IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattierocaseari;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo
1993,  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del prelievo
supplementare nel settore del latte;
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recanti misure urgenti nel
settore lattierocaseario;
  Visto  il  decreto-legge  1  dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
  Visto  il  decreto-legge  15  giugno  1998, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
  Visto  il  decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare
l'articolo  1,  comma  14,  che  prevede  l'emanazione  di uno o piu'
decreti  del Ministro per le politiche agricole per la definizione di
ogni   ulteriore  questione  attinente  alle  operazioni  di  riesame
effettuate  dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del
decreto-legge  n.  411  del 1997 convertito, con modificazioni, dalla
legge   27   gennaio  1998,  n.  5,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   non  risolta  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo
decretolegge;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisita  l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 27 maggio 1999;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 5 luglio 1999;
  Ritenuta  l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento
considerato  che  sono  in  corso di effettuazione le notifiche delle
compensazioni nazionali e degli aggiornamenti delle quote;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 7427 del 13 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Integrazione del contraddittorio

  1.  Qualora  la  decisione  dei  ricorsi  di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 gennaio 1998, n. 5, sia stata adottata in assenza di
contraddittorio,  per  causa non imputabile al produttore e da questi
documentabile, o per omessa convocazione delle parti, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono a convocare il
produttore,  per  la  verifica, in contraddittorio, della correttezza
della decisione assunta.
  2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione del presente
decreto,  a  convocare,  con  lettera  raccomandata  con  ricevuta di
ritorno,  i  produttori  interessati, cui verra' rilasciata copia del
nuovo   verbale   redatto   in  occasione  del  contraddittorio,  che
sostituisce,   a  tutti  gli  effetti,  il  precedente.  La  data  di
convocazione  non  puo' essere inferiore a giorni quindici decorrenti
dalla spedizione della raccomandata.
  3.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni
connesse  all'adozione  del  verbale  di  cui  al comma 1, che devono
essere recepite all'AIMA.
 
            Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Nota  al  titolo:  -  Si  trascrive il testo del comma 14
          dell'art.   1   del  decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43
          (Disposizioni  urgenti  nel settore lattierocaseario): "14.
          Ogni  ulteriore  questione  attinente  alle  operazioni  di
          riesame  effettuate  dalle  regioni  e province autonome in
          attuazione  del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  non  risulta ai sensi del
          comma 2, sara' definita con uno o piu' decreti del Ministro
          per  le  politiche  agricole,  d'intesa  con  la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni
          del comma 13 in quanto compatibili".

           Note alle premesse:
            -    Il    decreto-legge   1   dicembre 1997,   n.   411,
          convertito,  con modificazioni,  dalla legge   27   gennaio
          1998,   n.   5, reca:  "Misure urgenti per gli accertamenti
          in materia di produzione lattiera".
            -   Il   decreto-legge   15   giugno   1998,   n.    182,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla    legge 3 agosto
          1998, n. 276,  reca: "Modifiche alla normativa  in  materia
          di accertamenti sulla produzione lattiera".
            - Si  trascrive il testo  del comma 3  dell'art. 17 della
          legge   23  agosto     1988,       n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'      di    Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Si  trascrive il testo  dell'art. 2  del  decreto-legge
          1  dicembre  1997, n. 411,   convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 gennaio 1998,  n.  5 (Misure  urgenti   per
          gli  accertamenti in  materia  di produzione lattiera):
            "Art.    2 (Accertamenti  della  produzione lattiera).  -
          1.  L'AIMA, sulla base della relazione   della  commissione
          governativa d'indagine, delle risultanze  della rilevazione
          straordinaria  dei    capi  bovini  da  latte effettuata ai
          sensi  del  decreto-legge  19  maggio     1997,   n.   130,
          convertito,  con    modificazioni,  dalla legge   16 luglio
          1997,  n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di  cui
          al  decreto  15  maggio 1997 del  Ministro   delle  risorse
          agricole,   alimentari     e   forestali  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 115 del 20
          maggio  1997,  dei   controlli effettuati e gia' comunicati
          dalle regioni  e  dalle province  autonome,   degli   altri
          elementi    in    suo  possesso    e   dell'attivita'   del
          comitato  di  coordinamento  delle iniziative   in  materia
          di    gestione   delle quote  latte,  di cui  al decreto 16
          settembre 1997,  del Ministro  per le   politiche  agricole
          nonche' dei modelli  L1 pervenuti entro la data di  entrata
          in  vigore  del presente   decreto, determina gli effettivi
          quantitativi di latte  prodotto  e    commercializzato  nei
          periodi 1995-1996 e  1996-1997, con particolare riguardo ai
          seguenti casi:
            a)  modelli  L1    non  firmati  dagli  acquirenti  o dai
          produttori o con firme apocrife;
            b)  modelli L1  privi  dell'indicazione dei  capi  bovini
          da  latte detenuti in stalla o con l'indicazione  dei  capi
          ''zero'';
            c)    modelli      L1    con    quantita'    di     latte
          commercializzato  non compatibile  con la  consistenza   di
          stalla    accertata   in base  alla predetta    rilevazione
          straordinaria,   tenuto  conto    della  media  provinciale
          per  capo   elaborata dall'Associazione italiana allevatori
          (AIA), qualora la produzione dichiarata  superi tale  media
          del  20  per cento, ferma ogni altra responsabilita', anche
          penale, del produttore e dell'acquirente;
            d)  contratti    di  circolazione    delle  quote  latte,
          rientranti  nelle tipologie individuate  come anomale dalla
          commissione  governativa di indagine,  istituita  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997,
          n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
          1997,   n.  81,  quali,  la    particolare  le  soccide,  i
          comodati  di  stalla,  gli  affitti  di  azienda  di durata
          inferiore  a  sei  mesi,  tenuto  conto  delle   risultanze
          dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;
            e)  modelli  L1  con  codici fiscali errati o partite IVA
          inesistenti o errate, aziende agricole   titolari di  quota
          senza  vacche, modelli L1 di aziende agricole  destinatarie
          dei  premi  per vacche   nutrici o per l'abbattimento delle
          vacche.
            2. I contratti  di cui al comma 1, lettera    d),  devono
          essere  fatti  pervenire,    in  copia   autenticata, dagli
          acquirenti all'AIMA,  entro quindici giorni dall'entrata in
          vigore  del presente decreto. In caso di    ritardato    od
          omesso    invio,  le    regioni    i   competenti   possono
          procedere  alla    revoca  del    riconoscimento   previsto
          dall'art.  23 del decreto del  Presidente della  Repubblica
          23    dicembre  1993,   n. 569, sentita la   commissione di
          garanzia  di cui al presente   decreto. Con  decreto    del
          Ministro    per   le   politiche    agricole  e'  istituita
          un'apposita commissione,  composta da cinque membri,    per
          l'esame  dei suddetti   contratti  e di  quelli  risultanti
          dalla relazione  della commissione governativa  di indagine
          sulle  quote latte, con  onere a carico  degli     ordinari
          capitoli  di  bilancio   del  Ministero.  I quantitativi di
          latte  commercializzati  mediante i suddetti contratti sono
          imputatutti   gli  effetti,  al  produttore    proprietario
          qualora  ne sia   dichiarata,   a seguito  di  tale  esame,
          la natura   fittizia   o comunque illecita.    I  risultati
          dell'esame  della    commissione devono essere   comunicati
          all'AIMA  entro  il termine  perentorio di   trenta  giorni
          dalla    scadenza del  termine  di  cui  al primo  periodo.
          La  commissione  puo'  comunque   esaminare   i   contratti
          pervenuti  alla  stessa prima della suddetta comunicazione.
          Per gli accertamenti necessari  si  applicano  le  medesime
          disposizioni di cui al comma 7.
            3.   L'AIMA   aggiorna   i   quantitativi di  riferimento
          dei  singoli produttori per i periodi di cui al comma  1  e
          per il 1997-1998 tenendo conto:
            a)   dell'accoglimento   delle   istanze      di  riesame
          presentate, entro il 30  settembre 1997,  dalle regioni   e
          province  autonome di  Trento e Bolzano  concernenti  cambi
          di    titolarita'   di   aziende e   modifiche anagrafiche,
          mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto  o
          di  affitto   di  azienda con  quota valido  a  partire dal
          periodo 1995-1996,  mancata  o  errata  indicazione  di  un
          contratto  di  acquisto o di affitto di sola quota valido a
          partire dal periodo 1995-1996;
            b)  degli  azzeramenti  di  doppie quote,  delle  revoche
          e  delle riduzioni  di  quote  formalmente  disposti  dalle
          regioni  e  dalle province autonome   e pervenuti  all'AIMA
          entro la data di  entrata in vigore del presente decreto;
            c)  dei  trasferimenti  di quote   e cambi di titolarita'
          conformi alla normativa vigente,  per i  periodi 1995-1996,
          1996-1997   e 1997-1998, comunicati   dalle    regioni    e
          dalle  province   autonome   e  pervenuti all'AIMA entro il
          15  novembre  1997  tenendo  conto    che  i   quantitativi
          trasferiti    mediante  contratti    di    sola quota   con
          validita' per  i periodi   1997-1998   e   successivi   non
          sono  assoggettati  ad  alcuna riduzione percentuale;
            d)    della   correzione,   in    base   alle   effettive
          risultanze     del  censinento  del      1993-1994,   delle
          assegnazioni  di quote, a  suo tempo effettuate,  sentite e
          regioni  e    le  province    autonome interessate, salvi i
          successivi aggiornamenti.
            4. I  termini indicati  nel comma  3 sono  perentori. Gli
          atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono  presi
          in considerazione.
            5.  L'AIMA comunica ai produttori,  entro sessanta giorni
          dalla data di   entrata     in    vigore    del    presente
          decreto,   mediante   lettera raccomandata con  ricevuta di
          ritorno,  i    quantitativi  di   riferimento   individuali
          assegnati    ed i  quantitativi di  latte commercializzato,
          accertati   ai sensi   dei   commi  da    1  a    3;    gli
          interessati    possono  presentare,  a   pena di decadenza,
          ricorso di riesame  entro quindici giorni  dalla   data  di
          ricezione   della    suddetta   comunicazione,  utilizzando
          l'apposito  modulo predisposto   dall'Azienda e fornendo le
          necessarie prove documentali.
            6. I  ricorsi di  riesame sono presentati   alle  regioni
          e  province autonome   ove   e'   ubicata   l'azienda   del
          produttore    ricorrente    e  contemporaneamente   inviati
          all'AIMA.   Le      regioni  e  province  autonome,  previa
          convocazione  del    produttore     ricorrente     e,   ove
          necessario,  dell'acquirente    per      il    riesame   in
          contraddittorio,  provvedono all'istruttoria  degli  stessi
          e      alla      relativa  decisione     motivata,  dandone
          comunicazione  all'AIMA  e    al  ricorrente,  secondo   le
          modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 10.
            7.  Per  gli   accertamenti occorrenti, si applica l'art.
          1, comma 2, del   decreto-legge  7    maggio    1997,    n.
          118,    convertito,      con modificazioni, dalla legge   3
          luglio 1997, n. 204,  previa intesa con il   Ministero  per
          le  politiche    agricole,  con    oneri  a    carico delle
          amministrazioni di appartenenza.
            8.  Per l'istruttoria  e la  decisione  dei ricorsi    di
          riesame    e'  fissato il   termine perentorio   di ottanta
          giorni a   decorrere dalla scadenza del  termine    per  la
          presentazione dei ricorsi  di riesame di cui al comma 5. In
          deroga  a    quanto stabilito dal comma 5, le regioni e  le
          province  autonome  esaminano  e decidono  anche  i ricorsi
          di riesame   presentati dai   produttori  entro    i  venti
          giorni  successivi  alla  scadenza   del termine di cui  al
          medesimo  comma  5.    Le  decisioni  devono  essere  fatte
          pervenire    all'AIMA  nei  successivi  cinque giorni.   Le
          decisioni  adottate  nel   rispetto  del  suddetto  termine
          sono  immediatamente  esecutive  salva   la      successiva
          certificazione  da parte dell'AIMA.  Resta quanto  previsto
          dall'art.     4-bis.  Resta     altresi'   ferma         la
          responsabilita'    civile,    penale,    amministrativa   e
          disciplinare    degli    autori    dell'omissione     della
          decisione  o  del ritardo nell'invio della stessa.
            8-bis. Ai  sensi dell'art. 3, comma  1, lettera c), della
          legge  15  marzo 1997, n.   59, in caso di inadempienza del
          rispetto dei termini perentori previsti dal   comma  8  del
          presente     articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  le   politiche
          agricole,   previa      deliberazione   del  Consiglio  dei
          Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
            9. Qualora l'esito dei ricorsi di  riesame  comporti  una
          conferma  dei  quantitativi  di    riferimento  individuali
          assegnati  dall'AIMA,    o  dei  quantitativi  di     latte
          commercializzato   accertati  dall'AIMA,    i  costi  degli
          accertamenti,    nella  misura    determinata  da  ciascuna
          regione  o provincia autonoma, sono a carico del produttore
          ricorrente.
            10. Con apposito decreto del Ministro  per  le  politiche
          agricole,  da emanarsi  entro trenta  giorni dalla  data di
          entrata in  vigore del presente   decreto,   d'intesa   con
          la   conferenza   permanente  per  i rapporti tra lo Stato,
          le regioni  e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
          sono  disciplinate  le modalita'   per l'istruttoria    dei
          ricorsi  di  riesame e le   altre modalita' di applicazione
          del presente decreto.
            11. In   esito agli   accertamenti effettuati    ed  alle
          decisioni  dei  ricorsi   di   riesame, l'MMA   apporta  le
          conseguenti modifiche  alle risultanze dei  modelli  L1  ai
          quantitativi  di  riferimento  individuali,  ai  fini delle
          operazioni di compensazione nazionale  e del pagamento  del
          prelievo supplementare".