IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 28, comma 8, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla  legge 1 marzo 1994, n. 153,
e dall'articolo 3,  comma 4, del decreto legislativo  8 gennaio 1998,
n.  3,  il  quale,  in  particolare, ha  previsto  che  "con  decreto
dell'Autorita' di  governo competente in materia  di spettacolo, sono
definiti i  requisiti, le  modalita' ed  i limiti  di importo  per la
concessione  dei  mutui di  cui  al  presente  comma, in  favore  dei
cortometraggi a contenuto narrativo";
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla  definizione  dei
requisiti, delle modalita' e dei  limiti d'importo per la concessione
dei mutui in favore dei predetti cortometraggi;
  Visto il  decreto legislativo 20  ottobre 1998, n.  368, istitutivo
del  Ministero  per  i  beni   e  le  attivita'  culturali,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 300 del 4 febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Requisiti dei cortometraggi
  1. I cortometraggi a  contenuto narrativo riconosciuti di interesse
culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalita'
culturali e artistiche,  sono ammessi, nei limiti e  con le modalita'
di cui  al presente  regolamento, all'erogazione del  finanziamento a
tasso agevolato  previsto dall'articolo  28, comma  8, della  legge 4
novembre 1965, n. 1213, di seguito indicato come "mutuo".
  2. Per poter accedere al mutuo, il cortometraggio deve avere durata
non inferiore  a otto minuti  e non superiore  a venti minuti  e deve
essere realizzato  con formula a  carattere narrativo, sulla  base di
una sceneggiatura che presenti parti dialogate.
  3. Il mutuo puo' essere concesso per un numero di cortometraggi non
superiore a venti per ciascun anno.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti normativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  del  comma  3 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "Con   decreto   ministeriale   possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di   competenza del   Ministro  o
          di  Autorita'    sottordinate  al Ministro, quando la legge
          espressamente conferisca  tale  potere.  Tali  regolamenti,
          per  materie   di   competenza di   piu' Ministri,  possono
          essere  adottati con   decreti   interministeriali,   ferma
          restando    la necessita'  di  apposita  autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I  regolamenti    ministeriali  ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Il testo  del  comma  8  dell'art.  28  della  legge  4
          novembre  1965,  n.   1213     (Nuovo    ordinamento    dei
          provvedimenti   a   favore    della cinematografia), e'  il
          seguente:
            "Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse
          culturale  nazionale    ed  aventi    rilevanti   finalita'
          culturali  ed     artistiche,   presentati      da   autori
          cinematografici    italiani e   da realizzare   da parte di
          imprese cooperative italiane ovvero  con formule produttive
          che prevedano la partecipazione ai costi di produzione,  in
          misura  non inferiore   al   30 per  cento  dei  rispettivi
          compensi,   di   registi, soggettisti   e    sceneggiatori,
          autori     e  tecnici  qualificati,  e' concesso un mutuo a
          tasso  agevolato,  assistito  dal  fondo  di  garanzia,  in
          misura  pari    al  90    per  cento   dell'importo massimo
          ammissibile, dedotte le  partecipazioni. L'importo  massimo
          valutabile    ai  fini del mutuo  e'    fissato,  ogni  tre
          anni,   con  decreto  dell'Autorita' competente in  materia
          di  spettacolo, su proposta  della commissione centrale per
          la cinematografia. Con decreto  dell'Autorita'  di  governo
          competente  in    materia  di spettacolo,   sono definiti i
          requisiti, le modalita' ed i limiti  di  importo    per  la
          concessione  dei  mutui  di cui al   presente    comma,  in
          favore  dei  cortometraggi   a  contenuto narrativo".
            -  Il  decreto-legge 14  gennaio  1994,   n. 26,    reca:
          "Interventi urgenti in favore del cinema".
            -  Il decreto  legislativo 8  gennaio 1998,  n. 3,  reca:
          "Riordino  degli  organi    collegiali  operanti  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento dello
          spettacolo, a   norma dell'art. 11, comma  1,  lettera  a),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  La  legge    15  marzo 1997, n.   59, reca: "Delega al
          Governo per il conferimento di funzioni    e  compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
 
           Nota all'art. 1:
            - Per  il testo del comma  8 dell'art. 28 della  legge n.
          1213/1965 vedi nelle note alle premesse.