IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58, e, in
particolare,  l'articolo  66,  il quale prevede anche che il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Banca  d'Italia  e  la  Consob,  disciplina  e  autorizza  i  mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in
deroga  alle  disposizioni  del capo I, del titolo I, della parte III
dello stesso decreto legislativo;
  Visti  inoltre gli articoli 62, 63, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80,
90, 190 e 195 del citato decreto legislativo;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le
societa' e la borsa (Consob);
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
dalla  sezione  consultiva  per gli atti normativi del Governo del 25
gennaio 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 204744 del 17 marzo 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Regolamento del mercato

  1.  L'organizzazione  e  la  gestione  dei mercati all'ingrosso dei
titoli  di  Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti
deliberati  dall'assemblea  ordinaria  delle  rispettive  societa' di
gestione;   i   regolamenti   possono   attribuire  al  consiglio  di
amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione.
  I regolamenti disciplinano in ogni caso:
  a)  le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle
negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai
livelli di operativita';
  b)   le   condizioni  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
negoziazioni  anche  con  riferimento  alle  modalita' tecniche ed al
numero   minimo  di  partecipanti  e  gli  eventuali  obblighi  degli
operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori
inadempienti;
  c)    le    caratteristiche    organizzative,    i    livelli    di
patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
  d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in
via  continuativa  offerte  di  acquisto  e  di  vendita  di  titoli,
differenziati  per  caratteristiche, mantenere condizioni competitive
di prezzo e svolgere scambi significativi;
  e)  i  titoli  e  i  contratti  ammessi,  nonche'  i criteri per la
determinazione  dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno
essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
61, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  f)  le  condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione
dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
  g)  le  modalita'  di  accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi,  nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di
prezzi e quantita' negoziate.
  2.  I  regolamenti  di  cui  al  precedente  comma  e  le eventuali
successive  modificazioni  ai  medesimi sono approvate, entro novanta
giorni,  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  sentita  la  Banca d'Italia e la Consob, verificandone la
conformita'  al  presente  regolamento  e alla disciplina comunitaria
nonche'   l'idoneita'  ad  assicurare  l'efficienza  complessiva  del
mercato,  un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento
degli scambi.
  3.   Per  la  pubblicita'  dei  regolamenti  vengono  osservate  le
disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo    dell'art. 66 del decreto legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.  66  (Mercati all'ingrosso  di  titoli  di  Stato).
          -  1.   Il Ministro del   tesoro, del  bilancio  e    della
          programmazione economica, anche in deroga alle disposizioni
          del  presente capo, sentite la Banca d'Italia e la  Consob,
          disciplina e autorizza  i mercati all'ingrosso di titoli di
          Stato e ne approva i regolamenti.
            2.  La Banca  d'Italia  e' ammessa   alle    negoziazioni
          sui    mercati  all'ingrosso   di   titoli   di   Stato. Il
          Ministero   del    tesoro,    del  bilancio      e    della
          programmazione       economica      e'    ammesso      alle
          negoziazioni  sui  mercati   all'ingrosso   di titoli    di
          Stato    e   vi partecipa comunicando  preventivamente alla
          Banca d'Italia  i tempi e le modalita' degli    interventi.
          Per  motivate  ragioni    di tutela della stabilita'  della
          moneta,  la Banca  d'Italia entro   ventiquattro ore  dalla
          comunicazione   puo'   chiedere     il  differimento  degli
          interventi  o   diverse   modalita'   di   attuazione.   Le
          disposizioni   emanate  ai  sensi  del  comma    1  possono
          prevedere  l'ammissione    alle  negoziazioni    anche   di
          soggetti     diversi     dagli    intermediari  autorizzati
          all'attivita'  di negoziazione".
            - Il testo degli  articoli 62, 63, 69, 70, 71, 72,    75,
          76,  77,  80,  90,  190  e    195  del  sopracitato decreto
          legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.      62   (Regolamento     del  mercato).     -  1.
          L'organizzazione  e    la  gestione  del     mercato   sono
          disciplinate  da    un regolamento deliberato all'assemblea
          ordinaria  della societa'   di gestione,    il  regolamento
          puo'  attribuire al consiglio di  amministrazione il potere
          di dettare disposizioni di attuazione.
             2. Il regolamento determina in ogni caso:
            a) le condizioni    e  le  modalita'  di  ammissione,  di
          esclusione  e  di sospensione   degli   operatori  e  degli
          strumenti  finanziari  dalle negoziazioni;
            b)   le   condizioni     e   le   modalita'   per      lo
          svolgimento    delle  negoziazioni    e    gli    eventuali
          obblighi  degli  operatori  e  degli emittenti;
            c)   le modalita'   di  accertamento,    pubblicazione  e
          diffusione dei prezzi;
            d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche'
          i  criteri  per  la  determinazione dei quantitativi minimi
          negoziabili.
            3. La Consob   detta  disposizioni  per  assicurare    la
          pubblicita' del regolamento del mercato".
            "Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati). - 1.
          La  Consob  autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati
          quando:
            a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2,
          3, 4 e 5;
            b)  il   regolamento  del  mercato  e'    conforme   alla
          disciplina  comunitaria  ed    e' idoneo ad   assicurare la
          trasparenza  del mercato, l'ordinato  svolgimento     delle
          negoziazioni   e  la   tutela  degli investitori.
            2.  La  Consob  iscrive  i    mercati regolamentati in un
          elenco,   curando    l'adempimento    delle    disposizioni
          comunitarie  in  materia,  e  approva  le modificazioni del
          regolamento del mercato.
            3. I provvedimenti  previsti  dai  commi    1  e  2  sono
          adottati,  sentita la   Banca   d'Italia,  per  i   mercati
          nei    quali      sono     negoziati  all'ingrosso   titoli
          obbligazionari  privati  e pubblici,  diversi dai titoli di
          Stato,  nonche' per i mercati nei quali  sono negoziati gli
          strumenti previsti dall'art. 1, comma  2, lettera d), e gli
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi  di
          interesse e valute.
            4.  La Banca   d'Italia e' ammessa alle negoziazioni  sui
          mercati dei contratti uniformi  a  termine  sui  titoli  di
          Stato".
            "Art.    69     (Compensazione   e   liquidazione   delle
          operazioni  su strumenti finanziari non derivati). -  1. la
          Banca d'Italia, d'intesa con  la   Consob,  disciplina   il
          funzionamento   del     servizio   di  compensazione  e  di
          liquidazione,  nonche' del servizio di liquidazione su base
          lorda,  delle  operazioni  aventi   a   oggetto   strumenti
          finanziari non  derivati,  inclusi  le  modalita' di  tempo
          e    gli    adempimenti preliminari e   complementari. Tale
          disciplina  puo'  prevedere     che   il   servizio      di
          compensazione   e   di   liquidazione   e  il  servizio  di
          liquidazione  su base lorda, esclusa la fase di regolamento
          finale del contante,   siano   gestiti da   una    societa'
          autorizzata  dalla    Banca  d'Italia,  d'intesa    con  la
          Consob. Per  il trasferimento  dei titoli nominativi, anche
          diversi   da  quelli  azionari,  la    girata  puo'  essere
          eseguita e completata  ai sensi dell'art. 15, commi 1  e 3,
          del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
            2.  La   Banca d'Italia,   d'intesa con  la Consob,  puo'
          disciplinare l'istituzione e  il funzionamento  di  sistemi
          finalizzati   a   garantire  il    buon       fine    della
          compensazione  e    della  liquidazione   delle  operazioni
          indicate     nel  comma  1,  anche   emanando  disposizioni
          concernenti la costituzione e   l'amministrazione di  fondi
          di   garanzia   alimentati  da  versamenti  effettuati  dai
          partecipanti.
            3. Ai fondi di garanzia previsti  dal comma 2 si  applica
          l'art. 68, comma 2".
            "Art. 70  (Compensazione e  garanzia delle operazioni  su
          strumenti  finanziari  derivati).  -  1. La Banca d'Italia,
          d'intesa con la Consob, puo' disciplinare il  funzionamento
          di  sistemi  di    compensazione  e  di  garanzia     delle
          operazioni    aventi  a    oggetto   strumenti   finanziari
          derivati,  prevedendo  l'obbligo  dei    partecipanti    al
          sistema    di  effettuare    versamenti    di  margini   di
          garanzia.  Detti margini  non possono   essere    distratti
          dalla  destinazione    prevista    ne'   essere soggetti ad
          azioni esecutive o  conservative da parte    dei  creditori
          del singolo partecipante.
            2.    Gli organismi   che gestiscono  i sistemi  indicati
          nel  comma 1 assumono in proprio le posizioni  contrattuali
          da regolare".
            "Art. 71 (Definitivita' del  regolamento delle operazioni
          aventi   ad   oggetto   strumenti   finanziari).  -  1.  La
          compensazione, la liquidazione e    la    garanzia    delle
          operazioni  effettuate    con    l'intervento   dei sistemi
          disciplinati  ai  sensi  degli    articoli  69  e  70  sono
          definitive  e    non      possono    essere      dichiarate
          inefficaci,    con   riferimento all'effetto    retroattivo
          dell'apertura     di   procedure  concorsuali, neppure  nel
          caso in  cui  i   partecipanti siano   assoggettati    alle
          procedure medesime".
            "Art.      72   (Disciplina     delle   insolvenze     di
          mercato).   -  1.  L'insolvenza di  mercato dei    soggetti
          ammessi  alle   negoziazioni nei mercati  regolamentati   e
          dei  partecipanti  ai    servizi  indicati nell'art.  69  e
          ai  sistemi  previsti  dall'art.  70    e' dichiarata dalla
          Consob.  La   dichiarazione  di   insolvenza  di    mercato
          determina    l'immediata    liquidazione    dei   contratti
          dell'insolvente.
            2.   La   Consob, d'intesa   con   la    Banca  d'Italia,
          stabilisce    con regolamento  i  casi di  inadempimento  e
          le   altre ipotesi   in   cui  sussiste    l'insolvenza  di
          mercato  nonche'   le relative  modalita' di accertamento e
          di liquidazione.
            3.   La  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato  e'
          effettuata da uno o   piu'    commissari  nominati    dalla
          Consob,    d'intesa con   la   Banca d'Italia. L'indennita'
          spettante ai commissari e'  determinata dalla Consob ed  e'
          posta a carico  delle societa' di gestione  dei mercati nei
          quali  l'insolvente ha operato,  in base ai criteri   dalla
          stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
            4.   I  commissari  hanno  il  potere di  compiere  tutti
          gli  atti necessari  alla   liquidazione   dell'insolvenza,
          compreso    quello   di richiedere informazioni ai soggetti
          operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
            5.  Alla  chiusura  della   procedura   di   liquidazione
          dell'insolvenza,   i   commissari  rilasciano  agli  aventi
          diritto,   per  i  crediti  residui,  un  certificato    di
          credito,    comprensivo     delle   spese   sostenute   dal
          creditore  stesso, che  costituisce  titolo  esecutivo  nei
          confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del
          codice di procedura civile.
            6.  Alla  liquidazione  delle  insolvenze   di mercato si
          applica l'art.  71".
            "Art.  75  (Provvedimenti    straordinari  a  tutela  del
          mercato  e  crisi della   societa' di   gestione). -  1. In
          caso di   gravi irregolarita' nella  gestione  dei  mercati
          ovvero nell'amministrazione della societa' di  gestione   e
          comunque    quando     lo   richiede   la    tutela   degli
          investitori,  il   Ministero  del   tesoro,  del   bilancio
          e    della programmazione   economica,  su  proposta  della
          Consob,    dispone    lo  scioglimento     degli     organi
          amministrativi      e    di   controllo   della societa' di
          gestione. I  poteri dei disciolti    organi  amministrativi
          sono   attribuiti  a   un  commissario   nominato  con   il
          medesimo  provvedimento,  che li esercita, sulla base delle
          direttive e sotto il controllo  della  Consob,  sino   alla
          ricostituzione   degli   organi.  L'indennita' spettante al
          commissario  e' determinata con decreto del Ministero ed e'
          a carico della  societa'  di  gestione.    Per  quanto  non
          previsto  dal  presente    comma, si applicano gli articoli
          70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e  8,
          e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob
          i poteri della Banca d'Italia.
            2.  Nel caso  in cui le irregolarita' indicate nel  comma
          1 siano di eccezionale gravita'  il Ministero del   tesoro,
          del  bilancio    e  della  programmazione    economica,  su
          proposta della   Consob, puo'    revocare  l'autorizzazione
          prevista dall'art. 63.
            3.    Entro  trenta    giorni  dalla    comunicazione del
          provvedimento  di  revoca      dell'autorizzazione      gli
          amministratori   o   il  commissario convocano  l'assemblea
          per  modificare l'oggetto  sociale ovvero   per  deliberare
          la  liquidazione volontaria  della societa'. Qualora non si
          provveda  alla  convocazione  entro  detto  termine  ovvero
          l'assemblea  non deliberi   entro   tre  mesi   dalla  data
          della   comunicazione  del provvedimento   di revoca,    il
          Ministero      del   tesoro,     del  bilancio     e  della
          programmazione   economica,   su   proposta  della  Consob,
          puo' disporre   lo    scioglimento  della    societa'    di
          gestione  nominando    i  liquidatori.  Si    applicano  le
          disposizioni sulla  liquidazione delle societa' per azioni,
          a  eccezione    di  quelle  concernenti   la   revoca   dei
          liquidatori.
            4.    Nei casi   previsti dai   commi  1 e  2, la  Consob
          promuove    gli  accordi  necessari  ad  assicurare      la
          continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il
          trasferimento  temporaneo  della  gestione del mercato   ad
          altra  societa',  previo consenso   di   quest'ultima.   Il
          trasferimento  definitivo della  gestione del  mercato puo'
          avvenire  anche  in deroga alle disposizioni del titolo II,
          capo VI, della legge fallimentare.
            5. Le proposte   previste  dai  precedenti  commi    sono
          formulate dalla Consob,  sentita la  Banca d'Italia  per le
          societa'  di  gestione di mercati nei  quali sono negoziati
          all'ingrosso  titoli obbligazionari privati    e  pubblici,
          diversi  dai   titoli   di Stato,  nonche' per  le societa'
          di  gestione  di  mercati  nei  quali  sono  negoziati  gli
          strumenti previsti dall'art. 1, comma  2, lettera d), e gli
          strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi  di
          interesse e valute.
            6.    Le    iniziative    per   la     dichiarazione   di
          fallimento  o  per l'ammissione    alle   procedure      di
          concordato     preventivo   o amministrazione controllata e
          i   relativi provvedimenti del  tribunale  sono  comunicati
          entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere".
            "Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di
          Stato). - 1. Ferme  restando le competenze  della Consob ai
          sensi    del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui
          mercati all'ingrosso dei titoli di Stato,  avendo  riguardo
          all'efficienza  complessiva  del    mercato  e all'ordinato
          svolgimento  delle  negoziazioni. Essa   si   avvale    dei
          poteri previsti dall'art. 74.
            2.  La  Banca d'Italia vigila  sulle societa' di gestione
          dei mercati all'ingrosso dei titoli  di Stato,  avvalendosi
          a tal  fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2.
            3.  Si    applica l'art. 75. I   poteri e le attribuzioni
          della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia".
            "Art. 77 (Vigilanza sui sistemi    di  compensazione,  di
          liquidzione  e di garanzia). -  1. La vigilanza sui sistemi
          indicati negli articoli 68,   69, comma   2,   e 70,    sui
          soggetti  che   li   gestiscono e   sulla societa' indicata
          nell'art. 69, comma  1, e' esercitata  dalla Banca d'Italia
          e  dalla Consob. A   tal fine la   Banca  d'Italia  e    la
          Consob  possono  richiedere ai  gestori  dei sistemi,  alla
          societa' e  agli operatori dati e notizie in   ordine  alla
          compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare
          ispezioni.
            2. In  caso di necessita'  e urgenza,  la Banca d'Italia,
          adotta  i  provvedimenti    idonei    a    consentire    la
          tempestiva     chiusura     della  liquidazione,      anche
          sostituendosi    ai   gestori dei   sistemi  e  dei servizi
          indicati negli articoli 69 e 70".
            "Art.     80  (Attivita'   di   gestione   accentrata  di
          strumenti finanziari).   - 1.   L'attivita'  di    gestione
          accentrata    di  strumenti  finanziari  ha    carattere di
          impresa   ed e' esercitata nella   forma  di  societa'  per
          azioni, anche senza fine di lucro.
            2.  Le  societa'  di getione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo la prestazione   del    servizio   di    gestione
          accentrata      di    strumenti  finanziari,   ivi compresi
          quelli dematerializzati  in attuazione  di quanto  disposto
          dall'art.  10 della  legge 17 dicembre 1997,  n. 433.  Esse
          possono svolgere attivita' connesse e strumentali.
            3.  La   Consob,   d'intesa   con la   Banca    d'Italia,
          determina     con  regolamento  il  capitale  minimo  della
          societa' e le attivita' connesse e strumentali.
            4.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica,   sentite la   Banca  d'Italia e
          la  Consob, determina  con regolamento   i   requisiti   di
          onorabilita'    e    professionalita'    dei soggetti   che
          svolgono   funzioni   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo  nella  societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e
          3.
            5.  Il regolamento  previsto dal  comma 4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
            6.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione  economica,    con  regolamento     adottato
          sentite    la  Consob   e la   Banca d'Italia, determina  i
          requisiti di onorabilita'   dei partecipanti  al  capitale,
          individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
            7.   Gli  acquisti  e  le    cessioni  di  partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6,  effettuati direttamente  o
          indirettamente,    anche  per  il  tramite    di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o   per  interposta
          persona,   devono essere comunicati entro  ventiquattro ore
          dal   soggetto acquirente    alla    Consob,  alla    Banca
          d'Italia  e    alla societa'   di gestione  unitamente alla
          documentazione attestante    il  possesso  da  parte  degli
          acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
            8.  In  assenza    dei  requisiti  o  in mancanza   della
          comunicazione non puo'  essere  esercitato il  diritto   di
          voto   inerente     alle    azioni  eccedenti  la    soglia
          determinata   ai  sensi    del  comma    6.  In    caso  di
          inosservanza  del  divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e
          6.
            9. La Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  autorizza
          la  societa' all'esercizio   dell'attivita'   di   gestione
          accentrata  di   strumenti finanziari quando  sussistono  i
          requisiti  previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e  il sistema di
          gestione accentrata sia conforme   al regolamento  previsto
          dall'art. 81, comma 1.
            10.    Alle    societa'   di    gestione   accentrata  si
          applicano  le disposizioni  della parte  IV, titolo    III,
          capo  II,  sezione VI,  a eccezione degli articoli 157, 158
          e 165".
            "Art.  90  (Gestione accentrata  dei  titoli  di  Stato).
          -  1.   Il Ministro del   tesoro, del    bilancio  e  della
          programmazione  economica disciplina   con   regolamento la
          gestione  accentrata  dei titoli   di Stato,   indicando  i
          criteri  per    il    suo  svolgimento    e  il    soggetto
          responsabile. Si    applicano  le    disposizioni  previste
          dagli  articoli  81, commi 2 e  3, e 84, comma 1, e,  nelle
          ipotesi previste dall'art.  85, comma 1, gli articoli da 85
          a 88".
            "Art.  190 (Altre   sanzioni   amministrative  pecuniarie
          in tema  di disciplina  degli intermediari  e dei  mecati).
          -   1. I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
          o di direzione e i dipendenti di societa' o enti,  i  quali
          non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,
          commi   2 e 3; 8, comma 1; 9; 10;  12; 13, comma 2; 21; 22;
          23; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e  4;  28,  comma  3;  30,
          commi  3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36,
          commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37, 38, commi 3 e  4; 39, commi  1  e
          2; 40, commi 1;  41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e
          8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni
          generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla
          Consob   in base  ai  medesimi  articoli,  sono puniti  con
          la sanzione  amministrativa   pecuniaria   da    lire    un
          milione  a  lire cinquanta milioni.
             2. La stessa sanzione si applica:
            a)     ai     soggetti  che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione   o   di direzione e  ai  dipendneti  delle
          societa' di gestione del mercato, nel caso  di inosservanza
          delle    disposizioni previste   dal   capo I  del titolo I
          della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
            b)    ai    soggetti  che    svolgono     funzioni     di
          amministrazione    o    di  direzione e ai dipendenti delle
          societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
          delle  disposizioni  previste dal titolo II della parte III
          e di quelle emanate in base ad esse;
            c) agli organizzatori, agli emittenti e  agli  operatori,
          nel  caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli
          articoli 78 e 79;
            d) ai soggetti  che gestiscono sistemi  indicati    negli
          articoli  68,  69, comma  2, e 70  o che svolgono  funzioni
          di amministrazione  o di direzione della societa'  indicate
          nell'art.    69,  comma  1,  nel caso di inosservanza delle
          disposizioni previste dagli   articoli 68,  69,  70  e  77,
          comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
            3.  Le sanzioni  previste dai  commi 1  e 2  si applicano
          anche  ai  soggetti  che   svolgono funzioni di   controllo
          nelle societa'  o negli enti ivi indicati,  i quali abbiano
          violato  le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non
          abbiano  vigilato,  in  conformita' dei doveri inerenti  al
          loro  ufficio,  affinche' le   disposizioni   stesse    non
          fossero  da  altri   violate. La stessa sanzione si applica
          nel   caso   di   violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'art. 8, commi da 2 a 6.
            4. Alle   sanzioni amministrative    pecuniarie  previste
          dal  presente  articolo  non   si applica l'art. 16   della
          legge 24 novembre  1981, n.  689".
            "Art.   195 (Procedura    sanzionatoria).  -    1.  Salvo
          quanto   previsto   dall'art.      196,     le     sanzioni
          amministrative    previste    nel    presente  titolo  sono
          applicate  dal Ministero   del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica con   decreto    motivato,    su
          proposta    della Banca d'Italia o della Consob, secondo le
          rispettive competenze.
            2.   La Banca   d'italia o    la  Consob    formulano  la
          proposta,   previa   contestazione   degli   addebiti  agli
          interessati  e   valutate   le   deduzioni   degli   stessi
          presentate  entro    trenta giorni,   in base  al complesso
          delle informazioni raccolte.
            3.   Il decreto   di applicazione   delle  sanzioni    e'
          pubblicato    per estratto   sul bollettino   della   Banca
          d'Italia  o  della Consob.   Il Ministero del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, su  richiesta
          dell'autorita'   proponente, tenuto   conto della    natura
          della   violazione   e  degli  interessi  coinvolti,   puo'
          stabilire  modalita'  ulteriori  per  dare  pubblicita'  al
          provvedimento,   ponendo   le   relative   spese  a  carico
          dell'autore della violazione.
            4.  Contro  il   provvedimento   di applicazione    delle
          sanzioni    e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
          luogo in cui ha sede la societa' o  l'ente cui   appartiene
          l'autore  della    violazione ovvero, nei casi in  cui tale
          criterio  non  sia  applicabile,    nel  luogo  in  cui  la
          violazione  e'  stata  commessa.  L'opposizione deve essere
          notificata al  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e
          della   programmazione economica  e  all'autorita'  che  ha
          proposto   l'applicazione    della  sanzione  entro  trenta
          giorni  dalla comunicazione del provvedimento e deve essere
          depositata  presso    la cancelleria della  corte d'appello
          entro trenta giorni dalla notifica.
            5.  L'opposizione    non  sospende     l'esecuzione   del
          provvedimento.  La corte  d'appello,  se  ricorrono   gravi
          motivi,   puo'    disporre    la  sospensione  con  decreto
          motivato.
            6.  La  corte  d'appello,  su  istanza  delle parti, puo'
          fissare termini per   la   presentazione di    memorie    e
          documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
          delle parti.
            7.  La  corte  d'appello   decide   sull'opposizione   in
          camera    di  consiglio, sentito il pubblico ministero, con
          decreto motivato.
            8. Copia    del  decreto  e'    trasmessa  a  cura  della
          cancelleria  della corte   d'appello   al   Ministero   del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica
          e   all'autorita' proponente  ai fini  della pubblicazione,
          per estratto, nel bollettino di quest'ultima.
            9.  Le    societa' e gli enti   ai quali appartengono gli
          autori delle violazioni    rispondono,  in    solido    con
          questi,    del pagamento   della sanzione e  delle spese di
          pubblicita' previste dal   secondo periodo del  comma  3  e
          sono  tenuti   ad esercitare il diritto di regresso verso i
          responsabili".
            - Il testo  dell'art. 17, commi 3, 24, della    legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti  di cui al comma 1, ed    i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,   che  devono   recare
          la   denominazione  di "regolamento", sono  adottati previo
          parere del Consiglio   di Stato, sottoposti al    visto  ed
          alla  registrazione  della   Corte dei   conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            - Il testo   dell'art. 61 del  decreto  legislativo    24
          febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.      61  (Mercati    regolamentati    di  strumenti
          finanziari).  -    1.    L'attivita'  di  organizzazione  e
          gestione  di mercati regolamentati di strumenti  finanziari
          ha  carattere di  impresa ed   e' esercitata   da  societa'
          per  azioni,  anche  senza  scopo  di  lucro  (societa'  di
          gestione).
             2. La Consob determina con regolamento:
               a) il capitale minimo delle societa' di gestione;
            b)  le  attivita'  connesse  e  strumentali  a  quelle di
          organizzazione e gestione  dei mercati  che possono  essere
          svolte  dalle societa'  di gestione.
            3.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione economica, sentita  la Consob, determina con
          regolamento  i requisiti di onorabilita' e professionalita'
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  nelle  societa'  di gestione.   Si
          applica   l'art. 13, comma   2. In  caso    di  inerzia  la
          decadenza e' pronunciata dalla Consob.
            4.   Il regolamento  previsto dal  comma 3  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 3.
            5.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione economica, sentita  la Consob, determina con
          regolamento i requisiti di  onorabilita'  dei  partecipanti
          al  capitale,  individuando  la  soglia partecipativa a tal
          fine rilevante.
            6.  Gli acquisti   e le cessioni di partecipazioni  nelle
          societa'  di  gestione,     effettuati  direttamente      o
          indirettamente,    anche  per    il tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o   per  interposta
          persona,  devono essere  comunicati dal soggetto acquirente
          entro  ventiquattro  ore alla  Consob  e  alla societa'  di
          gestione unitamente  alla  documentazione  attestante    il
          possesso   da   parte   degli   acquirenti   dei  requisiti
          individuati ai sensi del comma 5.
            7. In assenza    dei  requisiti  o  in  mancanza    della
          comunicazione  non puo'  essere  esercitato il  diritto  di
          voto inerente  alle  azioni eccedenti la soglia individuata
          ai sensi del comma 5.
            8. In  caso di  inosservanza del  divieto previsto    dal
          comma  7 si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
          essere   proposta  anche  dalla  Consob  entro  il  termine
          previsto dall'art. 14, comma 6.
            9.  Alle    societa'  di    gestione  si    applicano  le
          disposizioni  della  parte   IV,   titolo III,   capo   II,
          sezione  VI, ad  eccezione  degli articoli 157, 158 e 165.
            10. Il  Ministro del   tesoro, del   bilancio  e    della
          programmazione  economica,   sentite  la Banca  d'Italia  e
          la  Consob,    individua    le  caratteristiche       delle
          negoziazioni   all'ingrosso    di   strumenti finanziari ai
          fini dell'applicazione   delle  disposizioni  del  presente
          decreto".
            -  Per    il  testo  dell'art. 62,   comma 3, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.