IL  MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto in  particolare l'articolo 46, comma  2, in base al  quale le
modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle
assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica,  sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB;
  Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;
  Vista  la   nota  dell'8  marzo   1999  con  la  quale,   ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento  e' stato  comunicato alla  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Avviso di convocazione dell'assemblea
  1.  L'avviso  di  convocazione  dell'assemblea  della  societa'  di
investimento a capitale variabile (SICAV) contiene:
  a)  l'avvertenza  che il  voto  puo'  essere esercitato  anche  per
corrispondenza;
  b) le  modalita' ed i soggetti  presso cui richiedere la  scheda di
voto;
  c) l'indirizzo  a cui trasmettere la  scheda di voto ed  il termine
entro il quale deve pervenire al destinatario;
    d) la deliberazione proposta per esteso.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  46,  comma  2,  del    decreto  legislativo 24
          febbraio 1998, n.  58, e' il seguente:
            "2. Il voto puo' essere dato  per corrispondenza se  cio'
          e'  ammesso  dallo  statuto.    In  tal  caso   l'avviso di
          convocazione  deve contenere per  esteso  la  deliberazione
          proposta.  Non  si  tiene  conto  del  costo in tal    modo
          espresso  se   la   delibera    sottoposta  a     votazione
          dall'assemblea    non  e'   conforme   a quella   contenuta
          nell'avviso  di convocazione,  ma le  azioni relative  sono
          computate      ai   fini      della  regolare  costituzione
          dell'assemblea  straordinaria.      Con   regolamento   del
          Ministro    del    tesoro,      del    bilancio   e   della
          programmazione economica, sentite la  Banca d'Italia  e  la
          CONSOB,      sono  stabilite  le  modalita'  operative  per
          l'esercizio del voto per corrispondenza".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.