IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 28, comma 8, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il quale, in particolare, ha previsto che "con decreto dell'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo"; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei requisiti, delle modalita' e dei limiti d'importo per la concessione dei mutui in favore dei predetti cortometraggi; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 300 del 4 febbraio 1999; Decreta: Art. 1. Requisiti dei cortometraggi 1. I cortometraggi a contenuto narrativo riconosciuti di interesse culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalita' culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e con le modalita' di cui al presente regolamento, all'erogazione del finanziamento a tasso agevolato previsto dall'articolo 28, comma 8, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito indicato come "mutuo". 2. Per poter accedere al mutuo, il cortometraggio deve avere durata non inferiore a otto minuti e non superiore a venti minuti e deve essere realizzato con formula a carattere narrativo, sulla base di una sceneggiatura che presenti parti dialogate. 3. Il mutuo puo' essere concesso per un numero di cortometraggi non superiore a venti per ciascun anno. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 8 dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), e' il seguente: "Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, autori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Con decreto dell'Autorita' di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo". - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, reca: "Interventi urgenti in favore del cinema". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, reca: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 8 dell'art. 28 della legge n. 1213/1965 vedi nelle note alle premesse.