IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attivita' da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilita' e continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica: all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7".