IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la nuova disciplina delle attivita' di protezione sociale: consistenza, valore e norme d'uso degli apporti dell'amministrazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 che all'articolo 8 devolve all'ufficio del segretario generale le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, previste all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attivita' assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio nonche' delle famiglie del personale stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5617 del 31 dicembre 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione, natura e scopo 1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di organizzazione costituiti dall'amministrazione militare nell'ambito dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie attivita' funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente decreto.