IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo 4,  comma 8,  della legge  9 marzo  1989, n.  86,
recante norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  al processo
normativo comunitario e sulle  procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari;
  Visto  l'articolo 5  della legge  6 febbraio  1996, n.  52, recante
disposizioni    per     l'adempimento    di     obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia  alle   Comunita'  europee   -  legge
comunitaria 1994;
  Vista  la legge  30 aprile  1976, n.  397, recante  norme sanitarie
sugli scambi di  animali tra l'Italia e gli altri  Stati membri della
Comunita' economica europea, e successive modifiche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
230, recante  regolamento di  attuazione delle direttive  CEE 79/109,
79/111, 80/219,  80/1098; 80/1099,  80/1274, 82/893,  83/646, 84/336,
85/586, 87/489  e 88/406, concernenti  norme sanitarie in  materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto
anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
  Vista la  direttiva 94/42/CE  che modifica la  direttiva 64/432/CEE
relativa  a  problemi  di  polizia sanitaria  in  materia  di  scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata con nota del 19 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La legge 30 aprile 1976,  n. 397, come integrata dal decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo  1992, n. 230, e' modificata come
segue:
  a) all'articolo 2, primo comma, dopo  la lettera s), e' aggiunta la
seguente:
  " t) centro  di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le  aziende e i
mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da
diverse aziende di  origine, ai fini della costituzione  di gruppi di
animali   destinati  agli   scambi   intracomunitari,  dotato   delle
necessarie attrezzature e installazioni  per accogliere gli animali e
posto  sotto il  controllo  del veterinario  ufficiale della  azienda
sanitaria locale  territorialmente competente;  quest'ultimo provvede
affinche' il centro  di raccolta, prima dell'inizio di  ogni ciclo di
attivita',  sia  completamente  svuotato   dagli  animali,  pulito  e
disinfettato secondo  le istruzioni da  lui impartite. Ai  fini degli
scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato
dal Ministero della sanita'";
  b) all'articolo  3, primo  comma, lettera  f), n.  3), in  fine, e'
aggiunto il seguente periodo:  "le modalita' per l'autorizzazione dei
centri nei  quali si puo'  effettuare la disinfezione  nonche' quelle
concernenti  le procedure  necessarie per  garantire e  verificare il
rispetto  delle  disposizioni  veterinarie  previste  dalla  presente
legge, sono stabilite in sede comunitaria";
  c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda piu' luoghi
di destinazione, gli  animali devono essere raccolti  in tanti gruppi
quanti sono  i luoghi di destinazione  e ogni gruppo di  animali deve
essere  accompagnato da  un certificato  sanitario fino  al luogo  di
destinazione   indicato   sullo  stesso   certificato;   quest'ultima
modalita' di  certificazione e'  consentita solo nel  caso in  cui la
spedizione   venga  effettuata   verso  destinatari   preventivamente
registrati dalla competente  autorita' del luogo di  destinazione e a
mezzo  di trasportatori  registrati  che si  attengono agli  obblighi
della  disinfezione dei  veicoli  e alle  norme  sul benessere  degli
animali";
  d) all'articolo 9, i termini "mercato" e "mercati" sono sostituiti,
rispettivamente,  dai  termini "centro  di  racccolta"  e "centri  di
raccolta": Inoltre:
    1) il terzo comma e' abrogato;
  2)  al quarto  comma  sono  soppresse le  parole  "o  dal luogo  di
raccolta";
  3)  al  quinto  comma  sono  soppresse  le  parole  "nel  luogo  di
raccolta";
  4)  al sesto  comma  sono  soppresse le  parole  "e  dei luoghi  di
raccolta";
    e) dopo l'articolo l0 -bis e' aggiunto il seguente:
  "10-ter. - Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo
30  gennaio  1993, n.  28,  e  successive modifiche,  il  veterinario
ufficiale che  rilascia il  certificato sanitario  di accompagnamento
degli animali si  assicura che, gli animali non  nati nell'azienda di
partenza  e che  negli  ultimi  trenta giorni  non  sono rimasti  nel
territorio italiano,  siano inseriti nel gruppo  di destinazione solo
se non ne compromettono lo stato sanitario".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, de1 testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  leggi modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  del comma 8 dell'art. 4 della legge 9 marzo
          1989, n. 86, e' il seguente:
            "8.   Al disegno   di legge   comunitaria  e'    allegato
          l'elenco    delle  direttive  attuate  o  da attuare in via
          amministrativa".
            -  Il testo  dell'art. 5 della legge  6 febbraio 1996, n.
          52, e' il seguente:
            "Art.   5    (Attuazione   di    direttive    comunitarie
          in    via amministrativa). - Ai sensi dell'art. 4, comma 8,
          della legge 9 marzo 1989,    n.  86,    le  direttive    da
          attuare  in   via amministrativa  sono comprese nell'elenco
          di cui all'allegato D".
            - Il  testo dei commi  3 e 4 dell'art.   17  della  legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  2 della  legge 30 aprile  1976, n.
          397 (per l'argomento v. il 3  comma    delle  premesse  del
          presente decreto), come qui modificato, e' il seguente:
             "Art. 2. - Ai sensi della presente legge si intende per:
            a)    azienda: il   complesso agricolo   o la  stalla del
          commerciante ufficialmente   controllati,    situati    nel
          territorio   di  uno  Stato membro,  nei quali  sono tenuti
          o abitualmente   allevati animali    da  allevamento,    da
          produzione  o  da macello;  per  quanto riguarda  le stalle
          dei     commercianti    situate  nel    territorio    della
          Repubblica   italiana,      devono   intendersi        come
          ufficialmente  controllate    quelle  autorizzate  ai sensi
          dell'art. 17  del    D.P.R.  8  febbraio  1954,  n.  320  e
          dell'art.  20 del  D.M. 1  giugno 1968  e dell'art.  23 del
          D.M.  3  giugno  1968    rispettivamente pubblicati   nella
          Gazzetta  Ufficiale n.  233 del 13 settembre 1968 e n.  234
          del 14 settembre 1968;
            b)  animale  da macello:  l'animale  della  specie bovina
          o    suina  destinato,   subito dopo   l'arrivo nel   Paese
          destinatario,  ad essere condotto direttamente al macello o
          a un mercato;
            c) animali da allevamento o da  produzione:  gli  animali
          delle specie bovina  e suina  diversi  da quelli  destinati
          all'allevamento,    alla produzione di latte, di carne o al
          lavoro;
            d)    allevamento    bovino  ufficialmente  indenne    da
          tubercolosi:  allevamento   bovino   che    risponde   alle
          condizioni   indicate nell'allegato A, punto I;
            e)   allevamento  bovino    ufficialmente  indenne     da
          brucellosi:   l'allevamento   bovino   che   risponde  alle
          condizioni   indicate nell'allegato A, punto II A 1,  punti
          1 o 1 -bis;
            f)  allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento
          bovino che risponde alle condizioni indicate  nell'allegato
          A, punto II A 2;
            g)  suino  indenne da brucellosi:  l'animale della specie
          suina che risponde alle condizioni  indicate  nell'allegato
          A, punto II B 1;
            h) allevamento  suino indenne da brucellosi:  allevamento
          suino  che  risponde alle condizioni indicate nell'allegato
          A, punto II B 2;
            i) zona  indenne da  epizoozia: la  zona di un   diametro
          di      20  km,  entro  la    quale,  secondo  accertamenti
          ufficiali, non si e'  avuto da almeno trenta  giorni  prima
          del carico:
            1)  per  gli  animali  della  specie bovina:  alcun  caso
          di  afta epizootica;
            2)  per  gli  animali  della  specie  suina:  alcun  caso
          di  afta epizootica, di  malattia vescicolare  dei suini  o
          di  paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);
            j)   malattie  soggette  a    denuncia  obbligatoria:  le
          malattie elencate nell'allegato E;
            k) veterinario   ufficiale:  il  veterinario    designato
          dall'autorita'  centrale  competente   dello Stato  membro;
          per la  Repubblica italiana deve intendersi il  veterinario
          provinciale;
            l)  Paese    speditore: lo   Stato membro dal   quale gli
          animali delle specie bovina e suina sono spediti  verso  un
          altro Stato membro;
            m)  Paese  destinatario: lo  Stato membro  a destinazione
          del quale sono spediti gli  animali della specie  bovina  e
          suina provenienti da un altr o Stato membro;
            n)  regione: parte del territorio di superficie minima di
          2000  kmq  e  comprendente  almeno   una   delle   seguenti
          circoscrizioni amministrative:
               per il Belgio: Province /Provincie,
               per la Germania: Regierungbezirk,
               per la Danimarca: Amt o isola,
               per la Francia: Departement,
               per l'Italia: Provincia,
               per il Lussemburgo:
               per i Paesi Bassi: Provincie,
               per il Regno Unito:
            per  l'Inghilterra,  il  Galles  e  l'Irlanda  del  Nord:
          County,
               per la Scozia: District o Island Area,
               per l'Islanda: County;
            o) - q) (Soppresse dal D.M. 19 febbraio 1994, in Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1994);
            r)  allevamento  indenne da  leucosi bovina enzootica: un
          allevamento  che    soddisfa    le  condizioni     previste
          all'allegato  G, capitolo  I, lettera A;
            s)  Stato  membro  o  regione   indenne da leucosi bovina
          enzootica: una regione   o   uno   Stato    membro      che
          soddisfa   i   requisiti  fissati nell'allegato G, capitolo
          I, lettera B;
            t) centro  di raccolta:   qualsiasi luogo, comprese    le
          aziende  e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e
          i suini provenienti da diverse aziende di  origine, ai fini
          della  costituzione  di gruppi di animali   destinati  agli
          scambi     intracomunitari,   dotato      delle  necessarie
          attrezzature  e installazioni  per accogliere gli animali e
          posto   sotto il   controllo   del veterinario    ufficiale
          della      Azienda   sanitaria  locale     territorialmente
          competente;  quest'ultimo provvede affinche' il centro   di
          raccolta,  prima  dell'inizio di   ogni ciclo di attivita',
          sia  completamente  svuotato   dagli  animali,   pulito   e
          disinfettato  secondo   le istruzioni da  lui impartite. Ai
          fini degli scambi intracomunitari, il  centro  di  raccolta
          deve essere autorizzato dal Ministero della sanita'".
            -  Il  testo  delle  lettere  f)  ed  i)  del primo comma
          dell'art. 3 della legge  30  aprile   1976,  n.  397,  come
          modificato  dal  presente regolamento, e' il seguente:
            "Gli animali  della specie  bovina e  suina spediti   dal
          territorio  italiano  a  quello  degli altri   Stati membri
          della Comunita' economica europea devono:
              a)- e) (omissis);
            f) essere avviati direttamente    dall'azienda  verso  il
          preciso luogo di spedizione:
              1) - 2) (omissis);
            3)   mediante  mezzi  di  trasporto    e  di  contenzione
          previamente puliti  e  disinfettati  a  norma  del  vigente
          regolamento   di  polizia  veterinaria  e    delle  annesse
          istruzioni; le  modalita' per  l'autorizzazione dei  centri
          nei    quali  si puo'   effettuare la disinfezione  nonche'
          quelle concernenti  le procedure  necessarie per  garantire
          e  verificare il rispetto  delle  disposizioni  veterinarie
          previste  dalla   presente legge, sono  stabilite  in  sede
          comunitaria;
            i)  essere  scortati  durante il trasporto verso il Paese
          destinatario da un   certificato  sanitario    conforme  ai
          modelli  da I  a IV  di cui all'allegato  A,  rilasciato il
          giorno  del  carico dal   veterinario provinciale    almeno
          nella  lingua  del Paese  destinatario  e la  cui validita'
          e'   di  giorni  dieci  dalla  data  del  rilascio;  questo
          certificato  deve essere  costituito  da un  unico  foglio;
          tuttavia,  quando  il  trasporto  riguarda  piu'  luoghi di
          destinazione, gli animali  devono    essere  raccolti    in
          tanti    gruppi quanti   sono   i luoghi  di destinazione e
          ogni gruppo di   animali deve  essere  accompagnato  da  un
          certificato     sanitario   fino    al    luogo    indicato
          sullo    stesso certificato;  quest'ultima    modalita'  di
          certificazione    e'  consentita  solo  nel  caso in cui la
          spedizione    venga    effettuata     verso     destinatari
          preventivamente registrati  dalla competente  autorita' del
          luogo   di   destinazione  e  a    mezzo  di  trasportatori
          registrati    che  si  attengono  agli    obblighi    della
          disinfezione    dei veicoli   e  alle  norme  sul benessere
          degli animali".
            - Il  testo dell'art. 9  della legge 30  aprile l976,  n.
          397,  come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'  il
          seguente:
            "Art. 9.  - Sono   ammessi alla   spedizione  dall'Italia
          verso  altri Stati   membri   della   Comunita'   economica
          europea  gli  animali  da allevamento o da produzione e gli
          animali da macello acquistati nelle aziende o  su un centro
          di  raccolta  regolarmente  costituito     a  norma   della
          legislazione  vigente  e all'uopo autorizzato dal Ministero
          della sanita'   per la    spedizione  verso    tali  Stati,
          purche'  detto    centro  raccolta  risponda  alle seguenti
          condizioni:
            a) essere sotto il controllo  di un veterinario  comunale
          addetto  ai  servizi  di  polizia,  vigilanza  e  ispezione
          veterinaria;
            b) essere situato  al  centro  di  una  zona  indenne  da
          epizoozia;
            c)  dopo  la  disinfezione  servire  solo  ad  animali da
          allevamento o da produzione  o   solo   ad   animali     da
          macello   che   rispondano   alle condizioni previste dagli
          articoli da 3 a 7 e  dall'articolo 9 della  presente  legge
          nella  misura in cui tali  condizioni sono applicabili alla
          specie  animale considerata.   In particolare, tali animali
          devono essere stati avviati  verso il centro di    raccolta
          conformemente   alle  disposizioni  della  lettera  f)  del
          precedente art. 3.
            Tuttavia,   l'intradermotubercolinizzazione       e    la
          sieroagglutinazione  prescritta   a   norma   dell'art.  6,
          lettere  b)  e   c),   non   devono necessariamente  essere
          state  effettuate  prima    dell'introduzione sul centro di
          raccolta.
            (Terzo comma - Abrogato).
            Gli animali   acquistati su   tali centri    di  raccolta
          devono  essere  condotti    direttamente  dal   centro   di
          raccolta  all'esatto luogo  di carico conformemente    alle
          disposizioni  delle  lettere e f) e  h) del precedente art.
          3, e spediti verso il Paese destinatario.
            La   durata   dell'operazione   di   raccolta di    detti
          animali  fuori dell'azienda di origine, in particolare  sul
          centro  di  raccolta  o  nel luogo preciso di  carico, deve
          essere compresa nel   periodo di trenta  giorni    previsto
          dalla    lettera  d)    del precedente   art. 3.   Il tempo
          necessario a questa operazione non deve  superare  i  sette
          giorni.
            Le    autorizzazioni   vengono date   con   decreto   del
          Ministro   della sanita',  con  il  quale  saranno    anche
          determinate  le  modalita'  secondo  le  quali  deve essere
          effettuato il controllo  dei  centri  di  raccolta  e  deve
          essere  accertata  l'applicazione    di  tale controllo. Il
          Ministero della sanita'  comunichera'  tali  autorizzazioni
          alla  commissione  della Comunita'   economica europea   ed
          alle   autorita' centrali   competenti  degli  altri  Paesi
          membri della Comunita'.
            Le    stalle di   sosta  dei commercianti,  esercitate  a
          norma  della legislazione vigente, destinate al    ricovero
          degli animali da spedire dall'Italia  verso  il  territorio
          degli  altri    Stati    membri    della Comunita'   devono
          essere   all'uopo    autorizzate    con      decreto    del
          veterinario  provinciale,    con  il    quale saranno anche
          determinate le  modalita'  con    le  quali    deve  essere
          effettuato    il  loro    controllo e deve essere accertata
          l'applicazione di tale controllo".
   Roma, 19 gennaio 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1999
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 50