IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
5 e l'allegato C;
  Vista  la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996,
sugli  alimenti  a  base di cereali e gli altri alimenti destinati ai
lattanti ed ai bambini;
  Vista  la  direttiva  98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998,
che modifica la direttiva 96/5/CE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 dicembre
  1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               ART. 1

  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze
nutrizionali  proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento
ed  ai  bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente
all'alimentazione normale.
  2.  Il  presente  regolamento  non si applica al latte destinato ai
bambini.
  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di eta';
    b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra 1 e 3 anni.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano    invariati  il valore e l'efficacia deli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            - Per quanto concerne le direttive 96/5/CE e 98/36/CE  v.
          nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art.  17,   comma   2,   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          cosi' recita:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -    L'art. 5   e l'allegato   C   della legge  24 aprile
          1998, n.   128 (Disposizioni    per   l'adempimento      di
          obblighi   derivanti   dalla appartenenza  dell'Italia alle
          Comunita' europee.   Legge  comunitaria  1995-1997),  cosi'
          recitano:
            "Art.   5   (Attuazione   di  direttive  comunitarie  con
          regolamento autorizzato). - 1.  Il Governo e' autorizzato a
          dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco  di cui
          all'allegato C con   uno  o  piu'  regolamenti  ai    sensi
          dell'art.    17, comma 2,   della legge  23 agosto 1988, n.
          400, adottati previo parere delle Commissioni  parlamentari
          e  del  Consiglio    di  Stato,  attenendosi   a principi e
          criteri direttivi corrispondenti a quelli  enunciati  nelle
          lettere b), e), f)  e g) del comma 1 dell'art. 2.
            2.  Fermo  restando    il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della legge 9 marzo  1989, n.  86, i  regolamenti di    cui
          al   comma 1  del presente articolo  possono  altresi', per
          tutte  le  materie non   coperte   da riserva  assoluta  di
          legge,   dare   attuazione   alle     direttive,  anche  se
          precedentemente trasposte, di  cui  le  direttive  comprese
          nell'allegato  C costituiscano la modifica, l'aggiornamento
          od il completamento.
            3.   Ove   le direttive   cui   essi    danno  attuazione
          prescrivano    di adottare   discipline sanzionatorie,   il
          Governo,  in deroga  a quanto stabilito nell'art.  8,  puo'
          prevedere  nei  regolamenti  di  cui  al  comma 1, per   le
          fattispecie  individuate dalle direttive  stesse.  adeguate
          sanzioni      amministrative,   che     dovranno     essere
          determinate    in ottemperanza ai   principi  stabiliti  in
          materia dalla lettera  c) del comma 1 dell'art. 2".
                                                         " Allegato C
                                                             (art. 5)
            97/22/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 22 aprile 1997,
          che modifica la direttiva    92/117/CEE,  riguardante    le
          misure  di  protezione delle zoonosi specifiche e  la lotta
          contro gli  agenti zoonotici specifici negli animali e  nei
          prodotti  di  origine animale allo scopo di evitare focolai
          di  infezioni  e intossicazioni   alimentari    (pubblicata
          in G.U.C.E. L 113 del 30 aprile 1997)".
            -    La direttiva  96/5/CE  e' pubblicata  in  GUCE n.  L
          49 del  28 febbraio 1996.
            -  La direttiva  98/36/CE e'  pubblicata in  GUCE n.    L
          167  del 12 giugno 1998.
            -    Il   D.M.   21   marzo    1973,   reca:  "Disciplina
          igienica  degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati
          a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso personale".
            -    Il  D.Lgs.    27   gennaio   1992, n.   111,   reca:
          "Attuazione   della direttiva  89/398/CEE    concernente  i
          prodotti   alimentari     destinati  ad  una  alimentazione
          particolare".
            - Il  D.M. 6  aprile 1994, n.  500, reca:    "Regolamento
          concernente  l'attuazione    delle  direttive    91/321/CEE
          della  Commissione del  14 maggio 1991 sugli  alimenti  per
          lattanti  e  alimenti  di  proseguimento  e 92/52/CEE   del
          Consiglio  del   18 giugno   1992   sugli   alimenti    per
          lattanti    e    alimenti    di   proseguimento   destinati
          all'esportazione verso Paesi terzi".
            - Il D.M. 27 febbraio  1996, n. 209,  reca:  "Regolamento
          concernente   la   disciplina   degli  additivi  alimentari
          consentiti nella preparazione e per la conservazione  delle
          sostanze  alimentari  in  attuazione  delle  direttive   n.
          94/34/CE,  n. 94/35/CE,  n. 94/36/CE,   n. 95/2/CE    e  n.
          95/31/CE".