IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567; Ritenuta la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, in particolare per quanto concerne una piu' comprensiva definizione delle attivita' scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie destinate al suo funzionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i raprorti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5 -bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica): "5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento". - Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche". - Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Nota all'art. 1: - Per il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, si veda nelle note alle premesse.