IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista   la   legge   22  dicembre  1989,  n.  419,  concernente  il
riordinamento   del   servizio   mensa  delle  Forze  armate  ed,  in
particolare,  l'articolo 4 il quale prevede che, mediante decreto del
Ministro  della difesa di concerto con il Ministro delle finanze, sia
adottato   un   regolamento  unico  interforze  per  disciplinare  la
strutture,   l'organizzazione   e   il   funzionamento   delle  mense
obbligatorie di servizio;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del  Servizio  sanitario  nazionale,  ed in particolare l'articolo 6,
comma  1,  lettere  v)  e  z),  relativo alle competenze dello Stato,
afferenti,  rispettivamente,  all'organizzazione sanitaria militare e
ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
  Visti  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24
ottobre  1947, n. 1428, ed il decreto del Presidente della Repubblica
11   settembre   1950,   n.   807,   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sulle mense obbligatorie di servizio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,   che   approva  il  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica e relative istruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1077,  che  approva  il  regolamento  per gli stabilimenti e arsenali
militari a carattere industriale;
  Visto il decreto del Ministro della difesa, in data 23 maggio 1980,
sul funzionamento e la gestione delle mense aziendali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione  della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1,  che  reca  disposizioni  in  materia  di  rilevazioni
statistiche   delle   presenze  effettive  nel  settore  delle  mense
militari;
  Sulla  proposta  dei  Capi  di  stato maggiore dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica  e  dei Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
  Sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997, nonche' il parere espresso nell'adunanza
  della  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi del 21 dicembre
  1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 355 del 12 febbraio 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.  Presso  l'Amministrazione centrale del Ministero della difesa e
presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e
arsenali   militari   e   loro   sezioni,  sono  organizzate  a  cura
dell'Amministrazione,  in  relazione alle esigenze di servizio, mense
obbligatorie  di  servizio  di  cui puo' usufruire tutto il personale
militare e civile indicato al successivo comma 3 e all'articolo 10.
  2.  Nei  casi  particolari  nei  quali non e' possibile organizzare
mense, ai sensi e nei modi fissati al comma precedente, e' consentito
confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.
  3.  Si  considerano  mense  obbligatorie di servizio gli organismi,
istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  24  ottobre  1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della
Repubblica  11  settembre  1950,  n. 807, e successive modifiche, per
assicurare  il  vitto  gratuito  agli ufficiali, ai sottufficiali, ai
volontari  in servizio permanente, agli appuntati, ai carabinieri, ai
dipendenti  civili  della  Difesa di ruolo e non di ruolo, nonche' al
rimanente  personale  di  cui  all'articolo 1 della legge 22 dicembre
1989,   n.   419,  avente  diritto  a  parteciparvi  ai  sensi  delle
disposizioni in vigore.
  4.  Assumono  altresi'  la  denominazione  di mense obbligatorie di
servizio   e   come  tali  disciplinate  unitariamente  dal  presente
regolamento  le altre strutture operanti nell'ambito degli enti e dei
reparti  delle  Forze  armate  per fornire il vitto gratuito nei casi
indicati dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 419.
  5.  Il  comandante  dell'ente, ove ravvisi l'esistenza di obiettive
ragioni  d'ordine  organizzativo,  strutturale  o  operativo,  potra'
autorizzare,  motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine
e  grado  ad  accedere  in ciascun locale della mensa obbligatoria di
servizio.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -    Il  testo   dell'art.   4 della   legge 22  dicembre
          1989, n.   419, pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale  3
          gennaio  1990,  n.    2,  recante:    "Riordinamento    del
          servizio  mensa   delle  Forze  armate",  e'  il seguente:
            "Art. 4. - 1. Il Ministro della difesa, di  concerto  con
          il  Ministro  delle  finanze, su proposta dei capi di stato
          maggiore  di  forza  armata  e  dei   comandanti   generali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza, sentito il Consiglio   centrale di  rappresentanza
          dei  militari,  emana, entro un anno  dalla data di entrata
          in vigore della   presente legge,   un regolamento    unico
          interforze,      tendente   a  disciplinare  la  struttura,
          l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle   mense
          obbligatorie di servizio".
            - Il testo   dell'art. 6, comma 1,    lettere  v)  e  z),
          della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale   28 dicembre 1978,  n. 360, recante:
          "Istituzione   del Servizio  sanitario  nazionale",  e'  il
          seguente:
            "Sono    di    competenza   dello   Stato  le    funzioni
          amministrative concernenti:
              a)-u) (Omissis);
               v) l'organizzazione sanitaria militare;
            z) i servizi  sanitari istituiti per le Forze armate   ed
          i  Corpi  di  polizia,   per il   Corpo   degli   agenti di
          custodia  e  per il   Corpo nazionale   dei   vigili    del
          fuoco,  nonche'   i   servizi  dell'Azienda autonoma  delle
          ferrovie   dello    Stato      relativi    all'accertamento
          tecnicosanitario    delle    condizioni    del    personale
          dipendente".
            - Il testo del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  24  ottobre    1947,  n.   1428, concernente:
          "Modificazioni  dell'art. 23 del  regio   decreto-legge  20
          luglio   1934,  n. 1302,  inerente  alla concessione  degli
          assegni   mensa    al  personale    militare    e    civile
          dell'Aeronautica",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 dicembre 1947, n. 295.
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
          settembre 1950,  n.   807,   concernente:     "Soppressione
          della  razione  viveri individuale del personale militare e
          di quello appartenente ai Corpi militarmente  organizzati e
          regolamentazione    del  trattamento    vitto  delle  mense
          obbligatorie di  servizio" e' pubblicato    nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1950, n. 225.
            - Il  testo del  decreto del Presidente  della Repubblica
          5  giugno 1976,   n.   1076,  concernente:    "Approvazione
          del  regolamento  per l'amministrazione  e la  contabilita'
          degli    organismi  dell'Esercito,  della     Marina      e
          dell'Aeronautica",   e'    pubblicato    nel    supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.
            - Il  testo del  decreto del Presidente  della Repubblica
          5 giugno 1976,  n. 1077,  concernente: "Approvazione    del
          regolamento    per gli stabilimenti   e  arsenali  militari
          a    carattere    industriale",     e'  pubblicato      nel
          supplemento    ordinario    alla   Gazzetta   Ufficiale   2
          settembre 1977, n. 239.
            - Il testo  dell'articolo 17, comma 3, della  legge    23
          agosto   1988,  n.    400,      concernente:    "Disciplina
          dell'attivita'    di      Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri" pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale  2 settembre
          1988, n. 214, e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possano essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per  materia di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il   testo   del   decreto   legislativo 3    febbraio
          1993,    n.    29,  concernente          "Razionalizzazione
          dell'organizzazione      delle amministrazioni pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          e' pubblicato nel    supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30.
            -  Il  testo del  decreto legislativo  19 novembre  1994,
          n.    626,  e  successive     modificazioni,   concernente:
          "Attuazione  delle   direttive 89/391/CEE,      89/654/CEE,
          89/655/CEE,       89/656/CEE,      90/269/CEE,  90/270/CEE,
          90/394/CEE  e   90/679/CEE,   riguardanti il  miglioramento
          della sicurezza e  della salute dei lavoratori sul    luogo
          di  lavoro", e' pubblicato  nel supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
            - Il testo del decreto legislativo  26  maggio  1997,  n.
          155,  recante:    "Attuazione delle direttive 93/43/CEE   e
          96/3/CE concernente l'igiene dei  prodotti  alimentari"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
            - Il testo  dell'art.  45,  comma    1,  della  legge  27
          dicembre   1997,  n.     449,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1997,    n.
          302,    concernente: "Misure per   la stabilizzazione della
          finanza pubblica", e' il seguente:
            "1.  Al  fine di  realizzare   economie   di   spesa  nel
          settore    del  vettovagliamento    militare, il   Ministro
          della   difesa, con   decreto emanato di  concerto  con  il
          Ministro    del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, adotta disposizioni    volte  a  commisurare  le
          risorse  in  natura    ed in contanti spettanti alle  mense
          militari alle forze conviventi   nelle stesse,    calcolate
          sulla  base    di  rilevazioni statistiche   delle presenze
          effettive al   pasto serale,   nell'ambito delle    risorse
          finanziarie    allo  scopo   preordinate   negli   appositi
          stanziamenti di bilancio. La   riduzione percentuale  delle
          presenze  ai  pasti serali viene   applicata al costo della
          razione viveri relativa al pasto serale".
           Note all'art. 1:
            -  I  riferimenti  normativi   relativi      al   decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato  24 ottobre
          1947,  n.  1428,  ed    il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 settembre 1950, n. 807, sono riportati nelle
          note alle premesse.
            -  Il  testo  dell'art.  1 della citata legge 22 dicembre
          1989, n. 419, e' il seguente:
            "Art. 1.  - 1. E'   a carico  dell'Amministrazione  della
          difesa,  nei  limiti   degli stanziamenti   del  competente
          capitolo  dello stato  di previsione   della  spesa,     il
          trattamento      alimentare,    stabilito  annualmente   in
          appendice   alla   legge   di     bilancio,   nonche'    il
          trattamento  tavola  di  cui  alla legge 7 ottobre 1957, n.
          969, dei:
            a)    graduati  di    truppa    e  militari      semplici
          dell'Esercito,     della  Marina,  dell'Aeronautica,  degli
          allievi   carabinieri,  degli  allievi  e  aspiranti  delle
          accademie,  scuole e collegi militari, dei concorrenti agli
          arruolamenti volontari  e  degli iscritti  di  leva durante
          la permanenza presso  le  sedi  di  esami  e  di  selezione
          attitudinale,  delle  suore  infermiere    volontarie della
          Croce rossa  italiana che prestano la loro opera presso gli
          enti sanitari delle Forze armate;
            b) partecipanti   alle mense obbligatorie  di    servizio
          costituite  ai  sensi  del   decreto legislativo   del Capo
          provvisorio dello  Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e    del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950,
          n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;
            c)  militari  di  Stati    esteri,   in   occasione    di
          esercitazioni  interalleate,    nel    caso    in    cui il
          vettovagliamento  gratuito  sia previsto, con carattere  di
          reciprocita', da accordi internazionali".
            -  Il  testo  dell'art.  2 della citata legge 22 dicembre
          1989, n. 419, e' il seguente:
            "Art. 2. -  1. Lo stesso trattamento alimentare  compete,
          per uno o due pasti giornalieri, in relazione all'attivita'
          da  svolgere  ed alla dislocazione dell'organismo militare,
          al   personale militare e civile in    forza    ad    enti,
          distaccamenti  e  reparti  che  si  trovino  in particolari
          situazioni  di  impiego od ambientali, nonche' al personale
          che   per obblighi    di  servizio    sia  tenuto    a  non
          allontanarsi  dagli  apprestamenti militari per consumare i
          pasti.
            2. Le situazioni di cui al comma 1 sono  individuate  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa e, solo   nei casi di
          urgenza,  con  provvedimento  degli     alti        comandi
          territoriali,      da     sottoporre       alla    sanzione
          ministeriale.
            3. Alla  confezione e distribuzione  del vitto per  detto
          personale provvederanno,  ove  costituite,   le   mense  di
          cui    all'art.    122   e seguenti   del regolamento   per
          l'amministrazione   e la   contabilita'  degli    organismi
          dell'Esercito,    della    Marina    e    dell'Aeronautica,
          approvato con decreto del Presidente   della  Repubblica  5
          giugno 1976, n. 1076; ove  non costituite, provvederanno le
          mense  di cui all'art.  126 di detto regolamento".