La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               ART. 1.

   1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato ad aderire ai
Protocolli   emendativi   delle  Convenzioni  del  1969  e  del  1971
concernenti,  rispettivamente,  la responsabilita' civile per i danni
derivanti   dall'inquinamento   da   idrocarburi,   con  allegato,  e
l'istituzione   di  un  Fondo  internazionale  per  l'indennizzo  dei
medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.