IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098; 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423; Vista la direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 19 novembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' modificata come segue: a) all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera s), e' aggiunta la seguente: " t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinche' il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attivita', sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanita'"; b) all'articolo 3, primo comma, lettera f), n. 3), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "le modalita' per l'autorizzazione dei centri nei quali si puo' effettuare la disinfezione nonche' quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria"; c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalita' di certificazione e' consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorita' del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali"; d) all'articolo 9, i termini "mercato" e "mercati" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "centro di racccolta" e "centri di raccolta": Inoltre: 1) il terzo comma e' abrogato; 2) al quarto comma sono soppresse le parole "o dal luogo di raccolta"; 3) al quinto comma sono soppresse le parole "nel luogo di raccolta"; 4) al sesto comma sono soppresse le parole "e dei luoghi di raccolta"; e) dopo l'articolo l0 -bis e' aggiunto il seguente: "10-ter. - Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, il veterinario ufficiale che rilascia il certificato sanitario di accompagnamento degli animali si assicura che, gli animali non nati nell'azienda di partenza e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio italiano, siano inseriti nel gruppo di destinazione solo se non ne compromettono lo stato sanitario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, de1 testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 8 dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' il seguente: "8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa". - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' il seguente: "Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). - Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 (per l'argomento v. il 3 comma delle premesse del presente decreto), come qui modificato, e' il seguente: "Art. 2. - Ai sensi della presente legge si intende per: a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20 del D.M. 1 giugno 1968 e dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968; b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato; c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro; d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I; e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1, punti 1 o 1 -bis; f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2; g) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1; h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2; i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; 2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen); j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E; k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale; l) Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro; m) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altr o Stato membro; n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 kmq e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative: per il Belgio: Province /Provincie, per la Germania: Regierungbezirk, per la Danimarca: Amt o isola, per la Francia: Departement, per l'Italia: Provincia, per il Lussemburgo: per i Paesi Bassi: Provincie, per il Regno Unito: per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, per la Scozia: District o Island Area, per l'Islanda: County; o) - q) (Soppresse dal D.M. 19 febbraio 1994, in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1994); r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A; s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B; t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinche' il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attivita', sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanita'". - Il testo delle lettere f) ed i) del primo comma dell'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 397, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono: a)- e) (omissis); f) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione: 1) - 2) (omissis); 3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni; le modalita' per l'autorizzazione dei centri nei quali si puo' effettuare la disinfezione nonche' quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria; i) essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato A, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validita' e' di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio; tuttavia, quando il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalita' di certificazione e' consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorita' del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali". - Il testo dell'art. 9 della legge 30 aprile l976, n. 397, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 9. - Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso altri Stati membri della Comunita' economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un centro di raccolta regolarmente costituito a norma della legislazione vigente e all'uopo autorizzato dal Ministero della sanita' per la spedizione verso tali Stati, purche' detto centro raccolta risponda alle seguenti condizioni: a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria; b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia; c) dopo la disinfezione servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il centro di raccolta conformemente alle disposizioni della lettera f) del precedente art. 3. Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la sieroagglutinazione prescritta a norma dell'art. 6, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul centro di raccolta. (Terzo comma - Abrogato). Gli animali acquistati su tali centri di raccolta devono essere condotti direttamente dal centro di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere e f) e h) del precedente art. 3, e spediti verso il Paese destinatario. La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul centro di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera d) del precedente art. 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni. Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro della sanita', con il quale saranno anche determinate le modalita' secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei centri di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanita' comunichera' tali autorizzazioni alla commissione della Comunita' economica europea ed alle autorita' centrali competenti degli altri Paesi membri della Comunita'. Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero degli animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunita' devono essere all'uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalita' con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo". Roma, 19 gennaio 1999 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 50