IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il  comma 5-ter  dell'articolo 1  del decretolegge  28 giugno
1995, n.  251, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 agosto
1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge
23  dicembre 1996,  n. 662,  il  quale dispone  che i  canoni per  le
concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma
13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente
dal  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  del  territorio,  di
concerto  con il  Ministero dei  trasporti e  della navigazione,  con
riferimento, per  il periodo  preso in  considerazione, al  volume di
traffico di passeggeri e merci;
  Considerato che la disposizione  innanzi citata stabilisce altresi'
che  con decreto  del  Ministro  delle finanze,  di  concerto con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate disposizioni
attuative sulla base delle quali  possono essere definite le pendenze
afferenti ai canoni pregressi;
  Rilevato che la stessa disposizione  aggiunge che le sue previsioni
si applicano anche alle societa'  che attualmente provvedono, in base
a leggi speciali, alla gestione totale degli aeroporti;
  Ritenuto  che il  tenore  del comma  5-ter  dell'articolo 1  citato
risulta  tale da  consentire  interventi  attuativi differenziati,  a
seconda  che con  essi si  intenda provvedere,  per il  passato, alla
definizione delle pendenze  afferenti ai canoni pregressi,  e, per il
futuro, alla fissazione delle  modalita' di determinazione dei canoni
dovuti  dalle societa'  innanzi  dette, anche  esercenti la  gestione
totale degli impianti aeroportuali; che  lo stesso tenore della norma
consente  di provvedere,  per  la definizione  dei profili  economici
concernenti  i  rapporti  pregressi,   attraverso  lo  strumento  del
regolamento  interministeriale, e,  per la  definizione degli  stessi
profili, riguardanti  tuttavia i  rapporti futuri, attraverso  i piu'
opportuni atti  dirigenziali, da  adottare nondimeno sulla  scorta di
idonei atti di indirizzo degli  organi di governo interessati, tenuto
conto  delle modifiche  apportate al  decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, dal  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80,  e, di
conseguenza, della  disposizione di cui  al comma 1, lettera  d), del
vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Considerata pertanto  la necessita'  di provvedere  con regolamento
alla disciplina di modalita' e  termini idonei a definire le pendenze
afferenti ai canoni di concessione pregressi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 2 luglio 1998;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  del citato  articolo  17  della  legge  n. 400  del  1988,
effettuata con nota n. 3-7504 del 2 febbraio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  definizione  delle pendenze  afferenti  ai  canoni  di
concessione  aeroportuale,  relativi  alle annualita'  precedenti  al
1997, i soggetti titolari di gestioni aeroportuali totali o parziali,
anche in  regime precario, debbono presentare  apposita istanza entro
il termine  di novanta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore del
presente regolamento.
  2. I soggetti di cui al comma  1, nei confronti dei quali non siano
state definite le pendenze afferenti  ai canoni pregressi relativi ad
una o piu' annualita', sono tenuti  a corrispondere una somma pari al
10  per cento  delle entrate  comunque riscosse  dall'amministrazione
ovvero dai gestori, per l'uso degli  aeroporti ai sensi della legge 5
maggio 1976,  n. 324, e  del decreto-legge  28 febbraio 1974,  n. 47,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  16 aprile 1974,  n. 117,
incrementata di  un punto percentuale per  ciascun anno intercorrente
tra l'anno  di riferimento e l'anno  in corso. Tale somma  e' in ogni
caso ridotta di quanto eventualmente  gia' versato a titolo di canone
dai richiedenti nel periodo innanzi detto.
  3.  L'istanza, che  deve  contenere i  dati  indicati nello  schema
allegato al presente regolamento, e' presentata al competente ufficio
del  Ministero  dei  trasporti e  della  navigazione.  L'accoglimento
dell'istanza e'  subordinato alla rinuncia  da parte dei  soggetti di
cui al comma 1, ai ricorsi  amministrativi e ai giudizi in corso, con
compensazione delle  relative spese, nonche' all'assunzione  da parte
del  richiedente dell'impegno  a corrispondere  le rate  annuali alle
rispettive  scadenze  nonche'  alla prestazione  di  idonea  garanzia
bancaria o assicurativa.
  4. In caso di mancata presentazione ovvero di rinuncia all'istanza,
da parte dei soggetti interessati, il Ministero dei trasporti e della
navigazione ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze
-   Dipartimento   del    territorio,   che   provvede   direttamente
all'accertamento  delle somme  dovute  da parte  di ciascun  gestore,
nella misura  indicata dal comma  2, con  la maggiorazione del  5 per
cento.
  5. Il pagamento,  ove sia in un'unica soluzione,  e' effettuato nel
termine perentorio di sessanta giorni  dalla data di comunicazione da
parte  dell'amministrazione della  somma dovuta.  Trascorso il  detto
termine  senza  che  il  soggetto  interessato  abbia  provveduto  al
pagamento, l'istanza si intende rinunciata.
  6. Fino all'istituzione  di un apposito capitolo  da iscriversi nel
bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile, le somme di cui
al comma 2  sono versate nei competenti capitoli  del Ministero delle
finanze  per  il  loro  successivo riaccredito  in  favore  dell'Ente
nazionale per  l'aviazione civile, all'atto della  sottoscrizione del
contratto di programma di cui  all'articolo 3 del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 marzo 1999
                                            Il Ministro delle finanze
                                                       Visco
Il Ministro dei trasporti
   e della navigazione
           Treu
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 184
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il testo vigente del  comma    5-ter  dell'art.  1  del
          decretolegge n.  251/1995 (Disposizioni  urgenti in materia
          di    gestioni  aeroportuali, di trasporti eccezionali e di
          veicoli adibiti a servizi di emergenza) e' il seguente:
            "5-ter. I   canoni per   le concessioni    alle  societa'
          costituite ai sensi dell'art. 10,  comma 13, della legge 24
          dicembre    1993,  n. 537, sono    fissati   periodicamente
          dal    Ministero    delle  finanze    - Dipartimento    del
          territorio,    di    concerto    con   il   Ministero   dei
          trasporti e della navigazione, con    riferimento,  per  il
          periodo  preso in considerazione, al  volume di traffico di
          passeggeri   e merci.  Con  decreto  del  Ministro    delle
          finanze, di concerto con  il Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  sono  dettate le disposizioni attuative sulla
          base delle   quali possono    essere  definite    anche  le
          pendenze  afferenti ai   canoni pregressi.  Le disposizioni
          di cui  al presente comma e al  secondo periodo  del  comma
          1-quater    del presente articolo si  applicano anche  alle
          societa' che  attualmente provvedono  alla gestione  totale
          degli aeroporti,   in   base   a  leggi    speciali.    Gli
          introiti  derivanti    dal presente comma  sono versati sul
          capitolo di entrata del bilancio statale di cui  all'art. 7
          della legge 22 agosto 1985, n. 449".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  10, comma  13,  della
          legge   n.   537/1993  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica):
            "13.   Entro   l'anno   1994,   sono costituite  apposite
          societa'  di capitale per  la gestione  dei servizi e   per
          la    realizzazione  delle infrastrutture degli   aeroporti
          gestiti   anche in parte    dallo  Stato.    Alle  predette
          societa' possono  partecipare anche  le regioni  e gli enti
          locali    interessati.  Con    decreto  del    Ministro dei
          trasporti e della   navigazione,  di    concerto    con  il
          Ministro    del  tesoro,   sono stabiliti,   entro sessanta
          giorni dalla  data di  entrata in   vigore  della  presente
          legge,  i  criteri    per  l'attuazione del presente comma,
          sulla base dei principi di cui all'art.  12, commi 1  e  2,
          della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
            -    Il    decreto    legislativo  n.    29/1993,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -   Si   riporta   il   testo  del comma  1  dell'art.  3
          del   decreto  legislativo      n.      80/1998      (Nuove
          disposizioni     in    materia    di organizzazione  e   di
          rapporti  di  lavoro    nelle   amministrazioni  pubbliche,
          di   giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di
          giurisdizione   amministrativa, emanate    in    attuazione
          dell'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "1. L'art.  3 del  decreto legislativo  3 febbraio  1993,
          n.    29,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, e'
          sostituto dal seguente:
            ''Art.    3    (Indirizzo    politicoamministrativo     -
          Funzioni    e responsabilita'). - 1.  Gli organi di Governo
          esercitano     le     funzioni      di            indirizzo
          politicoamministrativo,    definendo gli   obiettivi ed   i
          programmi da   attuare  ed    adottando  gli    altri  atti
          rientranti  nello  svolgimento    di   tali   funzioni,   e
          verificano  la  rispondenza  dei risultati   dell'attivita'
          amministrativa    e    della      gestione   agli indirizzi
          impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
            a)  le decisioni   in materia   di   atti  normativi    e
          l'adozione    dei relativi atti di indirizzo interpretativo
          ed applicativo;
            b)  la  definizione di   obiettivi,   priorita',   piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
            c)     la     individuazione    delle   risorse    umane,
          materiali    ed economicofinanziarie  da    destinare  alle
          diverse finalita' e  la loro ripartizione tra gli uffici di
          livello dirigenziale generale;
            d)   la   definizione  dei  criteri generali  in  materia
          di   ausili finanziari a terzi  e  di    determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
            e)  le  nomine,    designazioni ed atti analoghi ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
            f)    le  richieste    di    pareri     alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto''".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e      ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - La  legge n. 324/1976, reca:  "Nuove norme  in  materia
          di  diritti  per  l'uso  degli aeroporti aperti al traffico
          aereo civile".
            -  La   legge  n.  117/1974,    reca   "Conversione    in
          legge,    con  modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio
          1974, n.  47,  concernente  istituzione  di  una  tassa  di
          sbarco  e  imbarco  sulle merci trasportate per via aerea e
          per via marittima".
            -  Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
          250/1997 (Istituzione dell'Ente  nazionale per  l'aviazione
          civile  - E.N.A.C.)  e' il seguente:
            "Art.  3  (Contratto  di  programma). - 1. Entro sei mesi
          dalla data di  insediamento    degli    organi    di    cui
          all'art.    4,    il    Ministro    dei  trasporti  e della
          navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e,  per
          quanto  di  competenza,    con  il Ministro della   difesa,
          stipula con  l'E.N.A.C.  un contratto  di  programma,   che
          e'  rinnovato  con cadenza triennale.
            2.   Il    contratto  di  programma,   oltre  a  definire
          i  limiti dell'esercizio   delle  funzioni   in   relazione
          alle    attribuzioni esercitate  dall'E.N.A.C.  secondo  le
          previsioni  dell'art.  2,  in particolare, disciplina:
            a) i  servizi che  l'Ente svolge   in proprio   e  quelli
          che  possono  essere  concessi  in  appalto o in gestione a
          terzi;
            b)  le  prestazioni  relative  ai  servizi  istituzionali
          affidati all'Ente;
            c)  gli  obiettivi e   i   parametri   di   qualita'  dei
          servizi  resi all'utenza;
            d)    i   rapporti    con  enti,  societa'  e   organismi
          nazionali    e  internazionali  che  operano  nel   settore
          dell'aviazione civile;
            e)  l'attivita' di coordinamento  con l'Ente nazionale di
          assistenza al volo;
            f)   la  partecipazione    dell'Ente    all'attivita'  di
          predisposizione  normativa, anche   per l'adeguamento della
          legislazione  nazionale del settore ai parametri concordati
          in sede comunitaria e internazionale;
            g) l'eventuale erogazione di contributi,  per un  periodo
          massimo  di cinque   anni   a   decorrere   dalla  data  di
          entrata   in   vigore    del  regolamento    di  attuazione
          dell'art.  10,   comma 13,   della legge  24 dicembre 1993,
          n. 537, diretti ad  assicurare l'equilibrio economico della
          gestione  di aeroporti con   traffico annuo  inferiore    a
          600.000  passeggeri,    che rivestono   rilevante interesse
          sociale o  turistico ovvero strategico-economico".