IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito il  parere del  consiglio regionale della  Valle d'Aosta,
espresso nelle sedute del 9 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per  gli affari  regionali, di concerto  con i  Ministri del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, delle finanze
e dei lavori pubblici;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Sono  trasferite  al  demanio  della  regione  tutte  le  acque
pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e
le pertinenze relative.
  2. La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti
la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.
  3. La regione Valle d'Aosta  provvede alla tenuta dell'elenco delle
acque pubbliche  ad uso irriguo  e potabile ed alla  compilazione dei
relativi elenchi suppletivi.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -  La  legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.   4,
          e'   stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
          marzo 1948.
            -  La  legge costituzionale  23  settembre  1993,  n.  2,
          e'  stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 226  del
          25    settembre 1993; l'art.  48-bis, aggiunto  dall'art. 3
          della legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'  il
          seguente:
            "Art.    48-bis. -   Il  Governo e'  delegato ad  emanare
          uno  o    piu'  decreti     legislativi     recanti      le
          disposizioni   di   attuazione   del presente statuto  e le
          disposizioni per armonizzare    la  legislazione  nazionale
          con  l'ordinamento  della  regione  Valle d'Aosta,  tenendo
          conto   delle    particolari    condizioni  di    autonomia
          attribuita  alla regione.
            Gli  schemi   dei  decreti   legislativi  sono  elaborati
          da    una commissione    paritetica     composta   da   sei
          membri   nominati, rispettivamente, tre dal Governo e   tre
          dal   consiglio   regionale  della  Valle  d'Aosta  e  sono
          sottoposti al parere del consiglio stesso".