IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 14  marzo  1958,  n.  251,  che  stabilisce,  tra  i
requisiti per l'accesso al profilo di ispettore in prova, un'eta' non
superiore agli anni trenta, elevabile fino  a  trentacinque  in  base
alle disposizioni di legge; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare  l'articolo
3, comma 6, il quale stabilisce che "la  partecipazione  ai  concorsi
indetti da pubbliche amministrazioni non  e'  soggetta  a  limiti  di
eta',  salvo   deroghe   dettate   da   regolamenti   delle   singole
amministrazioni connesse alla natura  del  servizio  o  ad  oggettive
necessita' dell'amministrazione"; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492, sez. I del 15 luglio
1998 relativo al quesito posto dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   in   merito
all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della  legge  n.
127/1997; 
  Vista la circolare n. 9 del 26 agosto  1998  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica
concernente "legge 15 maggio 1997, n. 127,  articolo  3,  comma  6  -
Abolizione dei limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  a  concorsi
pubblici"; 
  Ritenuto necessario fissare un limite massimo di eta' per l'accesso
al profilo di ispettore antincendi in considerazione della  peculiare
natura del servizio e dei requisiti psicofisici stabiliti dal decreto
ministeriale 3 maggio 1993, n. 228; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco il limite massimo  di  eta',  e'
fissato in anni trentacinque con esclusione di qualsiasi elevazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 20 maggio 1999 
                                         Il Ministro: Russo Jervolino 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999 
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 198 
 
    

         Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.    28  dicembre
          1985, n  1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n.  251
          (Modifica degli articoli 9 e 11  della  legge  27  dicembre
          1941, n. 1570, concernente i requisiti  di  ammissione  nei
          ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il
          collocamento a riposo del  personale  statale  dei  servizi
          antincendi) e' il seguente: 
            "Art. 1. - L'art. 9 della  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570, e' sostituito dal seguente: 
            ''L'ammissione nel ruolo  della  carriera  direttiva  dei
          servizi antincendi avviene mediante pubblico  concorso  per
          esami. 
            Gli aspiranti a posti di  ispettore  in  prova,  oltre  a
          possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  devono,
          altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti: 
            diploma  di  laurea  in  ingegneria  conseguita  in   una
          universita' italiana; 
            eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito dal
          bando di concorso per la  presentazione  della  domanda  di
          ammissione, non deve essere superiore agli anni  30,  salve
          le elevazioni previste  dalle  vigenti  disposizioni;  tale
          limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35; 
              avere assolto gli obblighi di leva; 
              statura non inferiore a metri 1,65; 
              piena incondizionata idoneita' fisica. 
            All'accertamento della idoneita'  fisica  procede,  prima
          degli  esami  scritti,  una  commissione  medica,  composta
          dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi, 
          presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro. 
             Il giudizio della commissione medica e' definitivo. 
            I vincitori del concorso sono nominati  con  decreto  del
          Ministro, ispettori in prova  e  comandati  a  frequentare,
          presso le Scuole centrali antincendi, un corso a  carattere
          teoricopratico della durata di sei  mesi,  al  termine  del
          quale,  se  giudicati  idonei,  conseguono  la  nomina   ad
          ispettore  e  sono  iscritti  nel  ruolo   in   base   alla
          graduatoria formata al termine del corso stesso.  Coloro  i
          quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola
          volta, agli esami di riparazione, dopo di  che,  se  ancora
          riconosciuti  non   idonei,   il   Ministro   dichiara   la
          risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In
          tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due 
          mensilita' del trattamento goduto durante il corso. 
            Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad  una
          commissione presieduta  da  un  prefetto  di  1  classe  in
          servizio presso il Ministero dell'interno  e  composta  dal
          comandante delle Scuole centrali antincendi e  dai  docenti
          del corso. 
            Un funzionario amministrativo della  carriera  direttiva,
          in  servizio  presso  la  direzione  generale  dei  servizi
          antincendi, con qualifica di consigliere di 1 e  2  classe,
          esercita la funzione di segretario''". 
            - Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127
          (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo) e' il seguente: 
            "Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di   dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli  impieghi  ).  -  1.  I  dati  relativi  al
          cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
          civile   e   residenza,   attestati   in    documenti    di
          riconoscimento in  corso  di  validita',  hanno  lo  stesso
          valore probatorio dei corrispondenti certificati. E'  fatto
          divieto alle amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi, nel  caso  in  cui  all'atto
          della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
          di  un   documento   di   riconoscimento,   di   richiedere
          certificati  attestanti  stati  o   fatti   contenuti   nel
          documento di riconoscimento esibito.  E',  comunque,  fatta
          salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori  e  gli
          esercenti di pubblici servizi la  facolta'  di  verificare,
          nel  corso  del  procedimento,  la  veridicita'  dei   dati
          contenuti nel documento di identita'. Nel  caso  in  cui  i
          dati  attestati  in  documenti  di  riconoscimento  abbiano
          subito variazioni dalla data di  rilascio  e  ciononostante
          sia stato esibito il documento ai fini del presente  comma,
          si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del  codice
          penale. 
            2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, 
          n. 15, e' sostituito dal seguente: 
            ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          stabiliscono per quali fatti, stati e  qualita'  personali,
          oltre quelli indicati nell'art. 2,  e'  ammessa,  in  luogo
          della   prescritta   documentazione,   una    dichiarazione
          sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi  la
          documentazione      sara'      successivamente      esibita
          dall'interessato, a richiesta  dell'amministrazione,  prima
          che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. 
            Qualora l'interessato non produca la  documentazione  nel
          termine di  quindici  giorni,  o  nel  piu'  ampio  termine
          concesso  dall'amministrazione,  il  provvedimento  non  e'
          emesso''. 
            3. L'art. 3, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            ''1. Le dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente
          all'istanza  e  sono   sottoscritte   dall'interessato   in
          presenza del dipendente addetto''. 
            4. Nei casi in cui le norme di  legge  o  di  regolamenti
          prevedono che in  luogo  della  produzione  di  certificati
          possa essere presentata una dichiarazione  sostitutiva,  la
          mancata accettazione della  stessa  costituisce  violazione
          dei doveri di ufficio. 
            5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993,  n.  29,   di   richiedere   l'autenticazione   della
          sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione   a
          selezioni per l'assunzione nelle pubbliche  amministrazioni
          a qualsiasi titolo. 
            6. La partecipazione ai  concorsi  indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione. 
            7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi  all'eta'
          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
          dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai  concorsi
          pubblici. 
            8. Alla lettera e), del primo comma, dell'art.  12  della
          legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: ''I bandi di concorso  possono  prevedere
          la partecipazione  di  personale  dotato  anche  di  laurea
          diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso
          una percentuale non inferiore al 20  per  cento  dei  posti
          messi a concorso a personale dotato di  laurea  in  scienze
          economiche o statistiche e attuariali''. 
            9. All'art. 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            ''Quando  la  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta' e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di  servizi
          pubblici,   la   sottoscrizione   e'    autenticata,    con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario   incaricato    dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa''. 
            10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo comma dell'art. 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15, nonche' ogni altra disposizione  in  contrasto  con  il
          divieto di cui al comma 5. 
            11.  La  sottoscrizione,  in  presenza   del   dipendente
          addetto,  di  istanze  da  produrre   agli   organi   della
          amministrazione pubblica  ed  ai  gestori  o  esercenti  di
          pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione". -  La
          circolare n. 9 del 26  agosto  1998  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, concernente ''Legge 15 marzo 1997, n.  127,  art.
          3,  comma  6  -  Abolizione  dei  limiti  di  eta'  per  la
          partecipazione a concorsi pubblici'', e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  205  del  3
          settembre 1998. 
            - Il decreto ministeriale 3 maggio 1993,  n.  228,  reca:
          "Regolamento  concernente  i   requisiti   psicofisici   ed
          attitudinali  per  l'accesso  nelle  qualifiche   dell'area
          operativatecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 
            - Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".