IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16  della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale
stabilisce  che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
temporanea,  l'accettazione  di  nuove  scommesse a totalizzatore o a
quota  fissa,  relative  ad  eventi  sportivi diversi dalle corse dei
cavalli  e  dalle  competizioni  organizzate  dal  Comitato  olimpico
nazionale  italiano  (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione   l'accettazione   delle   scommesse   ippiche   e  sulle
competizioni  organizzate  dal  CONI  ed  emana  regolamenti  a norma
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare  le  modalita'  e i tempi di gioco, la corresponsione di
aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli   da   destinare  agli  organizzatori  delle  competizioni;  e
stabilisce  altresi',  per le medesime scommesse a totalizzatore, che
il  Ministro  delle  finanze  puo' prevederne l'accettazione anche da
parte  dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e  lotto,  purche'  utilizzino  una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  concernente  il regolamento recante norme per il riordino della
disciplina  organizzativa,  funzionale  e  fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
concernente  il  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  e  a  quota fissa su
competizioni  sportive  organizzate  dal  CONI,  da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso  l'introduzione  di  nuove  scommesse, a totalizzatore e a
quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle
sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal
CONI,  nonche'  di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi
in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale,
anch'essa    relativa   a   competizioni   sportive   diverse   (gare
automobilistiche  del  Campionato  Mondiale di Formula Uno) da quelle
ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
  Visto  l'articolo  4,  comma  1,  lettera b), punto 2), del decreto
legislativo   23   dicembre   1998,   n.  504,  recante  il  riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
           Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa

  1. E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore
e  a  quota  fissa  relative  ad  eventi  sportivi  diversi da quelli
previsti  dai  regolamenti  emanati  con decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174.
  2.  Per  tali  scommesse  il  Ministero  delle  finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo
reale  per  il controllo di tutte e operazioni di gioco, ivi comprese
le  scommesse  a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste
al  riguardo  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile
1998,  n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli
strumenti  utilizzati  per le scommesse ippiche e per quelle relative
alle competizioni sportive organizzate dal CONI.
 
          Avvertenza:
          Per  ragioni  di  urgenza  si omette la pubblicazione delle
          note  al  presente  decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
          Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del  30
          settembre  1999,  si  procedera'  alla  ripubblicazione del
          testo  della  presente legge, corredato dalle pubblicazioni
          notiziali  previste  dall'art. 10, comma 3, del testo unico
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.