IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                 ed
               I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 8  del decreto del Presidente  della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
  Udito  il  parere  della  commissione per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 27 della  legge 7 agosto 1990, n. 241,  espresso in data
19 maggio 1998;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione  consultiva per  gli atti normativi  in data  31 agosto
1998;
                           A d o t t a n o
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  Ferma  restando  l'esclusione  del diritto  di  accesso  per  i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge  24 ottobre  1977, n.  801, nonche'  nei casi  di segreto  o di
divieto  di  divulgazione  altrimenti previsti  dall'ordinamento,  il
presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma
4,  della legge  7 agosto  1990, n.  241, le  categorie di  documenti
formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato
esecutivo  per i  servizi di  informazione e  sicurezza (CESIS),  del
Servizio per  le informazioni e  la sicurezza militare (SISMI)  e del
Servizio  per  le informazioni  e  la  sicurezza democratica  (SISDE)
sottratti all'accesso in relazione  alle esigenze di cui all'articolo
24, comma 2,  della medesima legge n. 241 del  1990 ed all'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni di legge alle quali e' operato  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo e  di   diritto  di
          accesso  ai    documenti  amministrativi".  Si trascrive il
          testo del relativo art. 24:
            "Art. 24.  - 1. Il  diritto di accesso  e' escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di    segreto  o  di    divieto  di divulgazione altrimenti
          previsti dall'ordinamento.
            2.  Il Governo  e' autorizzato   ad emanare,    ai  sensi
          del  comma    2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore  della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le    modalita'   di   esercizio del  diritto  di accesso e
          gli altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso  in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a)  la  sicurezza,  la  difesa  nazionale  e le relazioni
          internazionali;
            b) la politica monetaria e valutaria;
            c)   l'ordine     pubblico   e   la    prevenzione      e
          repressione  della criminalita';
            d)  la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti  relativi  ai procedimenti   amministrativi, la    cui
          conoscenza    sia necessaria   per curare o per difendere i
          loro interessi giuridici.
            3. Con   i decreti di cui   al comma  2  sono    altresi'
          stabilite  norme particolari per  assicurare che  l'accesso
          ai dati   raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4.  Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo   di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da  esse
          formati  o  comunque   rientranti nella loro disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5.  Restano ferme   le disposizioni   previste  dall'art.
          9, legge  1 aprile 1981, n.  121, come modificato dall'art.
          26,    legge  10 ottobre 1986,   n. 668,  e dalle  relative
          norme  di attuazione,   nonche' ogni  altra    disposizione
          attualmente   vigente  che  limiti  l'accesso  ai documenti
          amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino   a  quando
          la  conoscenza  di  essi  possa    impedire  o   gravemente
          ostacolare   lo svolgimento    dell'azione  amministrativa.
          Non      e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli  atti
          preparatori  nel corso  della formazione  di cui   all'art.
          13,  salvo diverse disposizioni di legge".
           Note alle premesse:
            -  Per  il  testo del comma 4  dell'art. 24 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
            - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri) e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
            -  Il  testo   dell'art.   8   del   D.P.R.   27   giugno
          1992,    n.    352 (Regolamento per   la disciplina   delle
          modalita'  di esercizio  e dei casi   di   esclusione   del
          diritto  di   accesso   ai    documenti amministrativi,  in
          attuazione  dell'art.  24,   comma 2, della  legge 7 agosto
          1990,  n.    241,  recante  nuove  norme  in    materia  di
          procedimento  amministrativo  e   di diritto di accesso  ai
          documenti amministrativi) e' il seguente:
            "Art.  8 (Disciplina  dei  casi  di esclusione).   -   1.
          Le    singole amministrazioni   provvedono   all'emanazione
          dei regolamenti  di  cui all'art.   24,   comma 4,    della
          legge    7   agosto   1990, n.   241,  con l'osservanza dei
          criteri fissati nel presente articolo.
            2.    I  documenti    non  possono     essere   sottratti
          all'accesso  se    non  quando  essi  siano suscettibili di
          recare un  pregiudizio  concreto  agli  interessi  indicati
          nell'art.  24  della  legge    7  agosto  1990,  n.  241. I
          documenti   contenenti informazioni   connesse    a    tali
          interessi   sono considerati    segreti  solo   nell'ambito
          e   nei  limiti   di  tale connessione.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni    fissano,    per     ogni  categoria   di
          documenti,  anche    l'eventuale periodo   di tempo  per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
            3.  In  ogni   caso  i  documenti  non   possono   essere
          sottratti  all'accesso     ove   sia     sufficiente    far
          ricorso   al  potere   di differimento.
            4. Le categorie   di cui all'art. 24,  comma  4,    della
          legge  7  agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
            5. Nell'ambito dei  criteri di cui ai  commi 2, 3 e  4, i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
            a)  quando, al   di fuori   delle ipotesi    disciplinate
          dall'art.   12 della legge  24 ottobre 1977,  n. 801, dalla
          loro  divulgazione possa derivare una lesione, specifica  e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio    della sovranita' nazionale e alla
          continuita'     e  alla  correttezza   delle      relazioni
          internazionali, con  particolare riferimento  alle  ipotesi
          previste     nei  trattati    e  nelle  relative  leggi  di
          attuazione;
            b) quando possa  arrecarsi  pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
            c)  quando  i  documenti  riguardino  le   strutture,   i
          mezzi,    le  dotazioni,    il  personale    e  le   azioni
          strettamente     strumentali  alla  tutela      dell'ordine
          pubblico,    alla   prevenzione   e alla  repressione della
          criminalita'   con     particolare    riferimento      alle
          tecniche  investigative,   alla identita'   delle  fonti di
          informazione e  alla sicurezza dei   beni e  delle  persone
          coinvolte,  nonche'  all'attivita' di polizia giudiziaria e
          di conduzione delle indagini;
            d) quando i documenti riguardino   la vita privata  o  la
          riservatezza   di    persone    fisiche,    di      persone
          giuridiche,    gruppi,    imprese    e  associazioni,   con
          particolare      riferimento   agli  interessi  epistolare,
          sanitario,  professionale,    finanziario,  industriale   e
          commerciale di cui  siano in  concreto  titolari, ancorche'
          i    relativi dati  siano forniti all'amministrazione dagli
          stessi soggetti cui si riferiscono.   Deve comunque  essere
          garantita  ai  richiedenti  la    visione  degli  atti  dei
          procedimenti  amministrativi  la     cui   conoscenza   sia
          necessaria  per  curare  o  per  difendere  i  loro  stessi
          interessi giuridici".
            -  La  legge   24   ottobre    1977,   n.   801,    reca:
          "Istituzione    e  ordinamento    dei    servizi   per   le
          informazioni  e  la  sicurezza  e disciplina del segreto di
          Stato".
            - Il testo  dell'art. 27 della citata  legge  7    agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
            "Art.  27.  -  1. E' istituita   presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
            2.    La  commissione    e'  nominata   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica, su  proposta del   Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri, sentito   il  Consiglio   dei
          Ministri.   Essa  e'   presieduta   dal sottosegretario  di
          Stato  alla  Presidenza del   Consiglio dei Ministri ed  e'
          composta  da  sedici  membri, dei  quali  due   senatori  e
          due  deputati  designati   dai Presidenti  delle rispettive
          Camere, quattro scelti fra il  personale di cui alla  legge
          2 aprile 1979,   n. 97, su  designazione    dei  rispettivi
          organi  di autogoverno,  quattro fra  i professori di ruolo
          in     materie  giuridicoamministrative  e  quattro  fra  i
          dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
            3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre  anni.   Per
          i    membri parlamentari   si  procede  a  nuova  nomina in
          caso  di  scadenza  o scioglimento anticipato delle  Camere
          nel corso del triennio.
            4.  Gli  oneri    per  il funzionamento della commissione
          sono a carico dello    stato    di    previsione      della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.
            5.  La    commissione vigila affinche'   venga attuato il
          principio di piena   conoscibilita' dell'attivita'    della
          pubblica    amministrazione  con  il  rispetto   dei limiti
          fissati  dalla  presente    legge;  redige  una   relazione
          annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione,   che   comunica   alle   Camere   e    al
          Presidente    del Consiglio   dei   Ministri;   propone  al
          Governo  modifiche  dei  testi legislativi  e regolamentari
          che siano  utili a  realizzare la  piu' ampia garanzia  del
          diritto di accesso di cui all'art. 22.
            6.    Tutte     le   amministrazioni   sono   tenute    a
          comunicare  alla commissione, nel termine  assegnato  dalla
          medesima,  le  informazioni  ed  i    documenti  da    essa
          richiesti,  ad eccezione  di quelli  coperti da segreto  di
          Stato.
            7.  In  caso di prolungato   inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1  dell'art.  18,   le  misure  ivi   previste
          sono    adottate    dalla  commissione  di  cui al presente
          articolo".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 12 della  citata  legge  24  ottobre
          1977, n. 801, e' il seguente:
            "Art.  12.  -  Sono  coperti  dal segreto  di  Stato  gli
          atti,    i documenti,   le  notizie,  le  attivita'  e ogni
          altra  cosa  la  cui diffusione  sia idonea  a  recar danno
          alla   integrita' dello   Stato democratico,    anche    in
          relazione  ad   accordi  internazionali,  alla difesa delle
          istituzioni poste dalla Costituzione  a suo fondamento,  al
          libero    esercizio    delle   fun   zioni   degli   organi
          costituzionali, alla indipendenza  dello  Stato    rispetto
          agli   altri  Stati    e  alle  relazioni  con  essi,  alla
          preparazione e alla difesa militare dello Stato.
            In nessun  caso possono  essere oggetto di    segreto  di
          Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".
            -  Per  il  testo  del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  in  nota  al
          titolo.
            -    Per    il  testo   dell'art.   8   del   decreto del
          Presidente  della Repubblica 27 giugno  1992,  n.  352,  si
          veda in nota alle premesse.