IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213, con la quale sono state
apportate modifiche ad alcune disposizioni del codice della
navigazione relative alla navigazione aerea;
Visto l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei
principi generali dell'annesso XVII (sicurezza) alla convenzione
relativa all'aviazionecivile internazionale, fatta a Chicago il 7
dicembre 1944;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia;
Visto l'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12
novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di
capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi;
Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il quale definisce l'ambito di
applicazione del decreto medesimo;
Visto l'articolo 1, comma 5-ter, della legge 3 agosto 1995, n. 351,
cosi' come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni sui canoni per le
concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma
13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'articolo 17 della direttiva 96/67 CE del Consiglio del 15
ottobre 1996, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti della comunita';
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con cui e'
stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Ritenuta la necessita' di dare concreta attuazione all'articolo 5
della citata legge n. 217/1992, al fine di razionalizzare i servizi
di controllo e l'impiego di personale delle forze di polizia in
ambito aeroportuale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con
nota n. U.L. 473 del 28 gennaio 1999;
Considerata la necessita' di adeguarsi al parere espresso dal
Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce che l'affidamento in
concessione alle societa' di gestione aeroportuale avvenga "di
norma", integrando la disposizione mediante la previsione esplicita
di un potere di direttiva in capo alle amministrazioni competenti;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di
controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in
concessione, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217.
2. Con il presente regolamento vengono altresi' stabiliti gli
ambiti funzionali, le condizioni e le modalita' per l'affidamento in
concessione dei servizi di cui al comma 1, i requisiti dei soggetti
concessionari e dei terzi affidatari, nonche' le caratteristiche
funzionali minime delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate e le caratteristiche essenziali, anche ai
fini della vigilanza e del controllo, degli altri servizi di
controllo, che non comportano l'esercizio di pubbliche potesta',
effettuati in ambito aeroportuale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i
servizi di controllo per il cui espletamento e' richiesto l'esercizio
di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle
Forze di polizia.
4. Restano ferme le attribuzioni e i compiti delle amministrazioni
pubbliche. Restano disciplinati dall'articolo 139 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, i doveri di collaborazione con gli organi di
polizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992, vedi nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante: "Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18
aprile 1942, edizione straordinaria.
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzza",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26
giugno 1931.
- La legge 5 maggio 1976, n. 324, recante: "Nuove norme
in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti
al traffico aereo civile", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976.
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 10 aprile 1981, supplemento ordinario n. 17.
- La legge 13 maggio 1983, n. 213, recante: "Modifiche
di alcune disposizioni del codice della navigazione
relative alla navigazione aerea", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983.
- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento
nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti
negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai
sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n.
213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5
settembre 1985, e' il seguente:
"Art. 19. - Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per
materia, emanera' le disposizioni tecniche, idonee a
tutelare l'incolumita' dei passeggeri, equipaggi,
operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni
circostanza connessa con l'attivita' aeronautica civile e
specialmente in caso di atto illecito diretto contro la
sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto
previsto nell'allegato 17 ''sicurezza'' alla convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale, di cui
all'art. 1 del presente decreto.
Con il decreto ministeriale di cui al presente comma
verranno altresi' stabilite:
a) le modalita' per l'elaborazione di un ''programma di
sicurezza'' inteso ad assicurare, in un quadro di
cooperazione internazionale, l'incolumita', la regolarita'
e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli
atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
b) la composizione e il funzionamento di un apposito
comitato interministeriale incaricato di assicurare
il necessario coordinamento per l'attuazione del
''programma di sicurezza'' sopra indicato".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, recante: "Disposizioni urgenti per
adeguamento degli organici delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti
e delle attrezzature delle forze di polizia",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
1992, e' il seguente:
"Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle forze di polizia). -
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita'
doganale, nonche' i poteri di polizia e di
coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti
agli organi locali dell'Amministrazione della
navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in
concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego
di apparecchi alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con
proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti
funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione
dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente
adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta
necessaria per assicurare il regolare svolgimento
delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del
servizio reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica
sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono
richiedere che siano attuate da parte del concessionario
particolari misure di controllo.
4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
le parole: ''(Francia e Svizzera)'' sono sostituite dalle
seguenti: ''(Francia, Svizzera e Austria''".
- Il testo dell'art. 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di
finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n.
121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
e' il seguente:
"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite
societa' di capitale per la gestione dei servizi e per
la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette
societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti
locali interessati. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l'attuazione del presente comma,
sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
- Il decreto 12 novembre 1997, n. 521, recante:
"Regolamento recante norme di attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la
costituzione di societa' di capitali per la gestione dei
servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, recante: "Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 6 maggio 1995, e' il seguente:
"1. Rientrano nel settore trasporti:
a) (Omissis);
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni,
nonche' di altri impianti terminali di trasporto".
- Il testo dell'art. 2, comma 188, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n.
50 del 1 marzo 1997, e' il seguente:
"188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decretolegge 28
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
''5-ter. I canoni per le concessioni alle societa'
costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente
dal Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il
periodo preso in considerazione, al volume di traffico di
passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla
base delle quali possono essere definite anche le
pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni
di cui al presente comma e al secondo periodo del comma
1-quater del presente articolo si applicano anche alle
societa' che attualmente provvedono alla gestione totale
degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul
capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449''".
- Il testo dell'art. 17 della direttiva 96/67/CE del
Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita', pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 272/36 del 25
ottobre 1996, e' il seguente:
"Art. 17 (Sicurezza). - Le disposizioni della presente
direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri
degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di
sicurezza negli aeroporti".
- Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992 si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 139 del citato R.D. n.
773/1931 e' il seguente:
"Art. 139 (Art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di
vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di
pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad
aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o
di polizia giudiziaria".