IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43,
secondo il  quale le tasse  automobilistiche per gli  autoveicoli per
trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore
a 12  tonnellate sono commisurate,  invece che alla portata,  al peso
complessivo  a pieno  carico,  al  numero degli  assi  e  al tipo  di
sospensione dell'asse  motore, la  quale ultima,  se pneumatica  o di
tipo  equivalente, comporta  una  riduzione della  tassa  del 20  per
cento;
  Visto  l'articolo 4  del citato  decreto che,  per gli  autoveicoli
sopraindicati, stabilisce sette  classi in base alla  portata in modo
da garantire  per l'anno 1998  l'invarianza del gettito  riscosso nel
1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi;
  Visto il successivo articolo 7 il  quale prevede che per le regioni
a statuto speciale, gli importi  di tassa siano stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze,  osservando le prescrizioni del precitato
articolo 4, facendo comunque in modo, che le tasse cosi' determinate,
non  risultino inferiori  all'importo  minimo indicato  in ecu  nella
tabella A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;
  Considerato che  anche per le  regioni a statuto  ordinario occorre
determinare le tasse in questione;
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43,
secondo il  quale, quando la  somma degli importi della  tassa dovuta
per  i  singoli  componenti  risulta inferiore  agli  importi  minimi
indicati in  ecu nella tabella  B annessa  al citato decreto,  per la
circolazione dei  complessi (autotreni  e autoarticolati),  e' dovuta
l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalita'
da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il successivo  articolo 8,  il quale  prevede che  il valore
dell'ecu,  per  la  conversione  in valuta  nazionale  degli  importi
indicati nelle tabelle A e  B annesse al ripetuto decreto legislativo
e' quello relativo  al primo giorno lavorativo di  ottobre di ciascun
anno, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee, e
che il  valore pubblicato nella  Gazzetta in questione del  2 ottobre
1997, da valere per l'anno 1998, e' di lire 1927,96;
  Atteso:  che per  la  determinazione degli  importi indicati  nelle
sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari
relativi alla  portata in vigore  in ciascuna regione, ai  fini della
collocazione   dei   veicoli   nelle  fasce   di   portata   previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo  24 febbraio 1997, n. 43; che
gli importi ottenuti  per ciascuna fascia sono  stati poi confrontati
con  quelli minimi  previsti  dalla tabella  A  del predetto  decreto
legislativo, previa  conversione in  lire degli importi  della stessa
tabella  stabiliti  in  ecu;  che   e'  stato  assunto  come  importo
tariffario  quello   maggiore  tra  i  due,   con  gli  aggiustamenti
richiesti, al fine  di garantire l'invarianza di  gettito rispetto al
1997,  come  previsto  dagli  articoli  4  e  7  del  citato  decreto
legislativo n.  43 del  1997; che gli  importi come  innanzi ottenuti
sono ridotti del 20% per  i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche
o  equivalenti;  che  per  i complessi  la  tassazione  e'  stabilita
convertendo in lire  gli importi della tabella B  annessa allo stesso
decreto legislativo n. 43 del 1997;
  Visto l'articolo  18 della  legge 21  maggio 1955,  n. 463,  con il
quale viene data  la facolta' al Ministro delle  finanze di stabilire
nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e
di modificare le  forme, i termini e le modalita'  di pagamento dello
stesso tributo;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 1998;
  Vista la comunicazione,  n. 3-8552 del 5 marzo  1999, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a  norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Tariffe applicabili  agli autoveicoli per  il trasporto di  cose di
  peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate.
  1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose
di peso complessivo  a pieno carico pari o superiore  a 12 tonnellate
sono commisurate al peso complessivo, al  numero degli assi e al tipo
di sospensione per l'asse motore.
  2. L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A
allegata  al presente  decreto ed  e' distinto  per gruppi  tariffari
secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato.
  3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella
B, unici per  tutto il territorio nazionale.  L'integrazione di tassa
prevista per la circolazione dei  complessi e' dovuta quando la somma
delle tasse corrisposte per i  singoli componenti risulta inferiore a
quella  stabilita per  il complesso  dalla tabella  B. L'integrazione
deve  essere  corrisposta  per  un periodo  minimo  di  quattro  mesi
decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla
data in cui sorge  l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua
ad applicarsi  l'articolo 5, quarantunesimo comma,  del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53.
  4. La tassa e' ridotta del 20  per cento per gli autoveicoli per il
trasporto di cose di cui al  comma 1 muniti di sospensione pneumatica
all'asse o  agli assi motore,  o di sospensione riconosciuta  ad essa
equivalente,  a   norma  dell'articolo   2,  comma  4,   del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  43,
          recante:    "Attuazione    della    direttiva    93/89/CEE,
          relativa  all'applicazione delle tasse  su taluni   veicoli
          commerciali    adibiti  al    trasporto di merci su strada,
          nonche' dei  pedaggi e diritti d'utenza riscossi per  l'uso
          di    alcune    infrastrutture",    e'    pubblicato    nel
          supplemento ordinario n. 48  alla  Gazzetta  Ufficiale    -
          serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997.
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 18 della legge   21
          maggio 1955, n.  463:
            "Art. 18. - Il Ministro per le  finanze  ha  facolta'  di
          stabilire  con  proprio  decreto  nuove  forme di pagamento
          delle tasse automobilistiche e di modificare  le  forme,  i
          termini  e  le  modalita' di pagamento dello stesso tributo
          previsti dagli articoli 2,   penultimo comma,  5  e  6  del
          testo  unico    delle leggi sulle tasse   automobilistiche,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          febbraio 1953, n. 39".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17, commi 3  e 4, della
          legge   23  agosto     1988,       n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'      di    Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            -  Si riporta  il  testo dell'art.   15,   quarantunesimo
          comma,    del  decreto-legge  30   dicembre 1982,   n. 953,
          convertito dalla  legge 28 febbraio 1983, n. 53:
            "Per  i rimorchi  e  i  semirimorchi di   proprieta'   di
          una      stessa   impresa,   che  possono  essere  trainati
          alternativamente  da  piu'  motrici  appartenenti      alla
          medesima    impresa,      le    tasse      possono   essere
          corrisposte   cumulativamente,  previa    convenzione    da
          stipularsi  annualmente   con la  competente intendenza  di
          finanza,  nella misura risultante dal  prodotto del  numero
          delle  motrici di  cui l'impresa dispone   per  la    tassa
          massima  annua  prevista per  i  rimorchi e  i semirimorchi
          dalla tariffa  F) annessa alla legge 21   maggio  1955,  n.
          463".