IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, recante "Ordinamente transitorio delle strutture del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1998, recante modificazioni al predetto decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1998, recante delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Bassolino, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese; Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un apposito ufficio, posto alle sue dipendenze, da istituirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999; D'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito l'"Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione", posto alle dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1988, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.