IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma". 2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.".