IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 17,  commi 3 e 4, e 21, comma  5, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520,   avente    ad   oggetto   "Regolamento   recante    norme   per
l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri   e  per   la  disciplina   delle  funzioni
dirigenziali";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1998, recante "Ordinamente transitorio delle strutture del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
dicembre 1998, recante modificazioni al predetto decreto;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  17
novembre  1998,  recante  delega  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,   dott.  Antonio  Bassolino,  le   funzioni  del
Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  in  materia di  lotta  alla
disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;
  Visto  l'art.  1,  terzo  comma, del  predetto  decreto,  il  quale
stabilisce che, per l'esercizio  delle funzioni delegate, il Ministro
del  lavoro e  della  previdenza  sociale si  avvale  di un  apposito
ufficio,  posto alle  sue  dipendenze, da  istituirsi con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
  D'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Istituzione dell'Ufficio
           per le politiche di promozione dell'occupazione
  1.  Nell'ambito  della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  e'
istituito    l'"Ufficio    per    le    politiche    di    promozione
dell'occupazione", posto  alle dipendenze  del Ministro del  lavoro e
della previdenza sociale,  ai sensi dell'articolo 21,  comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art.   17, commi 3 e 4, della  legge 23
          agosto 1988, n.    400  (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo   e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
            - Il  testo dell'art.  21, comma  5, della  citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "5.  Nei casi  di dipartimenti  posti alle  dipendenze di
          Ministri  senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente".
            - Il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri
          6  agosto  1998,    e'  stato   pubblicato nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  259 del  5 novembre 1998.
            - Il decreto del Presidente  del Consiglio  dei  Ministri
          31  dicembre  1988,   e' stato   pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  23 del  29 gennaio 1999.
 
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 21,  comma 5, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.