Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a  norma  dell'articolo  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n.
433,  ed  in  particolare  l'articolo  49 che prevede, per il periodo
transitorio   1   gennaio  1999-31  dicembre  2001,  l'emanazione  di
disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula o
di  esecuzione  dei  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni per
appalti  di  lavoro,  forniture  e  servizi,  alle esigenze derivanti
dall'avvento dell'euro;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 dicembre
  1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Periodo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento si applica nel periodo transitorio di
introduzione   dell'euro   1   gennaio  1999-31  dicembre  2001,  con
riferimento all'attivita' contrattuale posta in essere dalla pubblica
amministrazione.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   L'art.   17,   comma   2,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          riguarda l'emanazione  di  regolamenti  per  la  disciplina
          delle  materie,  non  coperte  da riserva assoluta di legge
          prevista dalla Costituzione, per le  quali le  leggi  della
          Repubblica,  autorizzando    l'esercizio  della    potesta'
          regolamentare  del Governo, determinano le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti.
            - Il regolamento  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del    17
          giugno   1997   e'   relativo  a  talune  disposizioni  per
          l'introduzione dell'euro.