IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  conferma  e  la  proroga  dell'esercizio delle
funzioni di giudice di pace;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e' sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma".
  2.  All'articolo  7  della  legge  21  novembre  1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito del limite
massimo  di  eta'  previsto  dall'articolo  5,  comma  1, lettera e).
Tuttavia  l'esercizio  delle funzioni non puo' essere protratto oltre
il settantacinquesimo anno di eta'.".