IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 45,  comma 1, del decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.   504,  come   modificato  dall'articolo  19   del  decreto
legislativo 15 settembre  1997, n. 342, il quale prevede  che sono da
considerarsi  in  condizioni  strutturalmente  deficitarie  gli  enti
locali  che  presentano  gravi  ed  incontrovertibili  condizioni  di
squilibrio,  rilevabili  da  una  apposita tabella,  da  allegare  al
certificato  sul  rendiconto  della  gestione,  contenente  parametri
obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
  Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992 il quale prevede  che con decreto del Ministro dell'interno,
sentita  la Conferenza  Statocitta' ed  autonomie locali,  da emanare
entro  settembre  e  da  pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati
con riferimento ad  un calcolo di normalita' dei  dati dei rendiconti
dell'ultimo  triennio  disponibile,  nonche'   le  modalita'  per  la
compilazione della tabella da  allegare al certificato sul rendiconto
della gestione;
  Considerato che,  ai sensi  dei commi  3 e  4 dell'articolo  45 del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  gli  enti  strutturalmente
deficitari  sono  soggetti  al  controllo  centrale  sulle  dotazioni
organiche  e sulle  assunzioni  del personale,  nonche' ai  controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
  Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
  Sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
  Visto  il parere  espresso dalla  sezione consultiva  per gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998;
  Vista la  comunicazione effettuata al Presidente  del Consiglio dei
Ministri ai  sensi dell'articolo 17,  comma 3, della legge  23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Definizione dei parametri obiettivi per le province
  1. I parametri  obiettivi da considerare per  il triennio 1998/2000
ai fini  dell'accertamento per le  province della condizione  di ente
locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
  a)  disavanzo di  amministrazione  complessivo superiore  al 5  per
cento delle  spese desumibili  dai titoli  I e  III della  spesa, con
esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
  b) residui attivi  di fine esercizio provenienti  dalla gestione di
competenza  superiori  al  15   per  cento  delle  entrate  correnti,
desumibili dai  titoli I, II  e III;  nel computo dei  residui attivi
sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
  c) residui passivi di fine  esercizio provenienti dalla gestione di
competenza delle  spese correnti, desumibili dal  titolo I, superiori
al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
  d) esistenza  di procedimenti  di esecuzione forzata  nei confronti
dell'ente per i  quali non sia stata  proposta opposizione giudiziale
nelle forme consentite dalla legge;
  e)  presenza  di  debiti   fuori  bilancio  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per
i   quali  non   siano  state   reperite  le   necessarie  fonti   di
finanziamento;
  f) volume complessivo delle  entrate proprie, desumibili dai titoli
I e III, inferiore al 9 per  cento delle entrate correnti di cui alla
lettera b);
  g) volume  complessivo delle  spese per  il personale,  a qualunque
titolo in  servizio, superiore al  45 per cento delle  spese correnti
desumibili  dal  titolo  I;  non concorrono  al  calcolo  del  volume
complessivo delle spese di personale  quelle finanziate con entrate a
specifica  destinazione  da  parte  della regione  o  di  altri  enti
pubblici;
  h) importo complessivo degli  interessi passivi sui mutui superiore
al 13 per cento delle entrate  correnti desumibili dai titoli I, II e
III.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400 (in Gazzetta Ufficiale, 12   settembre
          1988,  n.  214, s.o.) recante disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento  della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.".
            -  Si riporta   il testo   dei commi   1, 2,    3  e    4
          dell'art.   45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504. Adeguamento delle norme  in    materia  di    ritardi,
          rinvii   e dispense  relativi al  servizio di leva, a norma
          dell'art. 1, comma 106, della legge  23 dicembre  1996,  n.
          662;
            "Art.  45.  Controlli centrali  per gli  enti locali  con
          situazioni strutturalmente  deficitarie.  -  1.    Sono  da
          considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie  gli
          enti  locali  che    presentano  gravi ed incontrovertibili
          condizioni   di  squilibrio,  rilevabili   da  una apposita
          tabella, da  allegare al  certificato sul  rendiconto della
          gestione, contenente  parametri obiettivi  dei quali almeno
          la meta' presentino valori  deficitari. Il  certificato  e'
          quello     relativo  al  rendiconto  della    gestione  del
          penultimo esercizio  precedente quello di riferimento.
            2.  Con decreto  del Ministro  dell'interno, sentita   la
          Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie    locali,  ai sensi
          dell'art. 9,  comma 6, del decreto  legislativo  28  agosto
          1997,   n.   281,   da   emanare    entro  settembre  e  da
          pubblicare  nella   Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il
          triennio    successivo    i       parametri      obiettivi,
          determinati  con riferimento  ad un  calcolo  di normalita'
          dei      dati  dei     rendiconti  dell'ultimo     triennio
          disponibile,  nonche'   le  modalita'  per  la compilazione
          della tabella di cui al comma 1.
            3.  Il  controllo  centrale   sulle  dotazioni  organiche
          e   sulle assunzioni   di      personale    degli      enti
          dissestati    e    degli  enti strutturalmente  deficitari,
          individuati   ai   sensi del   comma  1,    e'  esercitato,
          prioritariamente     in   relazione  alla   verifica  sulla
          compatibilita'    finanziaria,    dalla    commissione   di
          ricerca    per   la finanza locale, di cui all'art. 92  del
          decreto legislativo n.  77  del  1995,    e      successive
          modifiche   ed  integrazioni,   ora  denominata commissione
          per  la finanza  e gli organici  degli enti   locali.  Sono
          abrogati    gli articoli  328 del  testo unico  della legge
          comunale e provinciale, approvato con regio decreto del   3
          marzo  1934,  n.  383,  e  successive modifiche, il comma 7
          dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          504,   e  tutte    le  altre  norme  in  contrasto  con  le
          disposizioni  del presente   comma.   Con regolamento    da
          adottarsi   ai sensi dell'art. 17,  comma 1, della legge 23
          agosto   1988, n. 400, si  provvede  a    rideterminare  la
          composizione   ed   il      funzionamento   della  predetta
          commissione in  relazione  agli ulteriori  compiti ad  essa
          attribuiti.
            4.  Gli  enti  locali    in  condizioni   strutturalmente
          deficitarie,  come individuati al  comma 1, nonche'  quelli
          che non hanno  approvato nei termini di legge il rendiconto
          della gestione o non  hanno  prodotto  il  certificato  sul
          rendiconto  della  gestione  con    l'annessa  tabella  dei
          parametri,  sono  soggetti  ai    controlli   centrali   in
          materia  di copertura  del costo  di  alcuni servizi.  Tali
          controlli    verificano mediante un'apposita certificazione
          che:
            a)  il  costo complessivo  della  gestione   dei  servizi
          a   domanda individuale, riferito ai dati della competenza,
          sia stato coperto  con  i  relativi  proventi  tariffari  e
          contributi  finalizzati  in misura non inferiore al  36 per
          cento; a  tale fine i  costi di  gestione degli asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
            b)  il  costo complessivo della  gestione del servizio di
          acquedotto, riferito ai dati della competenza,   sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa in misura non inferiore
          all'80 per cento.
            c) il costo complessivo della  gestione del  servizio  di
          smaltimento   dei  rifiuti    solidi  urbani    interni  ed
          equiparati, riferito  ai dati della competenza,  sia  stato
          coperto    con  la  relativa    tariffa almeno nella misura
          prevista dalla legislazione vigente."
           Nota all'art. 1:
            - Il testo   dell'art. 37 del  decreto  legislativo    25
          febbraio  1995, n. 77 (Ordinamento  finanziario e contabile
          degli enti  locali) e' il seguente:
            "Art. 37. (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori
          bilancio)  -  1.  Con  deliberazione  consiliare  di    cui
          all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita'  stabilita
          dai   regolamenti  di    contabilita',  gli  enti    locali
          riconoscono  la legittimita'   dei debiti   fuori  bilancio
          derivanti da:
            a)    sentenze    passate   in   giudicato  o    sentenze
          immediatamente esecutive;
            b) copertura   di disavanzi   di consorzi,  di    aziende
          speciali   e di istituzioni,  nei   limiti  degli  obblighi
          derivanti      da    statuto,  convenzione    o        atti
          costitutivi,  purche'  sia   stato  rispettato l'obbligo di
          pareggio    del  bilancio di cui all'art. 23  della legge 8
          giugno 1990, n. 142 ed il  disavanzo  derivi  da  fatti  di
          gestione;
            c)  ricapitalizzazione nei limiti e  nelle forme previste
          dal codice civile o   da norme speciali,   di  societa'  di
          capitali    costituite  per l'esercizio di servizi pubblici
          locali;
            d) procedure espropriative o di    occupazione  d'urgenza
          per opere di pubblica utilita';
            e)  acquisizione  di beni e  servizi, in violazione degli
          obblighi di cui ai  commi 1,   2 e 3    dell'art.  35,  nei
          limiti  degli    accertati  e  dimostrati     utilita'   ed
          arricchimento  per   l'ente,  nell'ambito dell'espletamento
          di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
            2.  Per  il  pagamento  l'ente    puo'  provvedere  anche
          mediante  un  piano  di  rateizzazione, della durata di tre
          anni finanziari compreso quello in corso, convenuto  con  i
          creditori.
            3.   Per   il  finanziamento  delle spese  suddette,  ove
          non  possa documentalmente  provvedersi a  norma  dell'art.
          36,  comma    3, l'ente locale  puo'  far ricorso  a  mutui
          ai   sensi   degli articoli   44   e seguenti.        Nella
          relativa       deliberazione        consiliare        viene
          dettagliatamente    motivata       l'impossibilita'      di
          utilizzare  altre risorse.".