IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, che  istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto  1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti
per  l'economia" e  in particolare  il comma  4 dell'articolo  5, che
prevede   l'istituzione  dell'Istituto   nazionale  per   la  ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna  e demanda ad un decreto del
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
la  determinazione,  in  coerenza  con  obiettivi  di  funzionalita',
efficienza  ed economicita',  degli  organi di  amministrazione e  di
controllo,  della   sede,  delle  modalita'  di   costituzione  e  di
funzionamento, delle procedure per  la definizione e l'attuazione dei
programmi,  per   l'assunzione  e   l'utilizzo  del   personale,  per
l'erogazione delle risorse;
  Vista  la legge  23  agosto 1988,  n. 400,  ed  in particolare  gli
articoli 3 e 17, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204  ed,  in
particolare, l'articolo 7, comma 10;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nelle  adunanze del 6 aprile 1998, 27
luglio 1998 e 12 ottobre 1998;
  Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(note n. 2181/III.6/1998 del 19 ottobre  1998 e n. 34/III.6/99 del 12
gennaio 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Denominazione, sede e definizioni
  1. L'Istituto  nazionale per  la ricerca scientifica  e tecnologica
sulla montagna (INRM), istituito con la  legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' un ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale che promuove
e coordina  attivita' di studio  e ricerca  sulla e per  la montagna,
sotto  la vigilanza  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
  2. L'INRM ha sede in Roma  ed e' articolato, con proprie strutture,
sul   territorio  nazionale;   esso  opera   in  collaborazione   con
istituzioni scientifiche  e di  ricerca, nazionali  e internazionali,
pubbliche e private.
  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  a)  per  Ministro, il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  b)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla    promulgazione    delle    leggi
          sull'emanazione      dei   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   La legge   9   maggio   1989, n.    168,    concerne:
          "Istituzione  del Ministero   dell'universita'   e    della
          ricerca   scientifica   e tecnologica".
            -  L'art.  5, comma 4, della  legge 7 agosto 1997, n. 266
          (Interventi urgenti per l'economia), prevede:
            "4. E' istituito l'Istituto nazionale    per  la  ricerca
          scientifica  e tecnologica   sulla   montagna,  al  fine di
          coordinare   e   promuovere  l'attivita'  di  studio  e  di
          ricerca  nel  settore, in collaborazione con regioni,  enti
          locali,   istituti   e   centri   interessati   europei   e
          internazionali.        Con    decreto        del   Ministro
          dell'universita'  e     della  ricerca   scientifica      e
          tecnologica sono determinati,  in coerenza con obiettivi di
          funzionalita',  efficienza  ed  economicita', gli organi di
          amministrazione e controllo, la  sede,    le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure per   la
          definizione  e   l'attuazione   dei   programmi         per
          l'assunzione      e   l'utilizzo    del   personale,    per
          l'erogazione  delle risorse.   In   favore   dell'Istituto,
          per   l'avvio delle attivita', e' autorizzato un contributo
          dello Stato pari a lire 500  milioni per  il 1997,  lire  2
          miliardi  per  il 1998  e lire  3 miliardi per il 1999.  Al
          funzionamento  dell'Istituto  si  provvede  con il concorso
          finanziario dei  soggetti che aderiscono    alle  attivita'
          del medesimo".
            -  Gli  articoli  3 e 17, comma  3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevedono:
            "Art.  3 (Nomine  alla presidenza  di enti,   istituti  o
          aziende  di competenza   dell'amministrazione  statale).  -
          1.  Le   nomine   alla presidenza di   enti,  istituti    o
          aziende      di   carattere      nazionale,  di  competenza
          dell'amministrazione  statale,  fatta  eccezione   per   le
          nomine    relative  agli    enti pubblici   creditizi, sono
          effettuate con decreto  del  Presidente della    Repubblica
          emanato    su proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,    previa    deliberazione    del  Consiglio  dei
          Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
            2.   Resta   ferma   la   vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari".
            "Art.  17,  comma  3.  Con  decreto  ministeriale possono
          essere adottati regolamenti nelle materie    di  competenza
          del  Ministro    o  di autorita' sottordinate al  Ministro,
          quando  la legge   espressamente conferisca tale    potere.
          Tali    regolamenti, per   materie di   competenza di  piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati  con     decreti
          interministeriali,  ferma    restando  la   necessita'   di
          apposita    autorizzazione  da    parte  della    legge.  I
          regolamenti    ministeriali    ed  interministeriali    non
          possono  dettare  norme contrarie a  quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo. Essi   debbono  essere  comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione".
            - L'art. 7, comma 10, del decreto  legislativo  5  giugno
          1998,  n. 204 (Disposizioni    per  il   coordinamento,  la
          programmazione   e    la valutazione     della     politica
          nazionale    relativa      alla      ricerca  scientifica e
          tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,  lettera  d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita:
            "10.  L'Istituto  nazionale per  la ricerca scientifica e
          tecnologica sulla montagna,  di cui  all'art. 5,  comma  4,
          della  legge   7 agosto 1997, n.  266, e' inserito  tra gli
          enti   di ricerca  a    carattere  non  strumentale  ed  e'
          disciplinato  dalle  disposizioni di   cui all'art. 8 della
          legge 9  maggio 1989,  n.  168, e  successive modificazioni
          e integrazioni,  alle  quali  si    uniforma   il   decreto
          del  Ministro dell'universita' e  della ricerca scientifica
          e  tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della
          legge n. 266 del 1997".
 
           Nota all'art. 1:
            -  La legge   7 agosto 1997, n 266, prevede:  "Interventi
          urgenti per l'economia".