IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Visto il  regolamento (CEE)  n. 793/93 del  Consiglio del  23 marzo
1993, relativo alla valutazione e  al controllo dei rischi presentati
dalle sostanze esistenti;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  di grazia  e giustizia,  di concerto  con i  Ministri della
sanita',   dell'industria,  del   commercio   e  dell'artigianato   e
dell'ambiente;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4
                      del regolamento 793/93/CE
  1.  Salvo  che   il  fatto  costituisca  reato   il  fabbricante  o
l'importatore  delle  sostanze esistenti  che  non  ha provveduto  ad
effettuare  la   comunicazione  delle  informazioni   previste  dagli
articoli 3  e 4,  paragrafo 1,  del regolamento  (CEE) n.  793/93 del
Consiglio, nel  termine di trenta  giorni dall'entrata in  vigore del
presente decreto e' punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
  2. Salvo  che il fatto  costituisca reato la  mancata comunicazione
delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2,
10, paragrafo  2 e 12, paragrafo  2, del regolamento (CEE)  n. 793/93
del Consiglio e' punita con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  i  regolamenti  comunitari   vengono   forniti   gli
          estremi    di pubblicazione   nella   Gazzetta    ufficiale
          delle  Comunita'  europee (GUCE).
 
           Nota al titolo:
            - Per quanto  concerne il regolamento (CEE) n. 793/93  v.
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile    1998,   n.   128,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alle  Comunita'   europee
          (legge    comunitaria 1995-1997). Gli articoli 8 e 9, cosi'
          recitano:
            "Art.   8 (Delega   al   Governo  per    la    disciplina
          sanzionatoria  di violazioni di disposizioni  comunitarie).
          - 1. Al  fine di assicurare la  piena  integrazione   delle
          norme     comunitarie    nell'ordinamento  nazionale,    il
          Governo, fatte   salve   le   norme penali   vigenti,    e'
          delegato ad emanare,  entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore della   presente   legge,  disposizioni  recanti
          sanzioni   penali  o amministrative per  le  violazioni  di
          direttive   delle   Comunita'   europee   attuate   in  via
          regolamentare o amministrativa  ai  sensi  della  legge  22
          febbraio  1994,    n. 146, della legge  6 febbraio 1996, n.
          52, nonche' della presente  legge e per   le violazioni  di
          regolamenti  comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in
          vigore della presente legge.
            2.  La  delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati  a  norma  dell'art.  14   della legge   23 agosto
          1988, n.  400, su   proposta del Presidente  del  Consiglio
          dei   Ministri,      o   del  Ministro  competente  per  il
          coordinamento   delle politiche    comunitarie,    e    del
          Ministro    di grazia   e   giustizia,  di  concerto con  i
          Ministri  competenti  per materia; i decreti legislativi si
          uniformeranno  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c)".
            "Art.  9  (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del
          regolamento (CEE)  n. 793/93   del   Consiglio). -   1.  Il
          Governo  e' delegato  ad emanare,  entro dodici  mesi dalla
          data   di    entrata  in    vigore  della  presente  legge,
          disposizioni che  prevedono il rinnovo  degli  obblighi  di
          comunicazione    di  dati e informazioni   per i quali sono
          scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE)  n. 793/93
          del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi
          inadempimenti,  nonche'  per  le   ulteriori   ipotesi   di
          violazione del predetto regolamento comunitario.
            2.  La  delega  e'  esercitata  ai  sensi  del  comma  2,
          dell'art. 8".
            - Il regolamento (CEE) n. 793/934 del Consiglio e'  stato
          pubblicato nella GUCE L 84 del 5 aprile 1993.
            -  L'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'
          recita:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con      la    denominazione   di   ''decreto
          legislativo''  e con  l'indicazione,  nel preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi del
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessanta    giorni,      indicando    specificamente     le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta     giorni  successivi,  esaminato   il      parere,
          ritrasmette,   con   le sue  osservazioni  e con  eventuali
          modificazioni, i testi alle  Commissioni    per  il  parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Nota all'art. 1:
            -  Gli  articoli    3,  4,  10,  e 12, paragrafo   2, del
          regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio cosi' recitano:
            "Art.  3  (  C  omunicazione    di  dati  sulle  sostanze
          esistenti prodotte o  importate  in  grossi  quantitativi).
          -   Fatto   salvo   l'art.  6, paragrafo 1,  il fabbricante
          che   ha prodotto o l'importatore   che  ha  importato,  in
          quanto   tale o in un preparato,  una sostanza esistente in
          quantitativi  superiori a 1000   tonnellate  all'anno,  sia
          pure  una  sola   volta     nei   tre     anni   precedenti
          l'adozione   del  presente regolamento    e/o     nell'anno
          successivo,   deve   comunicare   alla Commissione, secondo
          la procedura prevista  all'art. 6, paragrafi 2 e  3,  entro
          dodici   mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente
          regolamento, qualora   si tratti   di  una    sostanza  che
          figura  nell'allegato    I,  ed  entro  ventiquattro  mesi,
          qualora si tratti di una sostanza che  figura  nell'EINECS,
          ma    non   nell'allegato    I,  le  seguenti  informazioni
          specificate nell'allegato III:
            a)    la  denominazione    della     sostanza  ed      il
          corrispondente  numero dell'EINECS;
            b) il quantitativo prodotto o importato della sostanza;
            c)   la   classificazione   della   sostanza   ai   sensi
          dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, del  Consiglio,
          del  27  giugno  1967, concernente il  ravvicinamento delle
          disposizioni legislative,  regolamentari ed  amministrative
          relative    alla     classificazione,   all'imballaggio   e
          all'etichettatura    delle  sostanze    pericolose,    o la
          classificazione   provvisoria   prevista    dalla    stessa
          direttiva,  con l'indicazione della categoria  di pericolo,
          del simbolo  di pericolo,  delle frasi   tipo  indicanti  i
          rischi e i consigli di prudenza;
            d)   informazioni     sugli    impegni    ragionevolmente
          prevedibili  della sostanza;
            c) dati sulle proprieta' fisicochimiche della sostanza;
            f) dati sul comportamento della sostanza nell'ambiente;
            g) dati sull'ecotossicita' della sostanza;
            h) dati sulla tossicita' acuta e subacuta della sostanza;
            i)  dati  sulla   cancerogenicita',   mutagenicita'   e/o
          tossicita' per il ciclo riproduttivo della sostanza;
            j)  eventuali    altre  indicazioni  di    rilievo per la
          valutazione del rischio legato alla sostanza.
            I fabbricanti e  gli    importatori  devono  fare  quanto
          ragionevolmente  possibile  per  ottenere  i dati esistenti
          relativi alle lettere da e) a j).  Tuttavia,   in  mancanza
          di    informazioni,   i fabbricanti  e  gli importatori non
          sono  tenuti  ad  effettuare    prove  supplementari  sugli
          animali al fine di presentare tali dati".
            "Art.  4 (Comunicazioni di dati  sulle sostanze esistenti
          prodotte o importate  in   quantitativi ridotti).   -    1.
          Fatto  salvo   l'art.   6, paragrafo 1,  il fabbricante che
          ha prodotto o l'importatore   che ha importato,  in  quanto
          tale  o in   un preparato, sia pure una sola volta nei  tre
          anni precedenti  l'adozione  del  presente regolamento  e/o
          durante  l'anno successivo,   una sostanza    esistente  in
          quantitativi  superiori  a  10 tonnellate per un massimo di
          1000  tonnellate  all'anno,  deve      comunicare      alla
          Commissione,  secondo   la  procedura  prevista all'art. 6,
          paragrafi  2 e 3, entro ventiquattro mesi   dalla fine  del
          terzo  anno  di  entrata  in   vigore  del  regolamento  le
          seguenti informazioni specificate all'allegato IV:
            a)      la   denominazione    dalla    sostanza    ed  il
          corrispondente dell'EINECS;
            b) il quantitativo prodotto o importato della sostanza;
            c)   la   classificazione   della   sostanza   ai   sensi
          dell'allegato   I   della   direttiva   67/548/CEE   e   la
          classificazione   provvisoria   prevista    dalla    stessa
          direttiva,  con l'indicazione  della categoria di pericolo,
          del simbolo  di pericolo  e  delle  frasi tipo    indicanti
          i  rischi e  i consigli di prudenza;
            d)      informazioni  sugli     impieghi  ragionevolmente
          prevedibili della sostanza.
            2.  La  Commissione  stabilisce,  in consultazione    con
          gli   Stati membri,  in quali  casi  si  debba chiedere  ai
          fabbricanti ed  agli importatori delle  sostanze dichiarate
          a norma   del paragrafo    1,  di  comunicare,  nell'ambito
          dell'allegato   III,   informazioni   complementari   sulle
          proprieta'      fisicochimiche,      la   tossicita'      e
          l'ecotossicita'  della    sostanza, sull'esposizione   e su
          altri aspetti  pertinenti ai fini  della   valutazione  dei
          rischi  presentati    dalla   sostanza.   Tuttavia,   fatto
          salvo    l'art.    12, paragrafo   2,   i   fabbricanti   e
          l'importatore non  devono  effettuare  prove  complementari
          sugli animali a questo fine.
            Le    informazioni    specifiche    che    devono  essere
          comunicate    e    la  procedura  da  seguire      per   la
          comunicazione sono  stabilite secondo la procedura prevista
          all'art. 15".
            "Art.  10  (Valutazione    a livello dello Stato   membro
          designato come relatore   dei   rischi    delle    sostanze
          figuranti    negli    elenchi    di  priorita'). -   1. Per
          ciascuna sostanza  figurante negli   elenchi di  priorita',
          e'    designato uno  Stato  membro  responsabile della  sua
          valutazione conformemente  alla procedura prevista all'art.
          15 ed in funzione di un'equa ripartizione dei  compiti  tra
          Stati membri.
            Lo    Stato    membro    designa,    tra  le    autorita'
          competenti   di   cui all'art. 13, il  relatore  per  detta
          sostanza.
            Il  relatore  e'  incaricato  di valutare le informazioni
          trasmesse dal  (dai)    fabbricante(i)  o    dall'  (dagli)
          importatore(i)  a  norma degli articoli 3, 4, 7 e 9  e ogni
          altra   eventuale   informazione   disponibile   e       di
          identificare,    previa   consultazione dei   produttori  o
          degli importatori  interessati, ai  fini della  valutazione
          del  rischio, i casi in  cui sarebbe necessario    chiedere
          ai  suddetti    fabbricanti ed agli    importatori    delle
          sostanze    prioritarie     di     comunicare  informazioni
          complementari e/o di effettuare prove complementari.
            2.    Se    il   relatore  ritiene  necessario   chiedere
          informazioni complementari e/o  prove  complementari,    ne
          informa  la  Commissione.  La decisione   che   impone   ai
          suddetti importatori   o   fabbricanti   una  richiesta  di
          informazioni  complementari  e/o  prove complementari e che
          stabilisce termini per  la risposta e' adottata  secondo la
          procedura all'art. 15.
            3. Il relatore  per una determinata sostanza  prioritaria
          valuta il rischio derivante da tale sostanza per  l'uomo  o
          per l'ambiente.
            Il  relatore  propone,  all'occorrenza, una strategia per
          tali rischi, comprese misure di  controllo e/o programmi di
          sorveglianza. Se tali misure  di  controllo     comprendono
          raccomandazioni     di    limitazione  dell'immissione  sul
          mercato  e  dell'impiego  della    sostanza  in  causa,  il
          relatore    sottopone  un'analisi  dei  vantaggi    e degli
          inconvenienti presentati dalla   sostanza  nonche'    della
          disponibilita'  di sostanze succedanee.
            Il  relatore  trasmette alla Commissione   la valutazione
          dei rischi e la strategia raccomandata.
            4. I   rischi reali o   potenziali  per    l'uomo  e  per
          l'ambiente sono valutati sulla base  dei principi stabiliti
          prima  del    4  giugno 1994, conformemente alla  procedura
          prevista  all'art. 15.  Questi principi sono   regolarmente
          riesaminati   ed  eventualmente   riveduti   in conformita'
          della medesima procedura.
            5.  Se si e' chiesto ai fabbricanti o agli importatori di
          comunicare informazioni  e/o prove  complementari,   questi
          devono,  in    funzione  dell'esigenza  di    limitare  gli
          esperimenti praticati   sui vertebrati,  determinare  anche
          se  le    informazioni necessarie per  la valutazione della
          sostanza siano  disponibili  presso  precedenti fabbricanti
          o importatori   della sostanza   dichiarata    e    possano
          essere    ottenute, eventualmente   dietro rimborso   delle
          spese.    Se  sono    indispensabili  esperimenti,  occorre
          esaminare se le  prove su animali possano essere sostituite
          o limitate ricorrendo ad altri metodi.
            Le    prove    di   laboratorio   che  sono    necessarie
          devono   essere realizzate  rispettando  i  principi  delle
          "buone  prassi  di laboratorio" fissati   dalla   direttiva
          87/13/CEE nonche'    le    disposizioni    della  direttiva
          86/609/CEE".
            "Art.    12 (Obblighi   relativi   alla  comunicazione di
          informazioni complementari ed alle prove complementari).  -
          1. (Omissis).
            2.    Fatte salve   le disposizioni   di cui  all'art. 7,
          paragrafo 2, qualora   vi   siano   validi    motivi    per
          ritenere  che  una  sostanza esistente possa presentare  un
          rischio  grave  per  l'uomo  o    per il suo ambiente,   la
          decisione  di chiedere   al (ai)   fabbricante(i) e    all'
          (agli)  importatore(i)  di  detta  sostanza  di  fornire le
          informazioni di cui dispongono e/o  di  sottoporre    detta
          sostanza a prove e presentare una  relazione in  merito  e'
          adottata   conformemente alla  procedura prevista dall'art.
          15".