La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione  delle  Nazioni
Unite  sul  diritto  del  mare  del  10  dicembre 1982, relativo alla
conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi,
fatto a New York il 4 dicembre 1995.