IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la  legge 23 agosto 1988,  n. 400, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante   "Disciplina  dell'attivita'  di   Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto  legislativo 16  dicembre 1989,  n. 418,  recante
riordinamento  delle  funzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Statoregioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il  conferimento di  funzioni  e  compiti alle  regioni  e agli  enti
locali,  per  la riforma  della  pubblica  amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa";
  Visto  il  decreto legislativo  28  agosto  1997, n.  281,  recante
"Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di  Trento e  Bolzano ed  unificazione, per  le materie  e i
compiti  di interesse  comune  delle regioni,  delle  province e  dei
comuni,  con  la  Conferenza  Statocitta' ed  autonomie  locali",  in
attuazione della delega disposta dall'art. 9 della ricordata legge n.
59/1997;
  Considerato che i decreti legislativi di conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali, adottati in attuazione della
delega disposta  dall'articolo 1  della legge  n. 59  del 1997,  e in
particolare i decreti legislativi 4  giugno 1997, n. 143, 19 novembre
1997, n.  422, 23 dicembre  1997, n. 469, 31  marzo 1998, n.  112, 31
marzo 1998,  n. 114 e  31 marzo 1998,  n. 123, hanno  attribuito alla
Conferenza Statoregioni e alla  Conferenza unificata molteplici nuove
competenze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520, concernente "Regolamento recante  norme per l'organizzazione dei
dipartimenti  e  degli  uffici  della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali";
  Visto  il  proprio  decreto  6  agosto  1998  recante  "Ordinamento
transitorio   delle  strutture   del   Segretariato  generale   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visti i propri decreti 4 giugno 1992, n. 366, e 26 ottobre 1995, n.
589,  recanti il  regolamento  di organizzazione  e di  funzionamento
della segreteria  della Conferenza permanente  per i rapporti  tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che  occorre  adeguare l'assetto  organizzativo  della
citata Segreteria alla organizzazione della Conferenza Statoregioni e
della Conferenza unificata operata  dal citato decreto legislativo n.
281/1997 ed  al complesso delle  nuove competenze ad  esse attribuite
dai  citati  decreti  legislativi, attuativi  della  delega  prevista
dall'art. 1 della legge n. 59/1997;
  Visto  in   particolare  l'articolo   10,  comma  3,   del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  con il quale si prevede che, con
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri, su  proposta del
Ministro    per   gli    affari    regionali,   siano    disciplinati
l'organizzazione   ed  il   funzionamento   della  segreteria   della
Conferenza  Statoregioni   ed  individuati  gli  uffici   di  livello
dirigenziale;
  Visto  il  proprio  decreto  30 ottobre  1998  recante  "Delega  di
funzioni al  Sottosegretario di  Stato alla Presidenza  del Consiglio
dei Ministri sen. Franco Bassanini";
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.   Il  presente   decreto  disciplina   l'organizzazione  ed   il
funzionamento  della Segreteria  della  Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano ed individua gli uffici  di livello dirigenziale in cui si
articola, a norma dell'articolo 10,  comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
  2. Si applicano  alla Segreteria della Conferenza  permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  quanto  non  derogate  da  specifiche  disposizioni
dell'articolo 12  della legge 23 agosto  1988, n. 400, e  del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, le  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, nonche' quelle del
decreto del  Presidente del  Consiglio dei Ministri  6 agosto  1998 e
successive modifiche  ed integrazioni,  in quanto compatibili  con il
presente decreto.
  3.  L'espressione  abbreviata  "Conferenza", nel  presente  decreto
corrisponde a "Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le  province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano" di  cui
all'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art.  9 della legge  15 marzo 1997,   n.
          59,  e' il seguente:
            "Art.  9.  - 1. Il Governo  e' delegato ad emanare, entro
          cinque mesi dalla   data di    entrata  in    vigore  della
          presente legge,  un decreto legislativo  volto  a  definire
          ed  ampliare  le  attribuzioni  della Conferenza permanente
          per i rapporti tra  lo Stato, le regioni    e  le  province
          autonome  di Trento  e  di  Bolzano, unificandola,  per  le
          materie  e  i  compiti  di  interesse comune delle regioni,
          delle  province  e    dei  comuni,    con    la  Conferenza
          Statocitta'    e autonomie   locali.   Nell'emanazione  del
          decreto  legislativo il  Governo si   atterra' ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)   potenziamento   dei poteri  e  delle  funzioni della
          Conferenza prevedendo  la  partecipazione  della   medesima
          a   tutti  i  processi decisionali di interesse  regionale,
          interregionale  ed  infraregionale  almeno  a  livello   di
          attivita' consultiva obbligatoria;
            b) semplificazione delle procedure di  raccordo tra Stato
          e  regioni  attraverso   la concentrazione   in capo   alla
          Conferenza   di tutte   le attribuzioni    relative      ai
          rapporti    tra   Stato    e   regioni  anche attraverso la
          soppressione di comitati,  commissioni  e  organi  omologhi
          all'interno delle amministrazioni pubbliche;
            c)   specificazione   delle   materie   per le  quali  e'
          obbligatoria l'intesa e della  disciplina  per  i  casi  di
          dissenso;
            d)     definizione  delle    forme  e    modalita'  della
          partecipazione  dei  rappresentanti   dei   comuni,   delle
          province e delle comunita' montane.
            2.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo di cui al comma 1,   i pareri  richiesti  dalla
          presente   legge alla Conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo  Stato, le   regioni e   le province  autonome    di
          Trento    e di   Bolzano  e alla  Conferenza Statocitta'  e
          autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata".
            - Il testo dell'art. 1 della citata  legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e' il seguente:
            "Art. 1. - 1.  Il Governo e' delegato ad emanare    entro
          il  31  marzo  1998 uno o piu' decreti legislativi  volti a
          conferire alle regioni e agli   enti   locali,  ai    sensi
          degli    articoli    5,   118 e   128   della Costituzione,
          funzioni e   compiti   amministrativi   nel rispetto    dei
          principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente
          legge.   Ai  fini      della    presente      legge,    per
          ''conferimento''  si    intende trasferimento,    delega  o
          attribuzione  di    funzioni  e    compiti  e    per ''enti
          locali'' si    intendono  le    province,  i    comuni,  le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
            2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,
          nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,
          anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.
          142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi
          relativi  alla  cura    degli interessi e alla   promozione
          dello sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'   tutte
          le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili
          nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da
          qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,
          centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
          pubblici.
            3. Sono esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e  2    le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
            a)    affari    esteri  e    commercio  estero,   nonche'
          cooperazione internazionale  e    attivita'    promozionale
          all'estero   di  rilievo nazionale;
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico;
            c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
            d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico
          artistico;
            e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
            f)   cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e    asilo
          politico, estradizione;
            g)    consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo  e
          passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni
          referendarie  escluse  quelle regionali;
            h)        moneta,     perequazione       delle    risorse
          finanziarie,  sistema valutario e banche;
            i)   dogane,  protezione   dei  confini    nazionali    e
          profilassi internazionale;
            l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
            m) amministrazione della giustizia;
            n) poste e telecomunicazioni;
            o)    previdenza    sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee  e strutturali;
            p) ricerca scientifica;
            q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti   scolastici,
          programmi    scolastici,       organizzazione      generale
          dell'istruzione    scolastica    e  stato   giuridico   del
          personale;
            r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
            r-bis)   trasporti   aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
            a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
            b)      i   compiti    strettamente   preordinati    alla
          programmazione,  progettazione,       esecuzione          e
          manutenzione      di       grandi     reti infrastrutturali
          dichiarate  di  interesse    nazionale  con  legge  statale
          ovvero,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le   province  autonome
          di  Trento  e Bolzano, con i decreti legislativi, di cui al
          comma  1;  in  mancanza  dell'intesa,  il   Consiglio   dei
          Ministri  delibera    in via   definitiva su   proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione  civile, per la difesa del suolo, per  la tutela
          dell'ambiente e della salute,  per    gli  indirizzi,    le
          funzioni    e i   programmi  nel settore  dello spettacolo,
          per  la  ricerca,  la  produzione,  il   trasporto   e   la
          distribuzione   di   energia;   gli  schemi     di  decreti
          legislativi, ai fini della  individuazione    dei   compiti
          di    rilievo    nazionale,  sono predisposti previa intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le  regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano; in
          mancanza   dell'intesa,  il    Consiglio   dei     Ministri
          delibera  motivatamente   in   via  definitiva  su proposta
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;
            d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di
          autonomia funzionale    dalle    camere    di    commercio,
          industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'
          degli studi;
            e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e
          i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a
          livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal Trattato
          sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema
          statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli
          obblighi   derivanti dal  Trattato  sull'Unione  europea  e
          dagli accordi internazionali.
            6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione
          della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari
          che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli
          altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle
          rispettive   competenze,  nel    rispetto   dei     diritti
          fondamentali  dell'uomo   e    delle   formazioni   sociali
          ove  si   svolge    la   sua personalita',  delle  esigenze
          della    salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della
          tutela dell'ambiente".
            - Il decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  reca:
          "Conferimento  alle  regioni delle funzioni  amministrative
          in  materia  di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale".
            -   Il   decreto    legislativo  19  novembre  1997,   n.
          422,   reca:   "Conferimento alle regioni  ed  agli    enti
          locali  di  funzioni  e  compiti  in materia di   trasporto
          pubblico locale, a norma  dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
            -  Il  decreto   legislativo  23  dicembre   1997,     n.
          469,    reca:    "Conferimento  alle regioni ed agli   enti
          locali di funzioni e compiti  in  materia  di  mercato  del
          lavoro,   a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59".
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali   in attuazione  del
          capo  I della legge 15  marzo 1997, n.  59".
            -    Il  decreto   legislativo 31   marzo 1998,   n. 114,
          reca: "Riforma della disciplina  relativa  al  settore  del
          commercio,  a  norma dell'art.   4, comma 4, della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,  reca:
          "Disposizioni per la  razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a    norma dell'art. 4,
          comma 4,  lettera c), della  legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          6 agosto 1998   e' stato    pubblicato    nella    Gazzetta
          Ufficiale  n.  259 del  5 novembre 1998.
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          4  giugno  1992,  n.  366, e il decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 26   ottobre 1995,   n.   589,  sono
          stati   pubblicati,      rispettivamente,   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 196   del 21 agosto 1992   e n.  92    del  19
          aprile 1996.
            -  Il  testo  dell'art.  10,  comma 3, del citato decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
            "3.  Con decreto  del   Presidente del   Consiglio    dei
          Ministri,    su  proposta   del Ministro   per gli   affari
          regionali,  sono disciplinati l'organizzazione     ed    il
          funzionamento      della    segreteria     della Conferenza
          Statoregioni   ed  individuati  gli  uffici    di   livello
          dirigenziale".
            -  Il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 ottobre 1998   e' stato    pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale n.  269 del  17 novembre 1998.
           Note all'art. 1:
            -  Per    il  testo  dell'art. 10,   comma 3, del decreto
          legislativo n.  281/1997 si veda nelle note alle premesse.
            -  Il testo  dell'art. 12   della   legge n.    400/1998,
          citata  nelle premesse, e' il seguente:
            "Art.  12  (Conferenza permanente  per i rapporti  tra lo
          Stato, le regioni  e  le province  autonome).   -   1.   E'
          istituita,    presso    la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni   e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con  compiti  di  informazione,  consultazione  e
          raccordo,  in relazione   agli   indirizzi   di    politica
          generale   suscettibili    di  incidere  nelle  materie  di
          competenza   regionale,   esclusi  gli  indirizzi  generali
          relativi  alla  politica  estera,    alla  difesa  e   alla
          sicurezza nazionale, alla giustizia.
            2.    La  Conferenza   e' convocata   dal Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri almeno ogni sei mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza  in  cui  il  Presidente  lo    ritenga
          opportuno,  tenuto  conto    anche  delle   richieste   dei
          Presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio    dei  Ministri  presiede    la
          Conferenza,  salvo    delega al Ministro   per  gli  affari
          regionali  o, se  tale  incarico  non  e' attribuito,    ad
          altro    Ministro.    La   Conferenza   e'   composta   dai
          presidenti   delle   regioni    a    statuto  speciale    e
          ordinario   e   dai presidenti delle  province autonome. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
          della Conferenza  i  Ministri  interessati  agli  argomenti
          iscritti  all'ordine  del giorno, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
            3.   La   Conferenza    dispone    di  una    segreteria,
          disciplinata   con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di  concerto  con  il  ministro  per  gli  affari
          regionali.
            4.  Il    decreto  di  cui    al comma   3 deve prevedere
          l'inclusione  nel  contingente    della     segreteria   di
          personale    delle   regioni o  delle province autonome, il
          cui trattamento  economico resta a carico delle  regioni  o
          delle province di provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
            sulle   linee   generali  dell'attivita'  normativa   che
          interessa direttamente  le regioni  e sulla  determinazione
          degli  obiettivi di programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
            sui   criteri  generali  relativi    all'esercizio  delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni,    le  province
          autonome   e gli    enti  infraregionali,    nonche'  sugli
          indirizzi   generali     relativi  alla    elaborazione  ed
          attuazione  degli  atti  comunitari   che   riguardano   le
          competenze regionali;
            sugli  altri  argomenti    per i quali il Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
            6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro appositamente  delegato,  riferisce periodicamente
          alla    Commissione  parlamentare    per    le    questioni
          regionali  sulle  attivita'  della Conferenza.
            7. Il Governo  e' delegato ad emanare,  entro  un    anno
          dalla data di entrata  in   vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della Commissione  parlamentare   per  le
          questioni  regionali   che  deve esprimerlo entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria  intese  a    provvedere  al  riordino  ed   alla
          eventuale   soppressione   degli   altri   organismi      a
          composizione mista Statoregioni previsti sia da  leggi  che
          da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire  alla
          Conferenza    le  attribuzioni    delle  commissioni,   con
          esclusione  di    quelle  che    operano  sulla    base  di
          competenze  tecnico  scientifiche e  rivedere la  pronuncia
          di  pareri nelle  questioni di carattere  generale  per  le
          quali  debbano  anche  essere sentite tutte le regioni    e
          province   autonome,   determinando    le  modalita'     di
          acquisizione  di    tali  pareri,   per la   cui formazione
          possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome".
            -  Il  decreto  del Presidente della  Repubblica 3 luglio
          1997,   n.   520   (Regolamento   recante      norme    per
          l'organizzazione  dei    dipartimenti e degli uffici  della
          Presidenza    del  Consiglio  dei    Ministri  e    per  la
          disciplina   delle    funzioni  dirigenziali),    e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          1998.
            -    Per il   titolo   del   decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri 6 agosto 1998 si  veda  nelle  note
          alle premesse.