La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
  (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione
             delle arti contemporanee e di nuovi musei)

1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per  la  documentazione e la
valorizzazione   delle  arti  contemporanee,  di  seguito  denominato
"Centro",  con  il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed
esporre    le    testimonianze   materiali   della   cultura   visiva
internazionale,  favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni
e  attivita'  connesse.  Il  Centro  e'  sede  del  Museo  delle arti
contemporanee.   Nell'ambito   del   Centro  e'  istituito  il  Museo
dell'architettura   con   il   compito  di  raccogliere,  conservare,
valorizzare  ed  esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni
altro   elemento   significativo  della  cultura  architettonica  del
Novecento e contemporanea.
2.  Il  Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini
della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3.  E'  istituito,  nell'ambito  della  Discoteca  di Stato, il Museo
dell'audiovisivo   con   il  compito  di  raccogliere,  conservare  e
assicurare  la  fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi,
multimediali,  realizzati  con  metodi  tradizionali o con tecnologie
avanzate.
4.  E'  istituito  il  Museo  della  fotografia  con  il  compito  di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale
fotografico  e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di
ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in
quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
L'autonomia  finanziaria  comprende  la gestione dei proventi esterni
che  a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti
e  delle  somme  ad essi assegnate a carico dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle
spese relative al personale.
6.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
stabiliti l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli
istituti di cui al comma 5.
7.  Agli  istituti  di  cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di
personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8.  Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali affida la
progettazione  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia e di
adeguamento  strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e
dei  musei  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  26 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9.  Per  le  attivita'  di  progettazione connesse alla realizzazione
delle  opere  del  Centro  e dei musei, nonche' per gli interventi di
adeguamento  delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire
10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e'
autorizzata  la  spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi
nel  1999  e  lire  45  miliardi  nel 2000 da parte del Ministero dei
lavori pubblici.
11.  Per  il  funzionamento  del Centro e dei musei e' autorizzata la
spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12.  E'  autorizzata  la  spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni  1998,  1999  e  2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con
premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente
legge.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificato o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Il comma  4-bis dell'art. 17 della  legge  23    agosto
          1988,  n.  400,  recante    "Disciplina dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri", cosi' dispone:
            "4-bis.   -   L'organizzazione   e  la  disciplina  degli
          uffici  dei Ministeri  sono determinate,  con   regolamenti
          emanati    ai  sensi   del comma   2,   su   proposta   del
          Ministro   competente   d'intesa   con   il Presidente  del
          Consiglio   dei Ministri e con il  Ministro del tesoro, nel
          rispetto    dei principi posti   dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993,  n. 29,  e  successive   modificazioni,  con
          i  contenuti e  con l'osservanza dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
            - L'art. 26 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
          157, recante:  "Attuazione  della  direttiva  n.  92/50/CEE
          in    materia    di    appalti  pubblici  di servizi", cosi
          dispone:
            "Art.   26 (Concorsi   di  progettazione).    -  1.    Le
          disposizioni    che  seguono  disciplinano  i  concorsi  di
          progettazione, anche se rientranti nei   settori  di    cui
          alla   direttiva  n. 93/38/CEE  e relative  norme nazionali
          di recepimento.
            2.  I concorsi  di progettazione  sono procedure   intese
          a      fornire  all'amministrazione     o    al    soggetto
          aggiudicatore,    soprattutto     nel  settore        della
          pianificazione        territoriale,       dell'urbanistica,
          dell'architettura  e    dell'ingegneria   civile,   nonche'
          in    quello  dell'elaborazione  dati,    un  piano  o   un
          progetto, selezionati   da una  commissione    giudicatrice
          in   base   ad   una  gara,  con   o  senza assegnazione di
          premi.
            3.    Le  presenti    disposizioni  si    applicano    ai
          concorsi    di progettazione    organizzati  nel   contesto
          di    una  procedura    di aggiudicazione di  appalti    di
          servizi  il  cui  valore   stimato al netto dell'I.V.A. sia
          pari o superiore:
            a) a 200.000 ecu   per gli appalti di  servizi  di    cui
          all'art. 1 del presente decreto;
            b)  a   400.000 ecu   per gli  appalti di servizi  di cui
          all'art. 9, comma  1, lettera  a), del  decreto legislativo
          di attuazione  della direttiva n. 93/38/CEE;
            c) a  600.000 ecu  per gli  appalti di servizi    di  cui
          all'art. 9, comma  1, lettera  b), del  decreto legislativo
          di attuazione  della direttiva n. 93/38/CEE.
            4.  Le  presenti disposizioni  si  applicano,  inoltre, a
          tutti    i  concorsi di   progettazione nei quali l'importo
          complessivo dei premi di  partecipazione  ai   concorsi   e
          dei    versamenti   a   favore   dei partecipanti non   sia
          inferiore a  200.000 ecu. Nel caso    di  concorsi  indetti
          dai    soggetti aggiudicatori   di  cui  all'art. 9,  comma
          1, lettera a) o lettera b),   del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva n.  93/38/CEE, tale  valore e'
          portato,  rispettivamente, a 400.000 ecu e a 600.000 ecu.
            5. L'amministrazione aggiudicatrice che   intende  indire
          un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
            6.   Le   regole   per   organizzare    i  concorsi  sono
          stabilite  in conformita'  del  presente  decreto  e  messe
          a  disposizione  degli interessati alla partecipazione.
            7. Fermo il disposto  di  cui    all'art.  12,  comma  2,
          l'ammissione  dei partecipanti ai concorsi di progettazione
          non puo' essere limitata al territorio nazionale o a  parte
          di esso.
            8.  Se  ai concorsi di  progettazione partecipa un numero
          limitato di  candidati,  le    amministrazioni  e  soggetti
          aggiudicatori  stabiliscono  criteri selettivi chiari e non
          discriminatori; in ogni caso il  numero  dei  candidati  da
          invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
            9.  La   commissione giudicatrice  e' composta unicamente
          da  persone  fisiche  indipendenti  dai   partecipanti   al
          concorso.
            10.    Ogni qualvolta  ai concorrenti  sia richiesta  una
          particolare qualificazione   professionale,    almeno    un
          terzo   dei   membri   della commissione giudicatrice  deve
          possedere  la stessa  qualificazione o una equipollente.
            11. La commissione  giudicatrice e' autonoma nelle    sue
          decisioni  e  nei  suoi  pareri,  che  sono presi in base a
          progetti presentati in modo anonimo e  solo    in  base  ai
          criteri   specificati  nel     bando  di  concorso  di  cui
          all'allegato 6 A.
            12.    L'amministrazione  che    abbia   espletato     un
          concorso      di  progettazione  invia    all'ufficio delle
          pubblicazioni  delle Comunita' europee un  avviso in merito
          ai risultati della  procedura, conforme all'allegato  6  B;
          per  i  concorsi  di cui  ai  commi 3  e 4,  primo periodo,
          l'avviso deve essere    inviato  entro  quarantotto  giorni
          dalla  chiusura  del  concorso;  per i concorsi di   cui ai
          commi 3 e 4, secondo  periodo,  detto  termine  e'  pari  a
          giorni sessanta.
            13.  Le    disposizioni  di  cui   all'art. 8,   comma 1,
          lettera  a), del decreto  legislativo di  attuazione  della
          direttiva  n.  93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai
          concorsi di progettazione.
            14. Le  amministrazioni e  i soggetti  aggiudicatori  per
          quanto   di   rispettiva  competenza,  nel  rispetto  delle
          disposizioni che precedono, fissano  le  regole  necessarie
          per    l'espletamento    dei  concorsi    di progettazione,
          tenendo conto, in relazione ai settori  di  applicazione  e
          alla  specificita'   della progettazione,   del regolamento
          previsto  dall'art.  3 della  legge  11  febbraio 1994,  n.
          109, e  successive modifiche ed integrazioni".