IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il comma 5-ter dell'articolo 1 del decretolegge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che i canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci; Considerato che la disposizione innanzi citata stabilisce altresi' che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi; Rilevato che la stessa disposizione aggiunge che le sue previsioni si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono, in base a leggi speciali, alla gestione totale degli aeroporti; Ritenuto che il tenore del comma 5-ter dell'articolo 1 citato risulta tale da consentire interventi attuativi differenziati, a seconda che con essi si intenda provvedere, per il passato, alla definizione delle pendenze afferenti ai canoni pregressi, e, per il futuro, alla fissazione delle modalita' di determinazione dei canoni dovuti dalle societa' innanzi dette, anche esercenti la gestione totale degli impianti aeroportuali; che lo stesso tenore della norma consente di provvedere, per la definizione dei profili economici concernenti i rapporti pregressi, attraverso lo strumento del regolamento interministeriale, e, per la definizione degli stessi profili, riguardanti tuttavia i rapporti futuri, attraverso i piu' opportuni atti dirigenziali, da adottare nondimeno sulla scorta di idonei atti di indirizzo degli organi di governo interessati, tenuto conto delle modifiche apportate al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e, di conseguenza, della disposizione di cui al comma 1, lettera d), del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993; Considerata pertanto la necessita' di provvedere con regolamento alla disciplina di modalita' e termini idonei a definire le pendenze afferenti ai canoni di concessione pregressi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 luglio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7504 del 2 febbraio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per la definizione delle pendenze afferenti ai canoni di concessione aeroportuale, relativi alle annualita' precedenti al 1997, i soggetti titolari di gestioni aeroportuali totali o parziali, anche in regime precario, debbono presentare apposita istanza entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I soggetti di cui al comma 1, nei confronti dei quali non siano state definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi relativi ad una o piu' annualita', sono tenuti a corrispondere una somma pari al 10 per cento delle entrate comunque riscosse dall'amministrazione ovvero dai gestori, per l'uso degli aeroporti ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, e del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, incrementata di un punto percentuale per ciascun anno intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno in corso. Tale somma e' in ogni caso ridotta di quanto eventualmente gia' versato a titolo di canone dai richiedenti nel periodo innanzi detto. 3. L'istanza, che deve contenere i dati indicati nello schema allegato al presente regolamento, e' presentata al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione. L'accoglimento dell'istanza e' subordinato alla rinuncia da parte dei soggetti di cui al comma 1, ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, con compensazione delle relative spese, nonche' all'assunzione da parte del richiedente dell'impegno a corrispondere le rate annuali alle rispettive scadenze nonche' alla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa. 4. In caso di mancata presentazione ovvero di rinuncia all'istanza, da parte dei soggetti interessati, il Ministero dei trasporti e della navigazione ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, che provvede direttamente all'accertamento delle somme dovute da parte di ciascun gestore, nella misura indicata dal comma 2, con la maggiorazione del 5 per cento. 5. Il pagamento, ove sia in un'unica soluzione, e' effettuato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione della somma dovuta. Trascorso il detto termine senza che il soggetto interessato abbia provveduto al pagamento, l'istanza si intende rinunciata. 6. Fino all'istituzione di un apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, le somme di cui al comma 2 sono versate nei competenti capitoli del Ministero delle finanze per il loro successivo riaccredito in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 184 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo vigente del comma 5-ter dell'art. 1 del decretolegge n. 251/1995 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza) e' il seguente: "5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449". - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 13, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498". - Il decreto legislativo n. 29/1993, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "1. L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituto dal seguente: ''Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo - Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto''". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - La legge n. 324/1976, reca: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile". - La legge n. 117/1974, reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 250/1997 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.) e' il seguente: "Art. 3 (Contratto di programma). - 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'art. 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che e' rinnovato con cadenza triennale. 2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'art. 2, in particolare, disciplina: a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi; b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente; c) gli obiettivi e i parametri di qualita' dei servizi resi all'utenza; d) i rapporti con enti, societa' e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile; e) l'attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo; f) la partecipazione dell'Ente all'attivita' di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale; g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico".