IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, che stabilisce, tra i requisiti per l'accesso al profilo di ispettore in prova, un'eta' non superiore agli anni trenta, elevabile fino a trentacinque in base alle disposizioni di legge; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione"; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492, sez. I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997; Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente "legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici"; Ritenuto necessario fissare un limite massimo di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi in considerazione della peculiare natura del servizio e dei requisiti psicofisici stabiliti dal decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il limite massimo di eta', e' fissato in anni trentacinque con esclusione di qualsiasi elevazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 maggio 1999 Il Ministro: Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999 Registro n. 2 Interno, foglio n. 198
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251 (Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi) e' il seguente: "Art. 1. - L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' sostituito dal seguente: ''L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami. Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in ingegneria conseguita in una universita' italiana; eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35; avere assolto gli obblighi di leva; statura non inferiore a metri 1,65; piena incondizionata idoneita' fisica. All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'Ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro. Il giudizio della commissione medica e' definitivo. I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teoricopratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso. Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1 classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso. Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1 e 2 classe, esercita la funzione di segretario''". - Il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi ). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso''. 3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: ''1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto''. 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. 8. Alla lettera e), del primo comma, dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali''. 9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa''. 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione". - La circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, concernente ''Legge 15 marzo 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici'', e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 3 settembre 1998. - Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca: "Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativatecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".