La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai
cittadini   italiani  che  siano  in  possesso  delle  qualifiche  di
excombattente  o di exinternato militare in campo di concentramento e
che alla data dell'8 settembre 1943:
  a)   frequentavano  i  corsi  allievi  ufficiali  presso  le  regie
accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;
  b)  avevano  prestato  servizio  per un periodo non inferiore a tre
mesi  in  qualita'  di  allievi  comandanti  di  squadra,  sergenti e
caporali  maggiori,  nei  battaglioni  di istruzione altrimenti detti
corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;
  c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito
con i battaglioni di istruzione mobilitati;
  d)  erano  studenti  universitari  collocati  in licenza nel 1943 e
richiamati  per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante
i  corsi,  abbiano  svolto  compiti  anche connessi con operazioni di
guerra;
  e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia
accademia dell'Aeronautica.