IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'articolo  6  della  legge  30  luglio  1998,  n.  281,  che
istituisce agevolazioni e contributi a favore delle associazioni  dei
consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a  livello  nazionale
iscritte nell'elenco istituito presso  il  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5  della  stessa
legge; 
  Considerato cho lo stosso articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n.
281, demanda la disciplina per l'erogazione dei  suddetti  contributi
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che stanzia,
a decorrere dall'anno 1998, la somma di un miliardo annuo di lire per
le finalita' di cui al precedente articolo 6; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1998,  n.
400; 
  Considerato che le  agevolazioni  previste  per  tutte  le  imprese
editrici sono gia' disciplinate da altre  norme  (articolo  28  della
legge 5 agosto 1981, n. 416, per le riduzioni tariffarie  telefoniche
e telegrafiche; articoli 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per
le agevolazioni di credito; articolo 2,  comma  20,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, per  le  agevolazioni  per  le  spedizioni  in
abbonamento postale e nei rispettivi regolamenti di attuazioni) e che
pertanto con il presente decreto e' necessario dettare esclusivamente
le  modalita'  e  i  criteri  per  l'erogazione  dei  contributi  per
l'attivita' editoriale svolta dalle associazioni di cui trattasi; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo
di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30  luglio  1998,
n.  281,   le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti
rappresentative a livello  nazionale  iscritte  nell'apposito  elenco
istituito  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato dall'articolo 5, comma  1,  della  legge  30  luglio
1998,  n.  281,che  pubblichino  periodici  attinenti   all'attivita'
statutaria. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicaziom ufficiali della Repubblica italiana  approvato
          con D.P.R 28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti 
 
            Nota al titolo: 
            - Il testo dell'art. 6 della legge  30  luglio  1998,  n.
          281, e' il seguente: 
            "Art. 6. - 1. Le agevolazioni  e  i  contributi  previsti
          dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per  l'editoria,  sono
          estesi, con  le  modalita'  ed  i  criteri  di  graduazione
          definiti con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  alle  attivita'
          editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco  di  cui
          all'art. 5 della presente legge".Note alle premesse: 
            - Per il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio 1998, n.
          281, si veda in nota al titolo. 
            - Il testo dell'art. 7 della legge  30  luglio  1998,  n.
          281, e' il seguente: 
            "Art. 7. - 1. Per le finalita' della  presente  legge  e'
          autorizzata la spesa massimna di 3 miliardi di lire annue a
          decorrere dal 1998, da  destinare,  rispettivamente,  nella
          misura di lire 2  miliardi  annuo  allo  svolgimento  delle
          attivita' promozionali del Consiglio di cui all'art. 4 e di
          lire l miliardo alle agevolazioni e ai  contributi  di  cui
          all'art. 6. 
            2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  l  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1998-2000, nell'ambito dell'unita' pravisionale di base  di
          parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
            3.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
            - Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  l  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
            - La legge  5  agosto  1981,  n.  416  (Disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per  l'editoria),  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  215  del  6  agosto
          1981. 
            - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' il seguente: 
            "20. Con decorrenza dal  1  aprile  1997,  i  prezzi  dei
          servizi di cui al comma 19  sono  sabiliti,  anche  tramite
          convenzione, dall'Ente Poste italiane, tenendo conto  delle
          esigenze della  clientela  e  delle  caratteristiche  della
          domanda, nonche' dell'esigenza di  difesa  e  sviluppo  dei
          volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo  il  1
          aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:  a)
          libri; b)  giornali  quotidiani  e  riviste  con  qualsiasi
          periodicita'  editi  da  soggetti  iscritti   al   registro
          nazionale della stampa;  c)  pubblicazioni  informative  di
          enti, enti locali,  associazioni  ed  altre  organizzazioni
          senza fini di lucro, anche  in  lingua  estera  da  spedire
          all'estero,   il   Ministero   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno  tre
          mesi. Le tariffe agevolate per le categorie indicate  nelle
          lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore
          al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito
          un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento per l'informazione e l'editoria  pari  a  lire
          300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da
          corrispondere all'Ente Poste italiane. Il funzionamento del
          fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997.
          Non  possono  essere  ammesse  alle  tariffe  agevolate  le
          pubblicazioni pornografiche; le testate  giornalistiche  di
          cui   alla   lettera   b)   che    contengono    inserzioni
          pubblicitarie, anche in forma  di  inserto  separato  dalla
          pubblicazione,  anche  di  tipo  redazionale  per   un'area
          calcolata  su  base  annua  superiore  al  45   per   cento
          dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla  lettera
          c), qualora includano inserzioni  pubblicitarie,  anche  in
          forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
          vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche'  quelle  di
          vendita  per  corrispondenza,  i  cataloghi  a  la   stampa
          postulatoria. Le  stampe  promozionali  e  propagandistiche
          spedite in abbonamento postale dalle  organizzazioni  senza
          scopo di lucro di cui alla lettera  c),  anche  finalizzate
          alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
          non superiore all'80 per cento di quello  previsto  per  le
          pubblicazioni       informative       delle        medesime
          organizzazioni".Note all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  30
          luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse. 
            - Il testo dell'art. 5, comma 1, della  leggo  30  luglio
          1991, n. 281, e' il seguente: 
            "1. Presso il Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato e' istituito l'elenco  delle  associazioni
          dei consumatori e degli utenti  rappresentative  a  livello
          nazionale".