IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
1, comma 8;
  Visto  il  decreto  legislativo  10  settembre  1991,  n.  303,  di
attuazione della  direttiva 86/653/CEE del Consiglio  del 18 dicembre
1986,  relativa  al  coordinamento  dei diritti  degli  Stati  membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 25 settembre 1998;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  di grazia  e giustizia,  di concerto  con i  Ministri degli
affari  esteri,  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo  1742 del codice civile, aggiunto
dall'articolo 1, comma 1, del  decreto legislativo 10 settembre 1991,
n. 303, e' sostituito dal seguente:
  "Il contratto deve  essere provato per iscritto.  Ciascuna parte ha
diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto e' irrinunciabile.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  Per le direttive  CEE vengono forniti gli  estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
 
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          dei legge ed i regolamenti.
            -   L'art.   1,   comma   8,   della    legge  24  aprile
          1998,  n.  128 (Disposizioni    per   l'adempimento      di
          obblighi   derivanti   dalla appartenenza dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  Legge comunitaria 1995-1997), recita:
            "8.  Il Governo  e'   delegato ad   emanare, secondo    i
          criteri  e  i principi direttivi di cui all'art. 2, entro i
          termini di cui al comma 1 e con  le  modalita'  di  cui  ai
          commi   2  e  3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
          integrative  e  correttive necessarie   ad   adeguare    la
          disciplina  recata  dal  decreto legislativo   10 settembre
          1991, n.  303,  alla  direttiva  86/653/CEE  del  Consiglio
          relativa al coordinamento dei diritti  degli  Stati  membri
          concernenti  gli  agenti  commerciali indipendenti".
            -   Il   decreto   legislativo  10   settembre  1991,  n.
          303,    reca:    "Attuazione  della  direttiva   86/653/CEE
          relativa al coordinamento dei diritti  degli  Stati  membri
          concernenti  gli  agenti  commerciali indipendenti, a norma
          dell'art.  15 della legge 29  dicembre 1990, n.  482 (legge
          comunitaria 1990)".
           Note all'art. 1:
            -  Per  quanto  riguarda  il    decreto  legislativo   10
          settembre 1991, n.  303, vedi nelle note alle premesse.
            -   Il   testo   vigente   dell'art.    1742  del  codice
          civile,    come  modificato  dal  decreto  qui  pubblicato,
          recita:
            "Art.  1742  (Nozione).   - Col contratto di agenzia  una
          parte assume stabilmente   l'incarico di   promuovere,  per
          conto  dell'altra,    verso retribuzione, la conclusione di
          contratti in una zona determinata.
            Il contratto  deve essere provato  per iscritto. Ciascuna
          parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento  dalla
          stessa   sottoscritto   che   riproduca  il  contenuto  del
          contratto e delle clausole aggiuntive.    Tale  diritto  e'
          irrinunciabile".