IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge  22   dicembre   1957,   n.  1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 10  dicembre 1975, n.  724, sull'importazione  e la
commercializzazione    all'ingrosso   dei    tabacchi   lavorati    e
modificazioni  alle norme  sul  contrabbando dei  tabacchi esteri,  e
successive modificazioni;
  Vista la  legge 7 marzo 1985,  n. 76, che disciplina  il sistema di
imposizione   fiscale    sui   tabacchi   lavorati,    e   successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente,
tra l'altro, la vigilanza ed il  controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto il  decreto-legge 30  agosto 1993,  n. 331,  convertito dalla
legge   29  ottobre   1993,   n.  427,   concernente,  tra   l'altro,
l'armonizzazione  delle  disposizioni  in   materia  di  imposte  sui
tabacchi lavorati  con quelle recate  da direttive CEE,  e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1998,  n. 283,  istitutivo
dell'Ente  tabacchi italiani  che  svolge le  attivita' produttive  e
commerciali gia' riservate  o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le  attivita' di  interesse generale  gia' affidate  o conferite  per
effetto di disposizione di legge all'amministrazione medesima;
  Considerato che le attivita'  trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione e  vendita  dei  tabacchi
lavorati, devono  essere assoggettate  alla vigilanza e  al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato che  alla medesima vigilanza e  controllo devono essere
assoggettate  le attivita'  di  distribuzione e  vendita di  tabacchi
lavorati che possono essere esercitate  da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli 1, 2  e 3 si provvede con regolamenti  a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il proprio  decreto 22 febbraio 1999, n. 67,  con il quale e'
stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione
ed  il regime  dei  depositi  fiscali e  la  circolazione nonche'  le
attivita' di accertamento e di  controllo delle imposte riguardanti i
tabacchi lavorati;
  Considerato che, per dare  piena attuazione al regolamento adottato
con  proprio  decreto  22  febbraio  1999,  n.  67,  sono  necessarie
complesse  misure, le  quali  richiedono adeguati  tempi tecnici  per
consentire  di  organizzare  le   strutture  ed  i  presidi  deputati
all'attivita'  di controllo  fiscale e  che, pertanto,  e' necessario
differire il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto
decreto;
  Considerato che il differimento  del termine previsto dall'articolo
18, comma  2, del proprio decreto  22 febbraio 1999, n.  67, non crea
vuoti normativi in quanto sia per  l'Ente tabacchi italiani che per i
depositi  fiscali  di altri  soggetti  privati  continuano ad  essere
operanti le norme specifiche  in materia di accertamento, riscossione
e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10690 del 14 maggio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  18  del  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,  n. 67, il primo periodo del
comma 2 e' cosi' sostituito:  "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30
giugno 2000".
  2.  Il presente  regolamento  sara'  sottoposto alla  registrazione
della Corte  dei conti  e pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 1 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
  Atti di Governo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 366
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 11 della legge   25
          maggio 1989, n.  190  (Disposizioni   sulla  revisione  dei
          ruoli   degli  ufficiali, sull'incremento  degli   organici
          e   sull'impiego  della  Guardia  di finanza, nonche' sulla
          durata in carica del comandante  in  seconda  del  Corpo  e
          sulla  vigilanza ed il  controllo in tema di  distribuzione
          e vendita di generi di monopolio):
            "Art.    11. -   1.   L'attivita'   di vigilanza   e   di
          controllo    sulla  fabbricazione,  sul  trasporto,   sulla
          distribuzione  e  sulla vendita dei generi di monopolio  e'
          affidata alla Guardia di  finanza, nel quadro della  tutela
          del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
            2.  Le   modalita' secondo le  quali dovranno svolgersi i
          servizi di cui  al comma  1  sono  determinate con  decreto
          del Ministro  delle finanze,  sentiti il  Comando  generale
          della  Guardia  di finanza   e  l'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato.
            3.    Sono a   carico  dell'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli     di   Stato   tutti   gli      oneri   connessi
          all'addestramento,  all'accasermamento  ed  all'impiego del
          personale per le attivita' di cui  al comma 1. Al  relativo
          onere,   che non potra'  superare per  gli anni 1989,  1990
          e 1991  lire annue   5 miliardi,   si  provvede    mediante
          riduzione  degli stanziamenti dei capitoli  191 e 193 dello
          stato    di  previsione  della spesa   dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato per  i suddetti anni.
            4. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad    apportare
          le relative variazioni di bilancio".
            -  Il  testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio dei Ministri), e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
            a)  l'esecuzione delle   leggi e dei decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali  non  posssono dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  18, comma   2,    del
          decreto    del  Ministro delle   finanze 22  febbraio 1999,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del  22  marzo
          1999:
            "2.    I nuovi  adempimenti derivanti  dalle disposizioni
          di cui  al presente regolamento sono eseguiti entro novanta
          giorni dalla data di entrata  in  vigore  del   regolamento
          medesimo.   I   depositari   gia' autorizzati alla data  di
          entrata in vigore  del presente  regolamento  all'esercizio
          di    deposito  fiscale, integrano, per   completare quella
          prevista  dal  presente regolamento, la documentazione gia'
          in possesso dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
          Stato".
           Nota all'art 1.
            -  Si    riporta il   testo dell'art. 18  del regolamento
          adottato con decreto 22 febbraio 1999, n. 67:
            "Art. 18  (Disposizioni transitorie  e finali).  - 1.  In
          relazione  all'evoluzione  dei     sistemi  informatici   e
          telematici    in  dotazione  ai  depositari  autorizzati  e
          all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  con
          provvedimento   del direttore generale dell'Amministrazione
          medesima  da pubblicarsi  nella Gazzetta   Ufficiale  della
          Repubblica  italiana vengono   determinate e  aggiornate le
          modalita'     tecniche   di   contabilizzazione      e   di
          comunicazione    dei    dati  contabilizzati   dei tabacchi
          lavorati sottoposti ad accisa.
            2.  I nuovi  adempimenti  derivanti dalle    disposizioni
          di  cui  al presente  regolamento  sono  eseguiti  entro il
          30  giugno  2000.   I depositari   gia'   autorizzati  alla
          data    di   entrata in   vigore  del presente  regolamento
          all'esercizio    di  deposito    fiscale,  integrano,   per
          completare        quella     prevista       dal    presente
          regolamento,    la  documentazione    gia'  in     possesso
          dell'Amministrazione autonoma  dei monopoli di Stato.
            3.    Il presente   regolamento   sara'   sottoposto alla
          registrazione della Corte  dei conti  e pubblicato    nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana".