IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di organismi  nocivi ai  vegetali  o ai  prodotti vegetali  e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio 1996,  e successive  modificazioni concernente le  misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana  di organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti
vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Vista  la  decisione della  Commissione  U.E.  n. 98/641/CE  del  4
novembre  1998 recante  modifica  della decisione  93/452/CEE del  15
luglio  1993 che  autorizza gli  Stati membri  a prevedere  deroghe a
determinate disposizioni  della direttiva n.  77/93/CEE sopraindicata
per  quanto  riguarda  i  vegetali dei  generi  Chamaecyparis  Spach,
Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone;
  Considerato che  l'applicazione delle misure  fitosanitarie fissate
dal presente  decreto farebbero  escludere i rischi  fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere   del  Consiglio  di  Stato   n.  18/99  espresso
nell'adunanza dell'8  febbraio 1999 dalla sezione  consultiva per gli
atti normativi;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 5488 del 18 febbraio 1999;
                             A d o t t a
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In deroga a quanto  previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio
1996,  e  successive  modificazioni, possono  essere  introdotti  nel
territorio  della  Repubblica  italiana   i  vegetali  originari  del
Giappone dei generi:
  a) Pinus L. e Chamaecyparis Spach , sino al 31 dicem- bre 2001;
  b) Juniperus L.,  sino al 31 marzo 1999 e  nei periodi compresi tra
il 1 novembre 1999 ed il 31 marzo 2000 nonche' tra il 1 novembre 2000
ed il 31 marzo 2001.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di    legge  modificate. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le  direttive e   le decisioni   comunitarie  vengono
          forniti  gli  estremi    di  pubblicazione   nella Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (GUCE).
 
           Note alle premesse:
            -  La legge  18  giugno  1931, n.  987,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  del 24  agosto 1931,   n. 194,    reca:
          "Disposizioni    per la difesa   delle piante  coltivate  e
          dei  prodotti  agrari dalle  cause nemiche e  sui  relativi
          servizi".
            -    Il  regio    decreto 12   ottobre   1933, n.   1700,
          pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  del   22   dicembre
          1933,   n.   295,  concerne l'approvazione  del regolamento
          per  l'applicazione  della legge  18 giugno 1931,  n.  987,
          recante   disposizioni per la difesa delle piante coltivate
          e  dei prodotti agrari  dalle cause nemiche e  sui relativi
          servizi e successive modificazioni.
            -   Il regio   decreto 2   dicembre    1937,  n.    2504,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre  1938,
          n.  40,  reca:  "Modificazioni al regolamento approvato con
          regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per   l'esecuzione
          della    legge    18  giugno   1931,   n. 987,   contenente
          disposizioni  per la  difesa delle  piante coltivate  e dei
          prodotti  agrari  dalle  cause  nemiche  e   sui   relativi
          servizi".
            -    La  direttiva    77/93/CEE  del   Consiglio del   21
          dicembre  1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n.  26  del
          31 gennaio 1977.
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 536,
          pubblicato nella Gazzetta    Ufficiale  della    Repubblica
          italiana    n. 7   dell'11 gennaio 1993,  reca: "Attuazione
          della direttiva   91/683/CEE concernente   le  misure    di
          protezione   contro  l'introduzione negli  Stati membri  di
          organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".
            -   Il    decreto   ministeriale   31   gennaio     1996,
          pubblicato   nel supplemento ordinario n. 33  alla Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del  19  febbraio
          1996,    riguarda    le   misure   di   protezione   contro
          l'introduzione  negli Stati  membri  di   organismi  nocivi
          ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
            -  Il    decreto  legislativo  4    giugno  1997, n. 143,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 129 del 5 giugno 1997 reca:  "Conferimento alle
          regioni  delle   funzioni amministrative  in materia     di
          agricoltura     e      pesca       e       riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale".
            -  La  decisione    98/641/CE  della  Commissione  del  4
          novembre 1998 e' pubblicata nella GUCE serie  L  n.  304/36
          del 14 novembre 1998.
            -  Il    testo dei commi  3 e 4 dell'art.  17 della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            -    Il    decreto   ministeriale   31   gennaio    1996,
          pubblicato  nel supplemento ordinario n. 33  alla  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio
          1996,   riguarda   le   misure   di    protezione    contro
          l'introduzione    negli Stati  membri  di  organismi nocivi
          ai vegetali ed ai prodotti vegetali.