La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di excombattente o di exinternato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943: a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento; b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualita' di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento; c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati; d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra; e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.