IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  17,  comma  10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1999, demanda alle regioni a
statuto  ordinario  la  riscossione,  l'accertamento,  il recupero, i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   e   del   contenzioso
amministrativo  relativi  alle  tasse  automobilistiche non erariali,
prevedendo,  altresi',  che  le  regioni  possono  affidare  a terzi,
mediante  procedure  ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
  Visto  l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997,
che  attribuisce  ai  tabaccai la possibilita' di riscuotere le tasse
automobilistiche;
  Visto  l'articolo  17,  comma  12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  per  disciplinare  in  modo  uniforme il rapporto tra i
tabaccai e le regioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.
418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento,  recupero,  rimborsi  e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali";
  Visti gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Visto  l'articolo  unico  della  legge  18  febbraio  1963, n. 303,
relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalita' per
la  prestazione  della  cauzione  dovuta dai rivenditori di generi di
monopolio   per  ottenere  una  dilazione  al  pagamento  dei  generi
prelevati";
  Visto l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 14 dicembre 1998;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 dicembre
  1998;
Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista
dall'articolo  1,  comma 5, si giustifica in considerazione del fatto
che  la  garanzia  e' prestata in forma collettiva, e che pertanto in
tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto
dal Consiglio di Stato;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Instaurazione del rapporto e garanzie
  1.  Il  tabaccaio  che intende riscuotere le tasse automobilistiche
presenta,  anche  per  il  tramite  delle  associazioni di categoria,
apposita  istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale
intende  svolgere  il  relativo  servizio.  Per  le regioni Sardegna,
Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta, l'istanza e' presentata al
Ministero delle finanze.
  2. Nell'istanza sono indicati:
  a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle
finanze, Monopoli di Stato;
  b)  l'indirizzo  in  cui e' sita la rivendita (comune, via e numero
civico);
    c) il codice fiscale del titolare;
    d) il nome e il cognome del titolare;
    e) il comune e la data di nascita del titolare;
  f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
  g)  l'impegno  a  dotarsi  di mezzi tecnici idonei ad assicurare il
collegamento  e  le  caratteristiche di sicurezza definiti secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 3.
  3.  L'ente  provvede  sull'istanza  nel  termine di sessanta giorni
dalla   sua   presentazione  e  comunica  le  proprie  determinazioni
all'interessato,   anche   per   il  tramite  delle  associazioni  di
categoria. Trascorso il termine senza l'adozione di un provvedimento,
l'istanza si intende respinta.
  4.   Il   tabaccaio,   a  garanzia  degli  obblighi  connessi  allo
svolgimento  del  servizio,  presta  per l'anno 1999 una fidejussione
bancaria  o  assicurativa  unica, pari a lire cento milioni, a favore
dei  soggetti indicati al comma 1 per i quali e' prestato il servizio
stesso.   A  partire  dall'anno  2000,  la  cauzione  e'  commisurata
all'ammontare  mensile  medio  delle riscossioni effettuate nell'anno
precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
  5.  La  fidejussione  puo'  essere  prestata,  in  forma solidale e
collettiva,  da  piu'  rivenditori di generi di monopolio, attraverso
enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso
l'importo  della fidejussione e' fissato per l'esercizio 1999 in lire
dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli
di  Stato  da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a
favore,   congiuntamente,   dei   soggetti  individuati  al  comma  1
dell'articolo   1.   A  decorrere  dall'anno  2000,  la  cauzione  e'
commisurata  all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni
effettuate  nell'anno  precedente  dai  punti  di  raccolta  aderenti
all'ente  garante,  ridotta  ad  un  ventesimo, analogamente a quanto
previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
  6.   Le   condizioni  di  garanzia  tra  gli  enti  garanti  ed  il
beneficiario  sono  regolate  secondo quanto previsto negli schemi di
polizza riportati in allegato.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  i  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si riporta il testo dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 17
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
            "10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999 la riscossione,
          l'accertamento,  il  recupero,  i  rimborsi, l'applicazione
          delle  sanzioni  ed  il contenzioso amministrativo relativo
          alle  tasse  automobilistiche  non  erariali sono demandati
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  sono svolti con le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   previo   parere  delle
          commissioni parlamentari competenti.
            Con  lo  stesso  o  con  separato decreto e' approvato lo
          schema  tipo di convenzione con la quale le regioni possono
          affidare  a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica,
          l'attivita'   di   controllo   e  riscossione  delle  tasse
          automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
            11.    I    tabaccai    possono   riscuotere   le   tasse
          automobilistiche  previa  adesione all'apposita convenzione
          tipo,  da approvare, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze.   Tale  convenzione  disciplina  le  modalita'  di
          collegamento   telematico   con   il  concessionario  della
          riscossione  e  di  riversamento  al  concessionario stesso
          delle  somme  riscosse e determina il compenso spettante ai
          tabaccai  per  ciascuna operazione di versamento nonche' le
          garanzie  che  devono  essere  prestate  per lo svolgimento
          dell'attivita'.
            12.  Entro  dieci  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  tenuto  conto delle previsioni del
          comma  10,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti
          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  e'  disciplinato in modo uniforme il rapporto
          tra i tabaccai e le regioni".
            - Il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998,
          n.  418,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
          del 5 dicembre 1998.
            -  Si riporta il testo degli articoli 28 e 31 della legge
          22 dicembre 1957, n. 1293:
            "Art.  28 (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti).
          -  Le  rivendite  devono essere gestite personalmente dagli
          assegnatari,  i  quali  sono  gli  unici responsabili verso
          l'amministrazione.
            L'amministrazione   puo'  consentire  la  presenza  nella
          rivendita   di   persona   di   famiglia  del  rivenditore,
          autorizzata  a  coadiuvarlo  e sostituirlo nelle temporanee
          assenze o impedimenti.
            In  caso  di  vacanza  della rivendita, al coadiutore che
          abbia  compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo
          a  rilievi,  puo'  essere  assegnata  la rivendita stessa a
          trattativa privata.
            Oltre   al   coadiutore   puo'  essere  consentito  nella
          rivendita  la  presenza  di  un  secondo  coadiutore, con i
          requisiti  di cui al secondo comma del presente articolo ed
          al  primo comma dell'art. 64 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n.
          1074,   e  di  assistenti  per  il  materiale  servizio  di
          rivendita.
            Il  secondo  coadiutore  puo'  usufruire  della  facolta'
          prevista  dal terzo comma del presente articolo e dell'art.
          65  del  D.P.R.  14  ottobre  1958,  n.  1074,  in  caso di
          premorienza  o  di  rinunzia  del coadiutore. A tal fine si
          cumulano   i  periodi  di  servizio,  purche'  consecutivi,
          compiuti  come  coadiutore e come secondo coadiutore, anche
          se con titolari diversi.
            In  deroga  al primo comma sono dispensati dalla gestione
          personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che
          possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
            Al   coadiutore   ed   agli  assistenti  sono  estese  le
          disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)".
            "Art.  31  (Cessione  delle  rivendite).  -  Le rivendite
          ordinarie  e speciali non possono a qualsiasi titolo essere
          cedute.  Quando  si verifichi cessione dell'azienda ubicata
          nello stesso locale della rivendita, l'amministrazione puo'
          consentire  che  il rivenditore rinunci alla gestione ed il
          cessionario    consegua    alle   condizioni   in   vigore,
          l'assegnazione della rivendita a trattativa privata".
            -  L'articolo  unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303
          (Disciplina  del pagamento dei generi di monopolio da parte
          dei  rivenditori)  ha  sostituito  l'art. 24 della legge 22
          dicembre  1957,  n.  1293,  di  cui  si  riporta  il  testo
          modificato:
            "Art.  24  (Acquisto  e  vendita dei generi di monopolio.
          Aggi  e  indennita'). - I generi di monopolio devono essere
          pagati  dal  rivenditore  all'atto  dell'acquisto,  con  le
          modalita'  prescritte  dall'amministrazione, e sono venduti
          al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
            E'   in   facolta'   dell'amministrazione  concedere,  al
          rivenditore  che  ne  faccia  richiesta,  una  dilazione al
          pagamento  dei  generi di monopolio, previa costituzione di
          cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
            La  misura  della cauzione puo' essere ridotta fino ad un
          ventesimo    di    detto   importo   ove   venga   prestata
          collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un
          importo minimo di lire cinque milioni.
            I  rivenditori  sono  retribuiti ad aggio e hanno inoltre
          diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
            Con  decreto del Ministro per le finanze, di concerto con
          il   Ministro  per  il  tesoro,  sentito  il  consiglio  di
          amministrazione  dei  Monopoli,  vengono  fissate la misura
          degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le
          modalita'  per  la  loro  corresponsione  ai  rivenditori e
          quelle  per la prestazione della cauzione di cui al secondo
          e terzo comma del presente articolo".
            -  Il  decreto  ministeriale  12  giugno  1963  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 193 del 19 luglio
          1963.
            -  Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio
          1968,  n.  15  (Norme sulla documentazione amministrativa e
          sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
            "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  - La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
            L'autenticazione  deve  essere  redatta  di  seguito alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
            Il  pubblico  ufficiale  che  autentica  deve indicare le
          modalita'   di   identificazione,   la   data  e  il  luogo
          dell'autenticazione,   il   proprio   nome  e  cognome,  la
          qualifica  rivestita,  nonche' apporre la propria firma per
          esteso ed il timbro dell'ufficio.
            Per  l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli  intermedi  e'  sufficiente che il pubblico ufficiale
          aggiunga la propria firma".
            -  Il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante:
          "Proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di
          chiusura  delle  aziende  di credito o singole dipendenze a
          causa  di  eventi  eccezionali",  e'  stato  pubblicato nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  16
          gennaio 1948, n. 12.
            -  Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.
          303, vedi nelle note alle premesse.