IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23  dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della
soppressione    delle    gestioni    fuori    bilancio    nell'ambito
dell'Amministrazione   dello   Stato,   con  particolare  riferimento
all'articolo  5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a
favore  del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro
familiari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   che   approva   il   regolamento  recante  semplificazioni  ed
accelerazioni delle procedure di spesa e contabili;
  Visto  il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge
24  ottobre  1996,  n.  556,  che,  all'articolo 9, nell'ambito della
disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto
a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale;
  Visto  il  proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
in  pari  data, con il quale e' stato adottato il regolamento recante
la nuova disciplina delle attivita' di protezione sociale:
  consistenza,     valore     e    norme    d'uso    degli    apporti
  dell'amministrazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  legge  3  aprile  1997,  n.  94,  recante nuove norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Visto   il   decreto   legislativo  16  luglio  1997,  n.  264  che
all'articolo   8  devolve  all'ufficio  del  segretario  generale  le
attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per
il  personale,  previste  all'articolo  30 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attivita'
assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile
comunque  dipendente  dal  Ministero della difesa e di quello cessato
dal servizio nonche' delle famiglie del personale stesso;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5617 del 31 dicembre 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Definizione, natura e scopo

  1.   Gli   organismi  di  protezione  sociale,  quali  elementi  di
organizzazione  costituiti  dall'amministrazione militare nell'ambito
dei  propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie
attivita'  funzionali,  amministrative  e contabili alle disposizioni
contenute nel presente decreto.