IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge  10 dicembre 1997, n. 425,  recante disposizioni per
la riforma  degli esami di  Stato conclusivi  dei corsi di  studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 23  luglio
1998,  n. 323,  con  il quale  e' stato  emanato  il regolamento  che
disciplina i predetti esami di  Stato e, in particolare, gli articoli
9 e 10;
  Visto  il   decreto  ministeriale   18  settembre  1998,   n.  359,
concernente le modalita' e i  termini per l'affidamento delle materie
oggetto  degli esami  di Stato  ai membri  esterni e  i criteri  e le
modalita' di nomina  e di designazione dei  componenti le commissioni
degli esami  di Stato  conclusivi dei corsi  di studio  di istruzione
secondaria superiore;
  Visto l'articolo  205, comma 1,  del decreto legislativo  16 aprile
1994, n.  297, con il quale  e' stato approvato il  testo unico delle
leggi in materia di istruzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Riscontrata l'esigenza di apportare alcune modifiche e integrazioni
al citato decreto ministeriale n. 359  del 18 settembre 1998, al fine
di ampliare le categorie degli  aventi titolo alla nomina in qualita'
di  Presidente o  di Commissario  e  di specificare  in maniera  piu'
esplicita e puntuale alcuni requisiti dei componenti le commissioni;
  Ritenuto che le suddette  modifiche e integrazioni rispondano anche
all'intento di rendere piu' agevole la costituzione delle commissioni
esaminatrici  nel primo  anno di  applicazione della  nuova normativa
sugli esami di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  n.  15/99,  espresso
nell'adunanza della sezione consultiva  per gli atti normativi dell'8
febbraio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 5880 U/L LP 1653 17 febbraio 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Modifiche ai criteri di nomina dei presidenti
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 settembre
1998, n. 359, le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
  " a)  capi di  istituti statali d'istruzione  secondaria superiore,
ivi compresi  i dirigenti scolastici  dei convitti nazionali  e degli
educandati femminili";
  "  e)   capi  d'istituto,  nonche'  docenti   di  istituti  statali
d'istruzione secondaria  superiore con almeno dieci  anni di servizio
di ruolo,  che risultino collocati  a riposo  da meno di  cinque anni
scolastici".
 
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e  stato redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo   degli articoli 9  e  10  del    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e' il
          seguente:
            "Art.  9 (Commissione  d'esame).  - 1.   La   commissione
          d'esame     e'  nominata  dal    Ministero  della  pubblica
          istruzione ed e'  composta da non piu'   di otto    membri,
          dei    quali il   50 per   cento interni  e il restante  50
          per  cento  esterni all'istituto,   piu'   il    presidente
          esterno;    le    materie   affidate    ai  membri  esterni
          sono  scelte annualmente con le modalita' e    nei  termini
          stabiliti   con   decreto  del  Ministro  della    pubblica
          istruzione,   adottato a norma   dell'art.  205  del  testo
          unico approvato con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.
            2.   Ogni   due  commissioni  d'esame  sono  nominati  un
          presidente  unico  e  commissari  esterni  comuni      alle
          commissioni   stesse,   in     numero  pari  a  quello  dei
          commissari interni di ciascuna   commissione, e,  comunque,
          non  superiore  a quattro. E', in  ogni caso, assicurata la
          nomina di commissari  interni    o  esterni  docenti  delle
          discipline  oggetto  della  prima  e  della  seconda  prova
          scritta.
            3. Ad  ogni singola commissione  d'esame sono  assegnati,
          di  norma,  non    piu'    di   trentacinque   candidati. I
          candidati   interni   devono appartenere    ad  una    sola
          classe.  Ciascuna    commissione  di    istituto legalmente
          riconosciuto  o pareggiato e' abbinata  ad una  commissione
          di    istituto    statale.  I    candidati   esterni   sono
          ripartiti   tra   le diverse commissioni  degli    istituti
          statali  e il   loro numero massimo non puo' superare il 50
          per  cento dei candidati interni. Nel caso in cui,  per  il
          numero  di  candidati esterni, non sia possibile rispettare
          il  predetto  criterio  di ripartizione,   possono   essere
          costituite  commissioni   apposite con  un  numero maggiore
          di candidati  esterni ovvero con soli candidati esterni.
            4. Il presidente  e' nominato tra i capi di  istituti  di
          istruzione  secondaria  superiore  statali    tra i capi di
          istituto   di  scuola  media  statale    in  possesso    di
          abilitazione    all'insegnamento  nella   scuola secondaria
          superiore,  tra  i  professori universitari  di   prima   e
          seconda    fascia anche   fuori   ruolo, tra  i ricercatori
          universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti
          degli istituti statali di  istruzione secondaria  superiore
          collocati    a  riposo   da meno   di cinque   anni, tra  i
          docenti della   scuola   secondaria superiore.    I  membri
          esterni    sono  nominati  tra    i  docenti della   scuola
          secondaria superiore. I  membri  interni    sono  designati
          dalle  singole  istituzioni  scolastiche    tra   i docenti
          delle    materie    non  affidate    ai    membri  esterni,
          appartenenti  al  consiglio  della  classe  collegata  alla
          commissione  cui  sono assegnati i   candidati ovvero tra i
          docenti che, sulla base  dei regolamenti  delle istituzioni
          scolastiche autonome, hanno  partecipato    allo  scrutinio
          finale dei candidati  interni. Nel caso di  costituzione di
          commissioni    con  soli  candidati   esterni, ai sensi del
          comma 3, ultimo  periodo, i membri interni sono individuati
          tra i docenti  anche di classi non terminali del   medesimo
          istituto o di istituti dello stesso tipo.
            5.    I criteri   e   le   modalita' per  le  nomine  dei
          componenti  le commissioni d'esame e  per  la  designazione
          dei  membri interni da parte delle  istituzioni scolastiche
          sono determinati  dal Ministro   della pubblica  istruzione
          con il decreto di cui al comma 1.
            6.  I    presidenti  ed    i membri esterni   non possono
          essere nominati nelle  commissioni d'esame  operanti  nella
          propria  scuola,  in altre scuole  del  medesimo  distretto
          o in  scuole  nelle  quali  abbiano prestato servizio negli
          ultimi due anni.
            7. Il presidente vigila sui  lavori delle  commissioni  e
          li  coordina in tutte le  fasi assicurando la sua presenza,
          ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano
          per aree disciplinari.
            8. La partecipazione dei presidenti e dei  commissari  e'
          compensata,  nella   misura   stabilita   con   decreto del
          Ministro  della  pubblica istruzione,   adottato   d'intesa
          con    il   Ministro   del   tesoro,   del bilancio e della
          programmazione economica, entro il  limite di spesa di  cui
          all'art.  23,  comma 2,   della legge 23 dicembre  1994, n.
          724, come   interpretato dall'art.   1, comma    80,  della
          legge  23    dicembre  1996, n. 662,   che, a tal fine,  e'
          innalzato  di  lire    33  miliardi.  I  compensi      sono
          onnicomprensivi    e   sostitutivi   di   qualsiasi   altro
          emolumento,    ivi      compreso    il    trattamento    di
          missione,    e    sono  differenziati   in relazione   alla
          funzione  di presidente,  di membro esterno o    di  membro
          interno e  in relazione ai tempi  di percorrenza dalla sede
          di  servizio   o di  abituale dimora  a quella  d'esame. Il
          compenso  dei    membri   interni   tiene   conto     anche
          dell'eventuale   svolgimento   della   funzione   in   piu'
          commissioni".
            "Art. 10 (Sostituzione dei componenti  delle  commissioni
          d'esame).   -   1.   La   partecipazione  ai  lavori  delle
          commissioni d'esame di Stato del presidente  e  dei  membri
          rientra  tra  gli  obblighi  inerenti  lo svolgimento delle
          funzioni proprie  del personale direttivo e  docente  della
          scuola.
            2.   Non e'  consentito ai  componenti le  commissioni di
          rifiutare l'incarico o  di lasciarlo, salvo   nei  casi  di
          legittimo   impedimento   per   motivi  che  devono  essere
          documentati e accertati.
            3.   La competenza    a    provvedere  alle    necessarie
          sostituzioni   dei componenti delle commissioni d'esame  e'
          dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni
          medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.
            4. Il  commissario assente  deve essere   tempestivamente
          sostituito per la restante  durata delle operazioni d'esame
          nei    casi  di  assenze  successive all'espletamento delle
          prove scritte.
            5.  La    sostituzione   dei    membri   interni    viene
          disposta,  su designazione del  capo d'istituto,  con altro
          docente    che  appartenga alla stessa  classe, allo stesso
          corso,   o nel  caso  che    cio'  non  sia  possibile  per
          giustificato  impedimento,    ad  altra classe del medesimo
          istituto,  assicurando che  non si  tratti di   docenti  di
          discipline affidate ai membri esterni".
            -  Il    testo  del comma   1 dell'art.   205 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
            "Art.  205.  -  1.  Con  propri decreti   da    adottarsi
          secondo   la procedura prevista  dall'art. 17, commi 3  e 4
          della legge  23 agosto 1998, n.  400,  il  Ministero  della
          pubblica  istruzione  emana  uno  o  piu' regolamenti   per
          l'esecuzione  delle  disposizioni   relative  agli scrutini
          e  agli  esami.   Il  Ministro  della  pubblica  istruzione
          determina   annualmente,   con   propria  ordinanza,     le
          modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi".
            -  Il  testo  del  comma  3 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della   legge.   I  regolamenti  ministeriali  non  possono
          dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi      debbono   essere   comunicati   al
          Presidente   del   Consiglio  dei   Ministri  prima   della
          loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Il   testo del   comma 1   dell'art.  5    del  decreto
          ministeriale  18  settembre 1998, n.   359, come modificato
          dal presente  decreto, e' il seguente:
            "Art.  5. (Criteri  di nomina  dei Presidenti).  - 1.   I
          Presidenti  delle  commissioni  sono  nominati  in base  al
          seguente  ordine  di precedenza:
            a) capi di  istituti    statali  d'istruzione  secondaria
          superiore,  ivi compresi   i   dirigenti   scolastici   dei
          convitti  nazionali  e  degli educandati femminili;
            b)    capi di   istituto delle  scuole  medie statali  in
          possesso   di abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole
          secondarie superiori;
            c)  professori universitari   di prima e seconda  fascia,
          anche fuori ruolo;
               d) ricercatori universitari confermati;
            e)   capi  d'istutito,   nonche'   docenti   di  istituti
          statali d'istruzione secondaria  superiore con almeno dieci
          anni di servizio di ruolo,   che  risultino  collocati    a
          riposo  da meno di  cinque anni scolastici;
            f)  docenti  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
          di  istituti  statali  d'istruzione  secondaria   superiore
          compresi  in  una  graduatoria di merito   nei concorsi per
          capo d'istituto nelle  scuole secondarie superiori;
            g) docenti con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
          di  istituti statali   d'istruzione   secondaria  superiore
          che   abbiano   svolto   o  svolgano  da  almeno  tre  anni
          incarico  di  capo  d'istituto  nelle  scuole  d'istruzione
          secondaria superiore;
            h) docenti con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
          di  istituti statali   d'istruzione   secondaria  superiore
          che  abbiano  svolto   o svolgano   da   almeno tre    anni
          incarico    di  collaboratore   del   capo d'istituto nelle
          scuole di istruzione secondaria superiore;
            i) docenti con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
          di istituti statali di istruzione  secondaria superiore con
          almeno  dieci anni di servizio di ruolo;
            l)  docenti  delle    accademie  di belle arti con almeno
          dieci anni di servizio di ruolo".