IL MINISTRO 
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Vista la  legge  29  ottobre  1954,  n.  1083,  che  conferisce  al
Ministero  del  commercio  con  l'estero  la  facolta'  di  concedere
contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni; 
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  il
quale   la   concessione   di   contributi,   e'   subordinata   alla
predeterminazione   ed   alla   pubblicazione    da    parte    delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Visto l'articolo 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, secondo cui i contributi  concessi  dal  Ministero  del
commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di specifiche  attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale  e  la
realizzazione  di  progetti  volti  a   favorire,   in   particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole  e  medie  imprese  e  possono
essere erogati, previa individuazione da effettuare  con  il  decreto
ministeriale previsto dall'articolo  1,  comma  40,  della  legge  28
dicembre 1995, n.  549,  a  favore  di  soggetti  diversi  da  quelli
indicati, per il predetto Ministero, nella tabella  A  allegata  alla
legge n. 549 del 1995; 
  Visto l'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione
dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero  sono
stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7  agosto  1990,  n.
241; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22  febbraio  1999,  n.
32/99; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo  12  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi della legge 29  ottobre  1954,  n.
1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 143. 
  2. Ai fini del presente regolamento si  intende  per  Ministero  il
Ministero del commercio con l'estero. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica    italiana   e sulle   pubblicazioni  ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.    28
          dicembre 1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la
          lettura    delle  disposizioni    di  legge alle   quali e'
          applicato il   rinvio. Restano   invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  i  regolamenti  CEE vengono   forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
           Note al titolo:
            -   Per il  titolo della  legge n.  1083/1954 vedi  nelle
          note  alle premesse.
            - Per il  testo dell'art. 22, comma 1,  del    D.Lgs.  n.
          143/1998 vedi nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -    La legge   29   ottobre   1954, n.   1083,   recante
          "Concessioni  di contributi  per    lo   sviluppo     delle
          esportazioni      italiane",   e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 274 del 29 novembre 1954.
            - Si   riporta il testo  dell'art.    12  della  legge  7
          agosto  1990,  n.    241    ("Nuove norme   in materia   di
          procedimento  amministrativo e  di diritto  di accesso   ai
          documenti    amministrativi")  pubblicata    nella Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
            "Art. 12. -  La concessione di sovvenzioni,   contributi,
          sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
          economici di qualunque genere a  persone ed  enti  pubblici
          e   privati sono  subordinate alla predeterminazione e alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme   previste   dai  rispettivi ordinamenti,  dei
          criteri   e   delle   modalita'   cui le    amministrazioni
          stesse  devono attenersi.
            2.  L'effettiva osservanza  dei criteri e delle modalita'
          di cui  al  comma    1    deve    risultare    dai  singoli
          provvedimenti  relativi  agli interventi di cui al medesimo
          comma 1".
            -   Si   riporta   il  testo    dell'art.  22,  comma  1,
          del   decreto legislativo   31    marzo    1998,    n.  143
          (Disposizioni   in   materia  di commercio con l'estero), a
          norma dell'art.  4, comma 4, lettera c), e  dell'art.    11
          della    legge 15   marzo   1997, n.  59, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998:
            "1. Fatto  salvo quanto previsto  dall'art. 7 della legge
          25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
          40, della legge 28 dicembre  1995, n.  549,   concessi  dal
          Ministero  del commercio  con l'estero,  sono   finalizzati
          ad      incentivare    lo      svolgimento    di specifiche
          attivita'   promozionali  di   rilievo  nazionale    e   la
          realizzazione    di    progetti  volti    a  favorire,   in
          particolare,  l'internazionalizzazione  delle   piccole   e
          medie   imprese.  Essi  possono  essere  erogati,    previa
          individuazione  da effettuare con  il decreto  ministeriale
          previsto dal  suddetto art. 1, comma 40,  anche a favore di
          soggetti    diversi  da quelli   indicati, per il  predetto
          Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 1,  comma  40,  della
          legge      28  dicembre     1995,  n.    549    (Misure  di
          razionalizzazione della  finanza pubblica) pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 1995:
            "40.  Gli importi  dei contributi  dello  Stato a  favore
          di  enti, istituti, associazioni,   fondazioni  ed    altri
          organismi,  di  cui alla tabella A  allegata alla  presente
          legge, sono  iscritti in  un unico capitolo nello stato  di
          previsione  di  ciascun Ministero interessato.  Il relativo
          riparto e'  annualmente effettuato da    ciascun  Ministro,
          con  proprio  decreto,    di concerto con il Ministro   del
          tesoro,  previo  parere  delle   commissioni   parlamentari
          competenti,  alle  quali  vengono  altresi'    inviati    i
          rendiconti annuali  dell'attivita'   svolta   dai  suddetti
          enti,    entro  trenta  giorni   dalla data di entrata   in
          vigore della    legge     di    bilancio,      intendendosi
          corrispondentemente      rideterminate      le     relative
          autorizzazioni di spesa".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  22, comma   3,    del
          gia'  citato decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998:
            "3.  I  criteri  e  le    procedure  di  concessione  dei
          contributi  erogati  dal  Ministero   del   commercio   con
          l'estero  ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1
          e 2 e  le modalita' di verifica, anche ad opera  di  terzi,
          dei  risultati sono stabiliti, ai sensi  dell'art. 12 della
          legge  7  agosto  1990, n.   241, e successive modifiche ed
          integrazioni,  nel    rispetto  dei    principi   stabiliti
          dall'art. 20,  comma 5,  della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            Per  opportuna  conoscenza  si riporta il testo dell'art.
          20, comma 5, della   legge   15   marzo   1997,    n.    59
          (Delega   al   Governo  per  il conferimento di funzioni  e
          compiti alle regioni ed  enti locali, per la riforma  della
          pubblica    amministrazione  e  per    la   semplificazione
          amministrativa)    pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n.
          63 del  17 marzo 1997:
            "5. I regolamenti si conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando le  funzioni per settori omogenei,   sopprimendo
          gli  organi  che    risultino   superflui   e   costituendo
          centri  interservizi  dove raggruppare  competenze  diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi:
            c)  regolazione  uniforme   dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione   ed
          estensione   alle   fasi   di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,   di disposizioni   analoghe a quelle  di  cui
          all'art.  51,   comma   2,   del decreto   legislativo    3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)  previsione, per  i casi  di   mancato rispetto    del
          termine  dei procedimenti, di  mancata o ritardata adozione
          del   provvedimento,   di  ritardato       o     incompleto
          assolvimento  degli   obblighi  e    delle prestazioni   da
          parte    della    pubblica amministrazione,   di forma   di
          indennizzo automatico e forfettario a favore  dei  soggetti
          richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione
          delle    modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici che
          assolvono    all'obbligo  di  corrispondere   l'indennizzo,
          assicurando  la   massima   pubblicita'   e conoscenza   da
          parte del pubblico  delle  misure  adottate  e  la  massima
          celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,   n. 400   (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, vedi nelle note alle premesse.
            -  Per  il titolo della legge  29 ottobre 1954, n.  1083,
          vedi nelle note alle premesse.
            - Per   il testo dell'art. 22,    comma  1,  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n. 143, vedi nelle note alle
          premesse.