IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante "Misure di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica"   ed  in  particolare
l'articolo  2,  comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di
un  fondo  di  garanzia  presso  il Mediocredito centrale S.p.a. allo
scopo  di  assicurare  una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti
per  l'economia",  ed  in  particolare  l'articolo  15,  comma 2, che
prevede  che  la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera  a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, possa essere
concessa   alle   banche,   agli   intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie  per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte
di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione
finanziaria,  e  di  partecipazioni,  temporanee  e  di minoranza, al
capitale  delle  piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa
anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  generale  di cui all'articolo 106 del medesimo
decreto legislativo;
  Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997,
che  prevede  che  i  criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia  e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di
fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano
regolati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera
r),  che  prevede  che  la  gestione  del  fondo  di  garanzia di cui
all'articolo  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza
unificata  siano  individuate,  tenuto  conto dell'esistenza di fondi
regionali  di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita
il   proprio   intervento  alla  controgaranzia  dei  predetti  fondi
regionali   e  dei  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  cui
all'articolo  155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385;
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
che  prevede  che  la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a
quella  prestata  a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di
garanzia  gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e
secondo  grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca,  costituiti  in forma di societa' cooperativa o consortile, il
cui  capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno
il 50 per cento, da imprenditori agricoli;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del  citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo",  indica  il  fondo  di  garanzia a favore delle piccole e
   medie  imprese  costituito  presso il Mediocredito centrale S.p.a.
   dall'articolo  2,  comma  100, lettera a), della legge 23 dicembre
   1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
b) "FEI", indica il Fondo europeo per gli investimenti;
c) "comitato",  indica l'organo competente a deliberare in materia di
   concessione  della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di
   quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 15, comma
   3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia   diretta",   indica  la  garanzia  prestata  dal  Fondo
   direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia",  indica  la garanzia prestata dal Fondo a favore
   dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a
   favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli
   altri  fondi  di  garanzia  ovvero  a  fondi di garanzia istituiti
   nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI",  indica  le  piccole  e  medie  imprese,  economicamente  e
   finanziariamente  sane, costituite anche in forma cooperativa, non
   iscritte  all'albo  delle  imprese  artigiane  e  in  possesso dei
   parametri  dimensionali  di  cui  alla  disciplina  comunitaria in
   materia  di  aiuti  di  Stato  alle  PMI,  vigenti  alla  data  di
   presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
   per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane
   si  intendono  quelle  di  cui  venga  accertata, sulla base della
   consistenza  patrimoniale  e  finanziaria,  la possibilita' di far
   fronte  agli  impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le
   quali e' richiesto l'intervento del Fondo;
h) "consorzi",  indica  i  consorzi e societa' consortili di cui agli
   articoli  17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le
   societa'  consortili  miste  di cui all'articolo 27 della medesima
   legge,   economicamente  e  finanziariamente  sani;  per  consorzi
   economicamente  e finanziariamente sani si intendono quelli di cui
   venga  accertata,  sulla  base  della  consistenza  patrimoniale e
   finanziaria,  la possibilita' che gli stessi siano in grado di far
   fronte  agli  impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le
   quali e' richiesto l'intervento del Fondo;
i) "microimprese",  indica  le  piccole  imprese  con  un  numero  di
   dipendenti non superiore a 10;
j) "banche",  indica  le banche iscritte all'albo di cui all'articolo
   13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
k) "intermediari",   indica   gli  intermediari  finanziari  iscritti
   nell'elenco   speciale   di   cui  all'articolo  107  del  decreto
   legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S.",  indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
   sviluppo  iscritte  all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della
   legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi",  indica  i  consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
   all'articolo  155,  comma  4,  del decreto legislativo 1 settembre
   1993, n. 385;
n) "altri  fondi  di garanzia", indica i fondi di garanzia gestiti da
   intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  generale  di  cui
   all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti  a mediolungo termine", indica i finanziamenti, ivi
   compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e
   non  superiore  a  10  anni  concessi a PMI e consorzi a fronte di
   investimenti   sia   materiali   che  immateriali  nel  territorio
   nazionale;
p) "prestiti   partecipativi",   indica  i  finanziamenti  di  durata
   superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione
   e'  composta  da  una parte fissa integrata da una parte variabile
   commisurata  al  risultato  economico  di  esercizio  dell'impresa
   finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia
   materiali che immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di durata
   non  superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma
   di  societa'  di  capitali,  acquisite  a  fronte  di  un piano di
   sviluppo produttivo dell'impresa;
r) "costo  di provvista" indica la media mensile dei rendimenti lordi
   dei  titoli  pubblici  soggetti  a tassazione ("RENDISTATO") cosi'
   come  definita  dall'articolo  1,  lettera  b),  del  decreto  del
   Ministro  del  tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca
   d'Italia;
s) "tasso  di riferimento" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4
   del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
t) "contratti  d'area"  indica i contratti d'area di cui all'articolo
   2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti   territoriali"   indica   i   patti  territoriali  di  cui
   all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
   n. 662.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
          23    dicembre   1996,   n.   662,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  e successive
          modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
          "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse
          quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione delle risorse di
          cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
          a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per
          il  finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso
          il  Mediocredito  centrale  S.p.a. allo scopo di assicurare
          una   parziale  assicurazione  ai  crediti  concessi  dagli
          istituti   di  credito  a  favore  delle  piccole  e  medie
          imprese".
          -  Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
          recante   "Interventi   urgenti   per  l'economia",  e'  il
          seguente:
          "Art.   15   (Razionalizzazione   dei   fondi  pubblici  di
          garanzia).  -  1.  Al  fondo di garanzia di cui all'art. 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le  passivita'  del  fondo  di  garanzia di cui all'art. 20
          della   legge   12   agosto  1977,  n.  675,  e  successive
          modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'art. 7
          della   legge   10   ottobre   1975,   517,   e  successive
          modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50 miliardi di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e   cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237.
          2.  La  garanzia  del  fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
          comma  4,  del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
          3.  I  criteri  e  le  modalita'  per  la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del decreto legislativo 1
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
          4.  Un  importo  pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia   collettiva   fidi   ai  sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  S.p.a.  dalla  legge  14  ottobre 1964, n.
          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.
          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole: ''Ministro del tesoro'', sono inserite le seguenti:
          ''di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato''.
          5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, emanato
          di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3,
          sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
          e  l'art.  7  della  legge  10 ottobre 1975, n. 517, e loro
          successive modificazioni".
          -   Il  testo  dell'art.  107  del  decreto  legislativo  1
          settembre  1993,  n. 385, recante: "Testo unico delle leggi
          in materia bancaria e creditizia", e' il seguente:
          "Art.  107  (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro,
          sentite  la  Banca  d'Italia e la Consob, determina criteri
          oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione
          e  al  rapporto  tra indebitamento e patrimonio, in base ai
          quali  sono  individuati gli intermediari finanziari che si
          devono  iscrivere  in un elenco speciale tenuto dalla Banca
          d'Italia.
          2.  La  Banca  d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale   disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse     configurazioni     nonche'     l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento   a  determinati  tipi  d  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
          3.  Gli  intermediari  inviano  alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
          4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta'
          di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
          necessari.
          4-bis.  La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il
          divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di
          norme  di  legge  o  di  disposizioni  emanate ai sensi del
          presente decreto.
          5.   Gli   intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
          6.   Gli   intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli  86,  commi  6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
          -  Il  testo  dell'art.  2,  commi  1, 2 e 3, della legge 5
          ottobre    1991,   n.   317,   recante:   "Interventi   per
          l'innovazione  e  lo  sviluppo  delle  piccole  imprese", e
          successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
          "Art.   2.   -  1.  Al  fine  di  poter  beneficiare  delle
          agevolazioni  di  cui all'art. 9, possono essere costituite
          societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi
          come    oggetto    sociale    esclusivo   l'assunzione   di
          partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole
          imprese  costituite  in  forma di societa' di capitali, che
          non  possano  comunque  dar luogo alla determinazione delle
          condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
          2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo,
          ivi  comprese  le  societa'  finanziarie regionali aventi i
          requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa'
          per azioni.
          3.  Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          istituire  un  albo  al  quale  devono  essere  iscritte le
          societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
          l'attivita'   di   cui  al  comma  1  e  beneficiare  delle
          agevolazioni di cui all'art. 9".
          -  Il  testo  dell'art.  155,  comma  4, del citato decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
          "4.  I  consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa  o  consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
          della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  sono iscritti in
          un'apposita  sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del
          presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle
          disposizioni  del titolo V del presente decreto legislativo
          e  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   5  luglio  1991,  n.  197.
          L'iscrizione   nella   sezione  non  abilita  a  effettuare
          operazioni riservate agli intermediari finanziari".
          -  Il  testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
          "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti
          del    pubblico    delle   attivita'   di   assunzione   di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
          2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono
          svolgere  esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve
          le riserve di attivita' previste dalla legge.
          3.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
          a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita
          per  azioni,  di  societa'  a responsabilita' limitata o di
          societa' cooperativa;
          b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
          c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
          capitale minimo previsto per la costituzione delle societa'
          per azioni;
          d)  possesso  da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
          4.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
          a)  specifica  il  contenuto  delle  attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
          b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
          tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto previsto dal
          comma   3,  vincolare  la  scelta  della  forma  giuridica,
          consentire   l'assunzione   di  altre  forme  giuridiche  e
          stabilire diversi requisiti patrimoniali.
          5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate
          dal   Ministro   del   tesoro,  sentito  l'UIC;  l'UIC  da'
          comunicazione  delle  iscrizioni alla Banca d'Italia e alla
          Consob.
          6.  L'UIC  puo'  chiedere  agli  intermediari finanziari la
          comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere
          delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
          7.  I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
          -  Il  testo  dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile
          1998,  n. 173, (Disposizioni in materia di contenimento dei
          costi  di  produzione  e  per  il rafforzamento strutturale
          delle  imprese  agricole,  a norma dell'art. 55, commi 14 e
          15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente:
          "Art.  5  (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo
          di  cui  all'art.  2, comma 100, lettera a), della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e' estesa a quella prestata a favore
          delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti
          dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo
          grado,  operanti  nel  settore  agricolo,  agroalimentare e
          della  pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o
          consortili,  il cui capitale sociale o fondo consortile sia
          sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
          2.  Le  cambiali di cui all'art. 10 della legge 28 novembre
          1965,  n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori
          indicati  dall'art.  43, comma 1, del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti
          alle  cambiali  agrarie  di  cui  all'art. 43, comma 4, del
          citato  decreto  legislativo  n.  385  del 1993, e, oltre a
          portare  gli  elementi  previsiti  dal  predetto  articolo,
          devono  contenere  sul retro l'indicazione del luogo in cui
          vengono utilizzate le macchine acquistate.
          3.  I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese
          singole  o associate, cooperative, consorzi ed associazioni
          agricole,  per la realizzazione di investimenti aziendali e
          fondiari   di   impianti   per  la  raccolta,  lavorazione,
          conservazione  di  prodotti  agricoli  e  per i quali siano
          trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno
          a  beneficiare  delle  rate di concorso sul pagamento degli
          interessi   non   maturati  anche  in  caso  di  estinzione
          anticipata  dell'operazione.  E'  facolta'  del  mutuatario
          richiedere  l'estinzione  anticipata  all'istituto mutuante
          con   il   beneficio  dell'attualizzazione  delle  rate  di
          concorso   non   ancora  scadute.  Il  tasso  da  praticare
          nell'eventuale  procedura  di  attualizzazione e' quello di
          riferimento, vigente al momento dell'estinzione anticipata,
          per le operazioni a lungo termine".
          -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
          "3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".

           Note all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art.  2, comma  100, lettera  a)  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni
          ed integrazioni, e' riportato nelle note alle premesse.
            -    Il testo  dell'art. 15  della legge  7 agosto  1997,
          n.  266, e' riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo degli articoli 17, 18, 19, 23 e 27 della legge
          5  ottobre  1991,  n.    317,  recante:  "Interventi    per
          l'innovazione  e    lo sviluppo delle piccole   imprese", e
          successive modificazioni  ed integrazioni, e' il seguente:
            "Art.  17 (Soggetti  beneficiari). -   1. I   consorzi  e
          le  societa'  consortili   costituiti,   anche   in   forma
          cooperativa,  fra  piccole imprese industriali, o fra  tali
          imprese   e  piccole  imprese  commerciali  e  di  servizi,
          costituite anche  in forma cooperativa, aventi lo scopo  di
          fornire  servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato,
          diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico,  e  la
          realizzazione della produzione, della commercializzazione e
          della  gestione  delle  imprese consorziate, sono ammessi a
          godere  dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
            2.  Possono fruire  degli  stessi  benefici di   cui   al
          comma  1    i consorzi e le societa' consortili fra imprese
          artigiane di produzione di  beni e  servizi costituiti   ai
          sensi    dell'art. 6  della legge  8 agosto  1985, n.  443,
          nonche'  i consorzi  e le   societa' consortili  costituiti
          dalle  predette  imprese e dalle imprese di cui  al comma 1
          del presente articolo.
            3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1  i
          consorzi  e  le  societa'    consortili,  anche    in forma
          cooperativa, ai   quali alla  data  del  30    giugno  1990
          partecipano  piccole  imprese industriali con non  piu'  di
          trecento  dipendenti, fermo   il   limite   del    capitale
          investito indicato  nell'art. 1, in  misura non superiore a
          un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate".
            "Art.  18  (Composizione  dei  consorzi  e delle societa'
          consortili). - 1. I  consorzi e le  societa' consortili  di
          cui all'art.  17 debbono essere   costituiti   da    almeno
          cinque   imprese  e  avere  un  fondo consortile o capitale
          sociale  non  inferiore    a  20  milioni di lire. La quota
          consortile   sottoscritta da ciascuna  impresa    non  puo'
          superare  il  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del
          capitale sociale.
            2.  Non    possono essere distribuiti   utili o avanzi di
          esercizio di ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle
          imprese  consorziate,  neppure in caso  di scioglimento del
          consorzio o della  societa' consortile.  Tale divieto  deve
          risultare da espressa disposizione dello statuto".
            "Art.  19 (Oggetto dell'attivita'). -  1. L'attivita' dei
          consorzi e delle  societa'   consortili  di   cui  all'art.
          17,       da    svolgersi  nell'interesse   delle   imprese
          consorziate, puo' riguardare:
            a)  l'acquisto  di beni  strumentali e l'acquisizione  di
          tecnologie avanzate di cui all'art. 6;
            b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
            c)  la  creazione  di  una    rete  distributiva  comune,
          l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei
          prodotti dei consorziati;
            d)  l'acquisizione,  costruzione e gestione  in comune di
          magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
            e)   la    promozione   dell'attivita'    di      vendita
          attraverso   l'organizzazione   e   la   partecipazione   a
          manifestazioni fieristiche, lo  svolgimento    di    azioni
          pubblicitarie,   l'espletamento  di  studi  e ricerche   di
          mercato,    l'approntamento     di    cataloghi    e     la
          predisposizione  di  qualsiasi   altro  mezzo  promozionale
          ritenuto idoneo;
            f)   la partecipazione  nei mercati  nazionali ed  esteri
          a  gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
            g) lo svolgimento di programmi  di  ricerca  scientifica,
          tecnologica,   di     sperimentazione    tecnica    e    di
          aggiornamento  nel  campo  delle tecniche gestionali;
            h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
            i)   l'assistenza     e   la      consulenza    per    la
          progettazione,   la realizzazione e la  gestione di sistemi
          ed impianti  di depurazione e smaltimento   ecologico   dei
          residui     delle      lavorazioni      degli  insediamenti
          produttivi    nonche'   l'assistenza e   consulenza  per  i
          problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
            l) l'assistenza  e consulenza per  il miglioramento e  il
          controllo della qualita' e la  prestazione  delle  relative
          garanzie;
            m)    la  creazione    di  marchi    di  qualita'    e il
          coordinamento della produzione degli associati;
            n) la  gestione di  centri elaborazione dati  contabili o
          di altri servizi in comune;
            o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
            p)  l'acquisizione,  costituzione  e  gestione  di   aree
          attrezzate;
            q) altre  attivita' che si  colleghino alle iniziative di
          cui alle lettere precedenti".
            "Art. 23 (Agevolazioni  per i soggetti di cui alla  legge
          21  maggio  1981, n. 240). - 1. I soggetti  di cui all'art.
          1, primo comma, della  legge  21  maggio    1981,  n.  240,
          diversi dai consorzi  e dalle societa' consortili aventi  i
          requisiti    di cui  agli articoli  17 e  18 della presente
          legge,  sono    ammessi ai contributi in conto  capitale di
          cui all'art. 20 della  presente legge. Per la   concessione
          dei  contributi  in conto   capitale ai soggetti di  cui al
          presente comma  il fondo di cui all'art.  43, comma  1,  e'
          integrato  di   lire 13,3  miliardi nel triennio 1991-1993,
          in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e  di  lire
          5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
            2. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge
          21  maggio  1981,  n.  240,  diversi  dai  consorzi e dalle
          societa'  consortili  aventi  i  requisiti  di    cui  agli
          articoli  17  e  18   della presente legge, sono ammessi ai
          finanziamenti agevolati di  cui all'art. 24 della  presente
          legge.  A tal   fine e' conferita al  Mediocredito centrale
          l'ulteriore  somma  di  lire  6   miliardi   nel   triennio
          1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992 e 1993.
            3. All'onere derivante  dall'attuazione del comma 2, pari
          a  lire 2 miliardi  per ciascuno  degli anni  1991,  1992 e
          1993, si    provvede  mediante    corrispondente  riduzione
          dello    stanziamento  iscritto,    ai  fini  del  bilancio
          triennale 1991-1993, al  capitolo    9001  dello  stato  di
          previsione  del    Ministero del   tesoro per  l'anno 1991,
          all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento
          ''Incentivi   per  le  piccole  e    medie  imprese,    per
          l'artigianato  e ammodernamento  delle imprese minori''".
            "Art.  27 (Societa'  consortili   miste). -   1.  Possono
          beneficiare  delle   agevolazioni  previste  dal   presente
          articolo   le   societa' consortili    a  capitale    misto
          pubblico    e  privato    aventi come   scopo statutario la
          prestazione di  servizi  per    l'innovazione  tecnologica,
          gestionale     e   organizzativa    alle  piccole   imprese
          industriali, commerciali, di    servizi  e    alle  imprese
          artigiane di  produzione di beni e servizi.
            2.    Le   societa'   consortili   di   cui al   comma  1
          debbono  essere costituite da imprese  ed enti,  in  numero
          non  inferiore   a cinque, ed avere un capitale sociale non
          inferiore  a lire 20 milioni. In deroga all'art.  2602  del
          codice      civile,    possono    partecipare    ad    esse
          universita',  CNR,  Enea e  camere di commercio, industria,
          artigianato  ed  agricoltura,  istituti    ed  aziende   di
          credito,   altri enti pubblici anche territoriali, societa'
          finanziarie promosse dalle regioni, enti privati   operanti
          nei    settori    della  ricerca,   della   finanza e   del
          credito,    nonche'     associazioni      sindacali      di
          categoria   tra imprenditori.
            3.  Al  punto 4) dell'art.  32 del  testo unico approvato
          con regio decreto 20  settembre 1934,  n. 2011,  le parole:
          ''sempreche'  siano  fondati  e  gestiti  da   altri   enti
          pubblici'' sono soppresse.
            4.     Le   quote    ed  azioni   del  capitale   sociale
          sottoscritte complessivamente dalle   imprese  artigiane  e
          dalle    piccole  imprese  di cui al comma 1 devono  essere
          superiori alla meta' dell'ammontare del capitale    sociale
          e    il    numero   di tali   imprese   non   puo'   essere
          inferiore  al    numero degli altri soggetti   partecipanti
          alla societa' consortile.
            5.  Gli  enti  e  le  imprese    che  eccedono  i  limiti
          dimensionali  di  cui  all'art. 1   non possono  fruire dei
          servizi  e delle  attivita' delle societa'  consortili    a
          cui  partecipano;    in  deroga  all'art.   2602 del codice
          civile,    i   beneficiari     delle   attivita'      delle
          societa'   consortili    possono  tuttavia    essere  anche
          imprese non  consorziate, purche' se ne assumano i relativi
          oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
            6. Alle  societa'  consortili  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
            7.  Le   attivita' delle  societa' consortili  di cui  al
          comma   1 da svolgere   ad  esclusivo    vantaggio    delle
          piccole    imprese    di  cui   al medesimo comma 1 possono
          riguardare:
            a) la   ricerca  tecnologica,    la  progettazione,    la
          sperimentazione,   l'acquisizione   di  conoscenze  e    la
          prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e  di
          mercato   connessa   al  progresso     ed  al  rinnovamento
          tecnologico,      nonche'     la       consulenza        ed
          assistenza        alla  diversificazione di idonee gamme di
          prodotti  e  delle  loro  prospettive   di   mercato,   con
          particolare    riguardo  al  reperimento, alla diffusione e
          all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
            b) la consulenza  e l'assistenza per la nascita  di nuove
          attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
            c)     la     formazione      professionale   finalizzata
          all'introduzione    di  nuove  tecnologie e   metodi per il
          miglioramento  della qualita' sulla base   di      apposite
          convenzioni      con    la    regione      competente   per
          territorio;
            d)    l'acquisizione   e     progettazione   di      aree
          attrezzate     per insediamenti  produttivi,  ivi  compresa
          l'azione  promozionale  per l'insediamento   di   attivita'
          produttive  in    dette    aree,    la progettazione  e  la
          realizzazione delle  opere di urbanizzazione e dei servizi,
          nonche' l'attrezzatura  degli spazi  pubblici destinati  ad
          attivita' collettive;
            e)    la  vendita   e   la concessione   alle imprese  di
          lotti in  aree attrezzate;
            f)  la  costruzione in  aree  attrezzate  di  fabbricati,
          impianti,  laboratori    per    attivita'   industriali   e
          artigianali,  depositi  e magazzini;
            g) la vendita, la locazione,   la  locazione  finanziaria
          alle  imprese  di  fabbricati  e  degli  impianti  in  aree
          attrezzate;
            h) la    costruzione  e  la    gestione  di  impianti  di
          depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
            i)  il  recupero degli immobili  industriali preesistenti
          per la loro destinazione a fini produttivi;
            l) l'esercizio e la gestione  di impianti  di  produzione
          combinata  e di  distribuzione di  energia  elettrica  e di
          calore  in regime  di autoproduzione;
            m) l'acquisto  o la vendita  di energia elettrica  da e a
          terzi   da   destinare   alla   copertura  integrativa  dei
          fabbisogni consortili.
            8. Per le attivita' di cui  al  comma  7  possono  essere
          concessi,  alle  societa' consortili di   cui al comma 1, i
          contributi  di cui all'art.  22, entro il  limite  di  lire
          500   milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in
          un triennio, nella misura massima del  50 per  cento  delle
          spese      ritenute    ammissibili.   Per   le     societa'
          consortili localizzate nei territori   di cui  all'allegato
          al    Regolamento  CEE  n.   2052/1988 del Consiglio, e nei
          territori  italiani  colpiti   da   fenomeni   di   declino
          industriale,  individuati  con decisione  della commissione
          delle Comunita' europee del 21   marzo 1989  e  interessati
          dalle  azioni  comunitarie   di   sviluppo   di   cui    al
          citato  Regolamento  CEE  n.  2052/1988, i  predetti limiti
          sono elevati, rispettivamente,  a lire 1.000  milioni  e  a
          lire 1.500 milioni e al 70 per cento.
            9.  Per l'istruttoria, la  concessione e l'erogazione dei
          contributi si applicano le  medesime  disposizioni    e  le
          procedure  di  cui  all'art.    20, comma 2, e all'art. 21,
          commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
            10.  I programmi   relativi ad   attivita'  di    ricerca
          scientifica    e  tecnologica  devono    essere inviati per
          conoscenza   anche al Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
            11.  Il    Ministro  dell'industria,    del commercio   e
          dell'artigianato determina, di concerto   con  il  Ministro
          del  tesoro  e    con  il  Ministro  per   gli   interventi
          straordinari   nel  Mezzogiorno,  le  norme  di  attuazione
          del presente articolo.
            12. Gli oneri derivanti dalla  concessione dei contributi
          di  cui  al  comma 8 gravano sul  fondo di cui all'art. 43,
          comma 1,   che e' a  tal  fine    integrato  di    lire  63
          miliardi per  il triennio  1991-1993, in ragione di lire  8
          miliardi  per  l'anno 1991, di  lire 28 miliardi per l'anno
          1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
            13. I contributi di cui   al  presente  articolo  possono
          cumularsi  con le   agevolazioni  finanziarie  disposte  da
          altre   leggi   nazionali,  regionali  e  delle    province
          autonome  di  Trento  e    di  Bolzano, purche' non vengano
          superati complessivamente  i limiti massimi  di  intervento
          nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
            14.  Le  societa'  consortili di cui   al comma 1 possono
          accedere agli interventi del fondo  speciale  rotativo  per
          l'innovazione  tecnologica,  di    cui  all'art.   14 della
          legge 17  febbraio 1982,  n. 46,  e, solo  limitatamente  a
          quelle  societa'  consortili  a  cui  partecipano  anche le
          universita' e gli enti pubblici   e  privati  operanti  nei
          settori  della  ricerca, agli interventi del fondo speciale
          per la ricerca applicata, istituito  con l'art.   4   della
          legge    25  ottobre    1968,    n.  1089,    e  successive
          modificazioni. Tali  interventi non  sono cumulabili    con
          quelli previsti dal presente articolo".
            -  Il  testo    dell'art.  13 del decreto legislativo   1
          settembre 1993, n.   385, recante   "Testo   unico    delle
          leggi  in  materia bancaria  e creditizia", e' il seguente:
            "Art.  13  (Albo).  -  1. La Banca d'Italia iscrive in un
          apposito albo le  banche  autorizzate  in   Italia   e   le
          succursali     delle    banche  comunitarie  stabilite  nel
          territorio della Repubblica.
            2.    Le  banche    indicano  negli    atti   e     nella
          corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
            - Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1
          settembre  1993,  n.  385,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.
            - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e  3,  della  legge  5
          ottobre  1991,  n.   317, e   successive   modificazioni ed
          integrazioni, e'  riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo dell'art. 155, comma  4,  del  citato  decreto
          legislativo  1  settembre  1993, n. 385, e' riportato nelle
          note alle premesse.
            - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1
          settembre 1993,  n.  385,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.
            -  Il  testo    dell'art. 1 del decreto del Ministro  del
          tesoro del 21 dicembre 1994   pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale    della  Repubblica  italiana  n.  304,  del  30
          dicembre 1994, e' il seguente:
            "Art. 1. -  1. Il tasso di riferimento  che    le  banche
          praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni
          di credito agevolato e' determinato, per quanto  attiene al
          costo  di    provvista,  in relazione alla variazione   dei
          seguenti  parametri, arrotondati ai  5 centesimi superiori:
            a) media dei rendimenti   lordi in emissione  dei  BOT  a
          sei  mesi  e a un anno e del RIBOR a uno e  a tre mesi, per
          le operazioni con durata fino a 18 mesi;
            b)  media  mensile  dei  rendimenti    lordi  dei  titoli
          pubblici  soggetti  a  tassazione  (''campione  dei  titoli
          pubblici soggetti a  tassazione  o  Rendistato''),  per  le
          operazioni oltre i 18 mesi.
            2.  Il parametro indicato al punto  a) e' pari alla media
          aritmetica semplice  tra:  il  rendimento   composto  medio
          ponderato  riferito all'anno commerciale   dei  BOT  a  sei
          mesi  e  a  dodici    mesi, collocati presso gli operatori,
          rilevato in  sede  d'asta  nelle  due  emissioni  del  mese
          precedente  quello  di stipula dell'operazione e  reso noto
          dalla Banca  d'Italia;  la  media    aritmetica    semplice
          del    RIBOR   (Rome Interbank Offered Rate) a uno e  a tre
          mesi,  rilevati  dal  comitato  di  gestione  del    MID  e
          dall'ATIC,      riferita  al  quinto     giorno  lavorativo
          precedente quello di stipula dell'operazione.
            3.  Il  parametro indicato  al   punto   b),   reso  noto
          dalla    Banca  d'Italia,  e'    riferito al secondo   mese
          precedente  quello      di   stipula   del   contratto   e,
          relativamente  alle  operazioni  di    credito agrario e di
          credito  fondiario, al secondo  mese precedente quello   di
          stipula del contratto definitivo".
            -  Il testo  dell'art. 4 del citato decreto del  Ministro
          del tesoro del 21 dicembre 1994 e' il seguente:
            "Art.  4. -  Ai  valori   calcolati con   le    modalita'
          indicate    nei precedenti   articoli    va   aggiunta   la
          commissione      per    oneri    di  intermediazione    che
          rappresenta     l'altro      elemento    del    tasso    di
          riferimento".
            - Il  testo dell'art. 2, commi  203 e 204, della    legge
          23   dicembre  1996,    n.    662  recante    "Misure    di
          razionalizzazione della  finanza pubblica",  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,   e'  il seguente:
            "203. Gli interventi che   coinvolgono una  molteplicita'
          di  soggetti  pubblici   e privati  ed implicano  decisioni
          istituzionali    e  risorse  finanziarie  a  carico   delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome    nonche'  degli  enti  locali    possono  essere
          regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
            a)      ''Programmazione    negoziata'',      come   tale
          intendendosi  la regolamentazione concordata  tra  soggetti
          pubblici o  tra il soggetto pubblico competente  e la parte
          o  le    parti  pubbliche  o    private per l'attuazione di
          interventi  diversi,  riferiti  ad  un'unica  finalita'  di
          sviluppo, che richiedono una  valutazione complessiva delle
          attivita' di competenza;
            b)  ''Intesa   istituzionale di   programma'', come  tale
          intendendosi  l'accordo  tra    amministrazione   centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a  collaborare  sulla  base   di         una
          ricognizione   programmatica   delle  risorse   finanziarie
          disponibili,    dei     soggetti   interessati   e    delle
          procedure  amministrative     occorrenti,       per      la
          realizzazione   di   un  piano pluriennale  di   interventi
          d'interesse   comune     o   funzionalmente  collegati.  La
          gestione    finanziaria  degli interventi per   i quali sia
          necessario il   concorso di  piu'  amministrazioni    dello
          Stato,  nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art.  8   del decreto del  Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367;
            c)  ''Accordo    di  programma  quadro'',   come     tale
          intendendosi  l'accordo    con    enti  locali   ed   altri
          soggetti pubblici  e  privati promosso dagli  organismi  di
          cui   alla   lettera   b),  in  attuazione  di  una  intesa
          istituzionale di  programma  per    la  definizione  di  un
          programma esecutivo  di   interventi  di  interesse  comune
          o   funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro
          indica in particolare: 1) le attivita'  e gli    interventi
          da    realizzare,  con    i relativi   tempi e modalita' di
          attuazione  e con i termini ridotti   per  gli  adempimenti
          procedimentali;      2)      i      soggetti   responsabili
          dell'attuazione  delle singole  attivita'  ed   interventi;
          3)    gli    eventuali    accordi    di  programma ai sensi
          dell'art. 27 della legge 8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le
          eventuali     conferenze  di    servizi    o    convenzioni
          necessarie   per l'attuazione    dell'accordo;    5)    gli
          impegni   di  ciascun  soggetto, nonche'  del soggetto  cui
          competono  poteri sostitutivi  in caso  di inerzie, ritardi
          o  inadempienze;  6)  i  procedimenti  di  conciliazione  o
          definizione  di  conflitti  tra    i  soggetti partecipanti
          all'accordo; 7) le  risorse  finanziarie   occorrenti   per
          le    diverse   tipologie   di intervento,  a valere  sugli
          stanziamenti     pubblici  o     anche   reperite   tramite
          finanziamenti    privati;    8)     le   procedure   ed   i
          soggetti responsabili   per   il    monitoraggio    e    la
          verifica  dei  risultati.  L'accordo di programma quadro e'
          vincolante  per  tutti  i  soggetti che vi partecipano.   I
          controlli  sugli atti e  sulle attivita'   posti in  essere
          in    attuazione dell'accordo di  programma quadro sono  in
          ogni caso successivi. Limitatamente alle aree  di cui  alla
          lettera  f),  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo    di
          programma quadro possono derogare alle   norme    ordinarie
          di    amministrazione  e  contabilita',  salve restando  le
          esigenze  di  concorrenzialita'   e   trasparenza   e   nel
          rispetto   della   normativa   comunitaria   in materia  di
          appalti,    di  ambiente  e    di  valutazione  di  impatto
          ambientale.  Limitatamente  alle predette   aree   di   cui
          alla lettera  f),  determinazioni  congiunte adottate   dai
          soggetti    pubblici interessati   territorialmente e   per
          competenza  istituzionale in  materia urbanistica   possono
          comportare  gli  effetti    di  variazione  degli strumenti
          urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5,  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142;
            d)   ''Patto   territoriale'',   come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali, parti   sociali,  o  da
          altri  soggetti pubblici o  privati  con  i  contenuti   di
          cui  alla  lettera  c),  relativo all'attuazione   di    un
          programma   di   interventi   caratterizzato   da specifici
          obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
            e) ''Contratto di programma'',  come tale intendendosi il
          contratto  stipulato   tra      l'amministrazione   statale
          competente,   grandi imprese, consorzi di  medie e  piccole
          imprese  e rappresentanze  di distretti industriali     per
          la      realizzazione     di     interventi   oggetto    di
          programmazione negoziata;
            f)  ''Contratto  di area'',  come  tale  intendendosi  lo
          strumento    operativo,             concordato          tra
          amministrazioni,    anche     locali, rappresentanze    dei
          lavoratori   e  dei  datori  di  lavoro,  nonche' eventuali
          altri soggetti  interessati,  per  la realizzazione   delle
          azioni  finalizzate    ad  accelerare  lo    sviluppo  e la
          creazione    di  una  nuova  occupazione     in   territori
          circoscritti,  nell'ambito    delle aree di  crisi indicate
          dal  Presidente del  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta
          del   Ministero  del     bilancio  e  della  programmazione
          economica e sentito il parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano entro   quindici giorni
          dalla  richiesta, e delle  aree di sviluppo  industriale  e
          dei    nuclei  di industrializzazione situati nei territori
          di cui  all'obiettivo 1  del Regolamento  CEE n.   2052/88,
          nonche'  delle    aree industrializzate realizzate a  norma
          dell'art. 32 della legge 14  maggio  1981,  n.    219,  che
          presentino  requisiti  di  piu' rapida   attivazione     di
          investimenti  di  disponibilita'   di  aree attrezzate e di
          risorse private    o  derivanti  da  interventi  normativi.
          Anche  nell'ambito    dei contratti d'area dovranno  essere
          garantiti ai lavoratori i  trattamenti retributivi previsti
          dall'art.   6, comma 9, lettera  c),  del  decreto-legge  9
          ottobre  1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389.
            204. Agli interventi di  cui alle lettere d) e  f)    del
          comma   203   si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui alla  lettera  c)  del  medesimo  comma
          203".