IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituisce agevolazioni e contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge; Considerato cho lo stosso articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, demanda la disciplina per l'erogazione dei suddetti contributi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che stanzia, a decorrere dall'anno 1998, la somma di un miliardo annuo di lire per le finalita' di cui al precedente articolo 6; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Considerato che le agevolazioni previste per tutte le imprese editrici sono gia' disciplinate da altre norme (articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le riduzioni tariffarie telefoniche e telegrafiche; articoli 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le agevolazioni di credito; articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento postale e nei rispettivi regolamenti di attuazioni) e che pertanto con il presente decreto e' necessario dettare esclusivamente le modalita' e i criteri per l'erogazione dei contributi per l'attivita' editoriale svolta dalle associazioni di cui trattasi; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281,che pubblichino periodici attinenti all'attivita' statutaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicaziom ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti Nota al titolo: - Il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalita' ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attivita' editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della presente legge".Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massimna di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annuo allo svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'art. 4 e di lire l miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'art. 6. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma l si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' pravisionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1981. - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono sabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente Poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi. Le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi a la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni".Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, comma 1, della leggo 30 luglio 1991, n. 281, e' il seguente: "1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale".