riscosse a fronte
          dei crediti ceduti sono destinate in  via  prioritaria  dal
          cessionario  al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi o dei  prestiti  contratti  dallo  stesso  ai
          sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e
          costi  connessi  all'operazione  di  cartolarizzazione.  Le
          somme riscosse in eccedenza a quelle indicate  nel  periodo
          precedente  vengono  riversate  all'INPS  secondo  le norme
          stabilite nel contratto di cessione dei crediti di  cui  al
          comma
           1.  L'INPS  potra'  assumere,  ai  fini  della  cessione e
          cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni  accessori
          che  siano  richiesti  per  il  buon esito dell'operazione,
          secondo  la  prassi   finanziaria   delle   operazioni   di
          cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui
          al comma 2.
            12.  I   concessionari rendono   all'INPS il  conto della
          gestione ai sensi  dell'art.  39,  comma  2, del    decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            13.    L'amministrazione   finanziaria     effettua   nei
          confronti     del  concessionano   controlli   a   campione
          sull'efficienza della riscossione.
           14. (Abrogato).
           15.  A  seguito della   costituzione della societa' di cui
          all'art.  15, avente per oggetto esclusivo la gestione  dei
          rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione
          dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo
          termini  e  modalita'  da  definirsi  nei decreti di cui al
          comma 2.
            16. Le  cessioni di cui ai   commi precedenti,    nonche'
          tutti gli altri  atti e  prestazioni  posti in  essere  per
          il    perfezionamento dell'operazione di  cartolarizzazione
          di cui al  presente articolo sono  esenti  dall'imposta  di
          registro,  dall'imposta  di  bollo  e da ogni altra imposta
          indiretta.
            17. Con i regolamenti previsti  dall'art. 3,  comma  136,
          della  legge  23    dicembre    1996,    n.    662,      e'
          disciplinato  il  versamento  dei contributi  previdenziali
          dovuti  in base   a dichiarazione   unificata sulla    base
          delle   modalita'   e    dei  tassi  previsti  dal  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
           18. L'INPS,  al fine di realizzare celermente    i  propri
          incassi,  puo'  procedere  in  ciascun anno, nell'ambito di
          piani concordati con i  Ministeri  vigilanti  e  attraverso
          delibere  del  proprio  consiglio  di amministrazione, alla
          cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo.  La
          cessione, al momento del trasferimento del credito, produce
          la  liberazione del cedente nei confronti del cessionario e
          non puo' essere  effettuata  per  una  entita'  complessiva
          inferiore all'ammontare dei contributi
            18-bis.   Per quanto  non previsto dal presente articolo,
          si
          applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.
             19. (Abrogato)".