IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari; Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione; Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, nonche' ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi; Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.; Sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali; Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione dei parametri obiettivi per le province 1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti: a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali; c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I; d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, inferiore al 9 per cento delle entrate correnti di cui alla lettera b); g) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici; h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214, s.o.) recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; "Art. 45. Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie. - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. 3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, e' esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria, dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti. 4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonche' quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento. c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente." Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente: "Art. 37. (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio) - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.".