IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di differire la
data  di  efficacia  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 19
febbraio  1998,  n.  51,  recante norme in materia di istituzione del
giudice   unico  di  primo  grado,  che  regolano  il  riparto  delle
attribuzioni  in  materia  penale  tra  il  tribunale in composizione
collegiale  ed  il  tribunale  in  composizione monocratica, in vista
dell'approvazione  definitiva  della riforma del procedimento davanti
al  tribunale  in  composizione  monocratica,  attualmente in fase di
avanzato esame da parte del Parlamento;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
dettare  disposizioni  intese  a  favorire  l'attivita'  degli uffici
giudiziari  ed evitare momenti di disfunsionalita' nella prima e piu'
delicata  fase di attuazione della riforma intesa all'istituzione del
giudice unico di primo grado;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.

  1.  Nel  primo  periodo  del  comma  2 dell'articolo 37 del decreto
legislativo  19  febbraio  1998, n. 51, le parole: "Entro centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno".
 
          Avvertenza:
            In  questa  stessa Gazzetta Ufficiale,   alla pag. 46, e'
          riportata la circolare   esplicativa   del   Ministero   di
          grazia    e    giustizia   per l'attuazione della   riforma
          intesa all'istituzione del  giudice unico di primo grado.