IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

  Visto  il  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in particolare,
l'articolo 3, comma 9, il quale prevede:
  che   gli   interventi   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  marzo  1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti
all'acquisto  del  terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori,
in  eta'  compresa  tra  i  18  e  i  35  anni,  che subentrano nella
conduzione  dell'azienda  agricola  al  familiare e che presentano un
progetto   di   produzione,  commercializzazione,  trasformazione  in
agricoltura;
  che  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissati
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato in data 18 febbraio 1998, n. 306,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197
del  25  agosto  1998,  con il quale e' stato adottato il regolamento
recante   norme   per  la  concessione  di  agevolazioni  finanziarie
all'imprenditorialita' giovanile;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota n. 487 del 22 gennaio 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Soggetti beneficiari

  1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3
sono presentate dai soggetti i quali:
a) siano  imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per
   tali  coloro  che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o
   superiore  al  50%  del  proprio  reddito  totale  e dedicano alle
   attivita'   esterne   all'azienda  medesima  un  tempo  di  lavoro
   inferiore alla meta' del proprio tempo di lavoro totale;
b) abbiano un'eta' compresa tra i 18 e 35 anni;
c) siano  residenti, alla data della presentazione della domanda, nei
   territori  di  cui  agli obiettivi 1, 2 e 5b , cosi' come definiti
   dal  regolamento  CE  n.  2081  del Consiglio del 20 luglio 1993 e
   successive modificazioni;
d) subentrino  ad  un parente entro il secondo grado nella conduzione
   dell'azienda   agricola   localizzata   nei   predetti  territori,
   assumendo la responsabilita' civile e fiscale della gestione.
  2. I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo  principale  all'atto  della  presentazione  della  domanda si
impegnano  a  conseguirla  entro  due  anni  dall'accoglimento  della
domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.
  3.   Il   conduttore  uscente  deve  avere  il  legittimo  possesso
dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso
da  almeno  due  anni,  alla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si riporta  il testo del comma 9,  dell'art.    3,  del
          decreto-legge  n.  67/1997,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 135/1997:
            "9. Gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  gennaio  1995,   n. 26, convertito,  con
          modificazioni, dalla   legge 29 marzo  1995,  n.    95,  ad
          eccezione  di  quelli    riferiti all'acquisto del terreno,
          sono estesi  anche ai  giovani agricoltori,  destinando non
          meno dei  due terzi del totale   a quelli  residenti  nelle
          zone  di  cui all'obiettivo   1  ai sensi  del  regolamento
          (CE) 2081/93,  in  eta' compresa  tra i  18  e i  35  anni,
          che  subentrano nella  conduzione dell'azienda agricola  al
          familiare  e    che presentano un   progetto di produzione,
          commercializzazione, trasformazione   in agricoltura.    Il
          Ministro  del  tesoro,    con  proprio  decreto  emanato di
          concerto con  il  Ministro    delle    risorse    agricole,
          alimentari    e   forestali,   fissa criteri e modalita' di
          concessione delle agevolazioni".
            - Il testo dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  31
          gennaio  1995, n. 26, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29  marzo 1995, e' il seguente:
            "2. Il presidente  del comitato istituito ai  sensi della
          normativa indicata al comma  1 e' autorizzato a costituire,
          entro  il 31 agosto 1994,   una   societa'   per    azioni,
          denominata       societa'        per   l'imprenditorialita'
          giovanile,   cui   e'    affidato  il  compito  di produrre
          servizi    a  favore  di     organismi  ed  enti      anche
          territoriali,  imprese  ed    altri  soggetti    economici,
          finalizzati alla  creazione di nuove imprese e al  sostegno
          delle  piccole  e medie imprese, costituite prevalentemente
          da giovani   tra i   18 e   i 29   anni,  ovvero    formate
          esclusivamente  da  giovani  fra  i 18 e i 35 anni, nonche'
          allo  sviluppo  locale.    A   decorrere dal   sessantesimo
          giorno  successivo alla  sua costituzione,   la    societa'
          subentra  altresi'   nelle   funzioni   gia' esercitate dal
          comitato e dalla  Cassa depositi e prestiti  ai sensi della
          medesima  normativa  e   nei  relativi  rapporti  giuridici
          e finanziari, ivi   compresa la   titolarita'  delle  somme
          destinate  alle  esigenze  di   finanziamento del comitato,
          determinate   nella misura di lire   7   miliardi  e    700
          milioni.  La  societa' puo'  promuovere  la costituzione  e
          partecipare    al    capitale sociale   di altre   societa'
          operanti   a    livello   regionale   per   le     medesime
          finalita',  cui partecipano anche  le camere  di commercio,
          industria,   artigianato e agricoltura  o  le  loro  unioni
          regionali,  nonche'  partecipare   al capitale  sociale  di
          piccole  imprese  nella misura massima del 10% del capitale
          stesso.  Al  capitale    sociale  della  societa'   possono
          altresi'  partecipare   enti  anche  territoriali,  imprese
          ed  altri  soggetti economici   comprese le    societa'  di
          cui  all'art.   11 della   legge 31 gennaio 1992, n. 59, le
          finanziarie di cui all'art.  16  della  legge  27  febbraio
          1985,  n.  49,  che possono   utilizzare a questo scopo non
          piu'  del  15  per  cento  delle     risorse,  nonche'   le
          associazioni  di  categoria  sulla base di  criteri fissati
          con il   decreto di cui al   comma 1.  La  societa'    puo'
          essere    destinataria   di   finanziamenti   nazionali   e
          dell'Unione europea, il cui utilizzo   anche  in  relazione
          agli  aspetti  connessi   alle esigenze   di funzionamento,
          sara' disciplinata  sulla base di apposite convenzioni  con
          i soggetti finanziatori".
            -  Il  testo    vigente  dei commi 3   e 4, dell'art. 17,
          della legge n.   400/1988 (Disciplina    dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle   da regolamenti  emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  i  cui  al   comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".