IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale 1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attivita' e ai suoi risultati. 2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono: a) a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione; b) a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione; c) a livello locale, i consigli scolastici locali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191: (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica): "21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: ''Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 30 novembre 1998''". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50: (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998): "7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole ''entro il 30 novembre 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 1999''. All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole ''entro i successivi novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 1999''". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado".