IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visto il decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  200,  recante:
"Attuazione dell'articolo 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale  non  direttivo  del
Corpo di polizia penitenziaria"; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
443, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 
200; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di  polizia
penitenziaria, la composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  le
materie oggetto d'esame, le modalita' di attuazione  ed  i  programmi
del corso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno  1998,  prot.
n. 109/98; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge 23  agosto  1988,  n.  400,
prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Nomina a vice sovrintendente 
  1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti
del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30%
dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  mediante
concorso  interno  per  esame  teoricopratico   e   superamento   del
successivo  corso   di   formazione   tecnicoprofessionale   di   cui
all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti
ed agenti che abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di  effettivo
servizio. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il  testo  del  D.Lgs.  12  maggio  1995,  n.  200,  e'
          pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
          Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. 
            - Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 
          216, e' il seguente: 
            "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare,  entro  il  31   dicembre   1992,   su   proposta,
          rispettivamente, dei Ministri dell'interno,  della  difesa,
          delle finanze, di grazia e giustizia e  dell'agricoltura  e
          delle foreste, di concerto con i Ministri per  la  funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie modificazioni  agli  ordinamenti  del  personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere, delle attribuzioni e dei  trattamenti  economici,
          allo scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea,  fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali  di  stato,  nonche'  le  attribuzioni   delle
          autorita' di pubblica  sicurezza,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni di legge. Per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre  su
          proposta dei Ministri interessati e  con  la  concertazione
          del Ministro dell'interno. 
            2. Gli schemi di decreto  legislativo  saranno  trasmessi
          alle organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  e  agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta  giorni  dalla  ricezione   degli   schemi   stessi,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Essi
          saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre  mesi  prima  della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato  della  Repubblica  esprimano  il
          proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, 
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
            3. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione dei  compiti  e  dei  connessi  trattamenti
          economici sia conseguita attraverso la revisione di  ruoli,
          gradi e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
          soppressione  di  qualifiche  o  gradi,   ovvero   mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione delle relative  dotazioni  organiche,  ferme
          restando le dotazioni organiche complessive  previste  alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere che: 
            a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche,
          ovvero  per  l'attribuzione  di  specifiche  funzioni   sia
          stabilito il  superamento  di  un  concorso  pubblico,  per
          esami, al quale sono ammessi  a  partecipare  candidati  in
          possesso di titolo di studio di  scuola  media  di  secondo
          grado; 
            b) l'accesso a ruoli, gradi e  qualifiche  superiori  sia
          riservato, fino al limite massimo  del  30  per  cento  dei
          posti disponibili e mediante concorso interno,  per  titoli
          ed esami, al  personale  appartenente  al  ruolo,  grado  o
          qualifica  immediatamente  sottostante   in   possesso   di
          determinate anzianita' di  servizio,  anche  se  privo  del
          prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
          diversamente definito per il solo accesso dai  ruoli  degli
          assistenti  e  degli  agenti   ed   equiparati   a   quello
          immediatamente   superiore.   Con   i   medesimi    decreti
          legislativi  saranno  altresi'   previste   le   occorrenti
          disposizioni transitorie. 
          4. Al personale che, alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata
          e'  attribuito,  a  decorrere  dal  1  gennaio   1993,   il
          trattamento  economico  corrispondente  al  quinto  livello
          retributivo. A  decorrere  dalla  stessa  data  e'  inoltre
          attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto
          livello retributivo agli assistenti capo  o  equiparati  in
          possesso  della   qualifica   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, previa collocazione degli stessi in  posizione
          transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo,  anche
          ad esaurimento. Al personale con qualifica  di  agente,  di
          agente scelto e di assistente  capo  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria  e  con  qualifiche  o  gradi   equiparati   e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
                     superiore a L. 500.000 per ciascuno. 
            5. Fermo restando quanto stabilito dal comma  4,  l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1 e 3 non puo'  superare  il  limite  di  spesa  di  30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993". 
            - Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 30  ottobre  1992,  n.
          443  (Ordinamento  del  personale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, 
          delle legge 15 dicembre 1990, n. 395), e' il seguente: 
            "Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1.  La  nomina
          alla qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  si
          consegue: 
            a) nel limite del trenta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ciascun anno, mediante  concorso  interno
          pe r esame teoricopratico e superamento  di  un  successivo
          corso di formazione  tecnicoprofessionale,  di  durata  non
          inferiore  a  tre  mesi.  Al  concorso  sono  ammessi   gli
          appartenenti  al  ruolo  degli  assistenti  ed  agenti  che
          abbiano compiuto alla stessa data almeno  quattro  anni  di
          effettivo servizio e non abbiano riportato,  nei  due  anni
          precedenti,  sanzioni   disciplinari   piu'   gravi   della
          deplorazione; 
            b)  nel  limite  del  settanta  per   cento   dei   posti
          disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  mediante
          superamento    di    apposito    corso    di     formazione
          tecnicoprofessionale di durata non inferiore a tre mesi, al
          quale  sono  ammessi,  a  domanda,   e   previa   selezione
          consistente  in  risposte  a  questionario  articolato   su
          domande tendenti ad  accertare  il  grado  di  preparazione
          culturale e professionale, gli assistenti capo che  abbiano
          compiuto almeno un anno  di  servizio  nella  qualifica,  i
          quali, nei  due  anni  precedenti,  non  abbiano  riportato
          sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della  deplorazione  ed
          abbiano riportato un giudizio complessivo non  inferiore  a
          ''buono''. 
            2. Fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  16  della
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita di  svolgimento
          del concorso di cui al comma 1,  lettera  a),  compresa  la
          determinazione delle prove  di  esame  e  la  composizione,
          delle commissioni esaminatrici, nonche' i  programmi  e  le
          modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  cui  al  comma  1
          lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami  di
          fine corso sono fissati con decreto del Ministro di  grazia
          e giustizia. 
            3. La nomina  a  vice  sovrintendente  e'  conferita  con
          decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,   secondo
          l'ordine di graduatoria  risultante  dagli  esami  di  fine
          corso. I vice sovrintendenti  nominati  in  attuazione  del
          comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in
          attuazione del comma 1, lettera b). 
            4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al  comma
          1, lettera a), rimasti scoperti  sono  portati  in  aumento
          alla aliquota disponibile per il personale di cui al  comma
          1, lettera b)". 
            - Il testo vigente dell'art. 17 della legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa delibrerazione del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi  e  dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano le  normne  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con i contenuti e con 
          l'osservanza dei criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
            - Il testo del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487  (Regolamento
          recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
          pubblici impieghi), e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.