IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  recante:
"Definizione e criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5,  del  citato  decreto
legislativo n. 109 del 1998; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999,  n.  221,  recante:  "Regolamento  concernente   le   modalita'
attuative e gli ambiti  di  applicazione  dei  criteri  unificati  di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni agevolate", e in particolare l'articolo 6, relativo  alla
dichiarazione sostitutiva del  richiedente  una  prestazione  sociale
agevolata; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di
concerto con il Ministro delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
  1. L'ente erogatore al quale  e'  richiesta  la  prima  prestazione
sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di  cui
all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,
determina l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente  ai
sensi dell'articolo 2,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, ovvero  in  applicazione
degli specifici criteri di  calcolo  stabiliti  dall'ente  stesso  ai
sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto. 
  2.  L'ente  erogatore,  a  domanda  del  richiedente,  rilascia  la
certificazione  dell'indicatore   calcolato.   La   validita'   della
certificazione scade allo scadere della  validita'  dell'attestazione
provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del  decreto  legislativo
n.109 del 1998, relativa alla dichiarazione  sostitutiva  sulla  base
della quale la certificazione medesima e'  rilasciata.  Ai  fini  del
presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validita' 24 mesi
dalla data del suo rilascio, e  comunque  non  oltre  il  periodo  di
sperimentazione determinato, al sensi  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. 
  3.  La  certificazione  deve   contenere,   oltre   all'indicazione
dell'ente certificante: 
    a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva,  concernente   le   informazioni   necessarie   per   la
determinazione della situazione economica equivalente; 
    b)  la  data  della  dichiarazione  sostitutiva,  l'ente  che  ha
effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa; 
    c) l'indicazione del  numero  delle  persone  facenti  parte  del
nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo  dichiarato
e' composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti
a carico IRPEF,  ovvero  che  il  nucleo  e'  composto  diversamente,
secondo le indicazioni dell'ente  erogatore,  con  la  specificazione
della tipologia dei componenti; 
    d) il valore della situazione economica equivalente  del  nucleo;
in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65  e  66
della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  il  valore  della  situazione
economica del nucleo a tal fine specificamente determinato; 
    e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del  patrimonio
del nucleo familiare; 
    f) il procedimento utilizzato per  il  calcolo  della  situazione
reddituale  e  di  quella  patrimoniale,  nonche'  per   il   calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente; 
    g) l'indicazione del periodo di validita' della certificazione. 
  4. La certificazione e' valevole ai fini dell'accesso  a  tutte  le
prestazioni agevolate richieste presso gli  enti  erogatori  che,  ai
fini  della  determinazione  dell'indicatore,  applicano  i  medesimi
criteri di calcolo risultanti  dalla  certificazione  stessa.  L'ente
erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora  debba
applicare,  per  la  prestazione   sociale   agevolata   di   propria
competenza, un diverso criterio di calcolo,  provvede  ad  effettuare
una specifica determinazione  dell'indicatore  sulla  base  dei  dati
risultanti  dalla  certificazione  presentata;   ove   questi   siano
insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5. 
  5. Qualora la dichiarazione  sostitutiva  non  contenga  tutti  gli
elementi  sufficienti   alla   determinazione   dell'indicatore,   il
richiedente e' tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore,
una dichiarazione sostitutiva integrativa. 
 
    

          AVVERTENZA:
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            -  Per  il  testo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione  di  criteri
          unificati  di  valutazione  della  situazione economica dei
          soggetti che richiedono prestazioni  sociali  agevolate,  a
          norma  dell'articolo  59, comma 51, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449) si veda nelle note all'art.1.
          Note alle premesse:
            - Il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          90 del 18 aprile 1998.
            - Per l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo  n.  109
          dei 1998 si veda nelle note all'art. 1.
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  7
          maggio 1999, n. 221 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          - serie generale - n. 161 del  12  luglio  1999.  Il  testo
          dell'art. 6 e' il seguente:
            "Art.   6   (Dichiarazione   sostitutiva).   -   1.    La
          determinazione dell'indicatore della  situazione  economica
          equivalente e'  effettuata  sulla  base  dei  dati  forniti
          mediante dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e succes-
          sive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1  e  2
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  ottobre
          1998,  n.  403,  concernente  la  situazione  reddituale  e
          patrimoniale  del  richiedente  la  prestazione  agevolata,
          nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
            2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati
          i  valori  utili  alla  determinazione   della   situazione
          reddituale  individuati  dall'art.  3,  nonche'  i   valori
          relativi al patrimonio di cui all'art.4 e  le  informazioni
          necessarie  alla  applicazione  delle  detrazioni  e  delle
          franchigie spettanti. Sono altresi' da  indicare  i  codici
          identificativi degli intermediari finanziari e degli  altri
          soggetti  con  i  quali  sono  intrattenuti   rapporti   di
          custodia, amministrazione, deposito e gestione.
            3.   Nella   predetta   dichiarazione   sostitutiva    il
          richiedente attesta di avere  conoscenza  che  in  caso  di
          erogazione  della  prestazione,  possono  essere   eseguiti
          controlli da parte della  Guardia  di  finanza  presso  gli
          istituti a credito o altri intermediari finanziari, al fine
          di accertare la veridicita' delle informazioni fornite.
            4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al
          modello-tipo di  cui  all'art.  4,  comma  6,  del  decreto
          legislativo n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni  o  ai
          centri   di   assistenza   fiscale   ovvero    direttamente
          all'amministrazione pubblica alla  quale  e'  richiesta  la
          prima prestazione dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
            5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle
          disposizioni previste dall'art. 4,  comma  5,  del  decreto
          legislativo n. 109 del 1998, gli enti  presso  i  quali  e'
          stata presentata la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciano
          un'attestazione provvisoria riportante il  contenuto  della
          dichiarazione e gli elementi informativi necessari  per  il
          calcolo della situazione  economica  equivalente  da  parte
          degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste".
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202  del  30
          agosto 1997.
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 109, e' il seguente:
            "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente). - 1.
          Il  richiedente  la   prestazione   deve   presentare   una
          dichiarazione sostitutiva, a norma della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione dell'indicatore della  situazione  economica
          equivalente.
            2. Il richiedente dichiara altresi' di  avere  conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del comma 8, possono essere eseguiti controlli  diretti  ad
          accertare la  veridicita'  delle  informazioni  fornite  ed
          effettuati  presso  gli  istituti  di   credito   o   altri
          intermediari finanziari, specificando a tal fine il  codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare.
            3. La dichiarazione di cui al comma 1  va  presentata  ai
          comuni  o  ai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale
          previsti  dalla  legge  30  dicembre  1991,   n.   413,   o
          direttamente all'amministrazione  pubblica  alla  quale  e'
          richiesta la prima prestazione.
            4.  I  comuni,  i  centri  di  assistenza  fiscale  e  le
          amministrazioni  pubbliche  ai  quali  e'   presentata   la
          dichiarazione   sostitutiva   rilasciano    un'attestazione
          provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione  e
          gli elementi informativi necessari  per  il  calcolo  della
          situazione economica.
            5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro per la  solidarieta'  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro   delle   finanze   e   sentita
          l'Autorita'    per     l'informatica     nella     pubblica
          amministrazione, sono emanate norme  dirette  a  consentire
          alle amministrazioni pubbliche che erogano le  prestazioni,
          nonche' ai comuni ed ai centri  autorizzati  di  assistenza
          fiscale, di rilasciare una  certificazione,  con  validita'
          temporalmente limitata, attestante la situazione  economica
          dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate.
            6. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze  e  sentita  l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione, sono stabiliti i  modelli-tipo  e
          le   caratteristiche   informatiche   della   dichiarazione
          sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
            7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente   o
          mediante un apposito servizio comune, la veridicita'  della
          situazione  familiare  dichiarata  e  confrontano  i   dati
          reddituali e patrimoniali dichiarati dai  soggetti  ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente erogatore provvede ad ogni  adempimento  conseguente
          alla   non   veridicita'   dei    dati    dichiarati.    Le
          amministrazioni possono  richiedere  idonea  documentazione
          atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei  dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali o di modesta entita'.
            8. Nell'ambito  della  direttiva  annuale  impartita  dal
          Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
          d'accertamento, una quota delle  verifiche  assegnate  alla
          Guardia di finanza e' riservata  al  controllo  sostanziale
          della  posizione  reddituale  e  patrimoniale  dei   nuclei
          familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,  secondo
          criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
            - Il testo dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  7  maggio  1999,  n.  221,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2  (Criteri  di  calcolo   dell'indicatore   della
          situazione   economica   equivalente).   -   1.   Ai   fini
          dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore
          della situazione  economica  equivalente,  determinato  con
          riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta  alla
          data di presentazione della  dichiarazione  sostitutiva  di
          cui all'art. 6.
            2. Ai fini del presente decreto il  nucleo  familiare  di
          cui al comma 1 e' composto dal richiedente  la  prestazione
          agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223,  e  dai  soggetti  considerati  a  suo
          carico ai fini IRPEF.
            3. L'indicatore della situazione economica equivalente e'
          calcolato come rapporto tra l'indicatore  della  situazione
          reddituale,  determinato   dalla   somma   degli   elementi
          reddituali   indicati   nell'art.   3,   e   il   parametro
          corrispondente  alla  specifica  composizione  del   nucleo
          familiare, desunto dalla  scala  di  equivalenza  riportata
          nella tabella 2 del decreto legislativo n.109 del 1998.
            4.  Gli  enti  erogatori  possono  stabilire   anche   la
          rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari,
          di  cui  all'art.  4,  in  tal  caso   l'indicatore   della
          situazione economica equivalente e' dato  dalla  somma  tra
          l'indicatore della  situazione  reddituale  e  l'indicatore
          della  situazione  patrimoniale,  rapportata  al  parametro
          desunto dalla scala di equivalenza riportata nella  tabella
          2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
            5.  Gli  enti  erogatori  in  relazione   a   particolari
          prestazioni possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449,  assumere  come  unita'  di
          riferimento una composizione del nucleo  familiare  diversa
          da quella definita al comma 2.
            6. Gli enti  erogatori  disciplinano,  nell'ambito  della
          propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini
          dell'accesso  alla  prestazione  agevolata,  di   rilevanti
          variazioni   della   situazione   economica    verificatesi
          successivamente  al  periodo  cui  e'   riferita   l'ultima
          dichiarazione dei redditi presentata".
          - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 109, e' il seguente:
            "Art. 1  (Prestazioni  sociali  agevolate).  -  1.  Fermo
          restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni  e  dei
          servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
          disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
          sperimentale,  criteri  unificati  di   valutazione   della
          situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
          servizi  sociali  o  assistenziali   non   destinati   alla
          generalita' dei soggetti o comunque collegati nella  misura
          o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
          tale sperimentazione le disposizioni del  presente  decreto
          si  applicano  alle  prestazioni  o   servizi   sociali   e
          assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
          della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno  e
          della  pensione  sociale  e  di  ogni   altra   prestazione
          previdenziale,  nonche'  della  pensione   e   assegno   di
          invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento  e
          assimilate.
            2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto,  individuano,
          secondo le  disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti,  le
          condizioni  economiche   richieste   per   l'accesso   alle
          prestazioni  agevolate,  con  possibilita'   di   prevedere
          criteri differenziati in base alle condizioni economiche  e
          alla composizione della famiglia, secondo le  modalita'  di
          cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni  a
          scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresi'
          differire, non oltre  il  31  dicembre  1998,  l'attuazione
          della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione
          delle condizioni economiche vigenti all'entrata  in  vigore
          dei presente decreto, fino al termine della loro efficacia,
          ove previsto.
            3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  per  la   solidarieta'   sociale,   il   Ministro
          dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica ed il Ministro del lavoro e  della
          previdenza   sociale,   sono   individuate   le   modalita'
          attuative,   anche   con   riferimento   agli   ambiti   di
          applicazione, dei presente decreto. E' fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 59, comma 50, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449".
            - Il periodo della sperimentazione e' definito  dall'art.
          1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  7
          maggio 1999, n.221, qui riportato:
            "Art. 1 (Ambito di applicazione dei criteri unificati  di
          valutazione  della   situazione   economica).   -   1.   Le
          disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
          si applicano, in via sperimentale per  un  periodo  di  tre
          anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi  sociali  o
          assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche,  non
          destinati  alla  generalita'  dei   soggetti   o   comunque
          collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
          economiche  autonomamente  stabilite  dagli   stessi   enti
          erogatori.
            2.    Restano    escluse     dall'ambito     applicativo,
          l'integrazione al minimo, la  maggiorazione  sociale  delle
          pensioni, l'assegno e la  pensione  sociale  e  ogni  altra
          prestazione previdenziale nonche', la pensione e  l'assegno
          di invalidita' civile e l'indennita' di  accompagnamento  e
          assimilate".
            - Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
          1998,  n.448   (Misura   di   finanza   pubblica   per   la
          stabilizzazione e lo sviluppo) come modificati dalla  legge
          17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente:
            "Art. 65 (Assegno ai  nuclei  familiari  con  almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto  dal  1  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          diciotto  anni,  che  risultino  in  possesso  di   risorse
          economiche non superiori al  valore  dell'indicatore  della
          situazione economica (ISE), di cui al  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a  lire  36  milioni
          annue  con  riferimento  a  nuclei  familiari  con   cinque
          componenti, e' concesso un assegno  sulla  base  di  quanto
          indicato al comma  3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione detto  requisito  economico  e'  riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto legislativo n. 109 del 1998,  tenendo  anche  conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
            2. L'assegno di cui al comma 1 e'  concesso  dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi-
          cate  al  comma  5,  con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
            3.  L'assegno  e'  corrisposto  integralmente,   per   un
          ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita',
          per valori dell'ISE del  beneficiario  inferiori  o  uguali
          alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1  e
          il doppio del predetto importo dell'assegno su base  annua.
          Per  valori  dell'ISE  del  beneficiario  compresi  tra  la
          predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma  1
          l'assegno e' corrisposto in misura pari  alla  meta'  della
          differenza tra l'ISE  di  cui  al  comma  1  e  quello  del
          beneficiario.
            4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici  di
          cui al presente articolo sono rivalutati annualmente  sulla
          base della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
            5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
          Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  la
          cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per  l'anno
          1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e  in  lire  405
          miliardi a decorrere dall'anno 2001.
            6. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   dei
          presente   articolo,   inclusa   la   determinazione    del
          l'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della  situazione
          patrimoniale".
            "Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai
          figli nati successivamente al 1  luglio  1999,  alle  madri
          cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti  di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale della indennita' di maternita',  e'  concesso
          un assegno per maternita' pari a lire 200.000  mensili  nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          lire 300.000 mensili per i parti  successivi  al  1  luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data del  parto.  1  comuni  provvedono  ad  informare  gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  comunale
          dei nuovi nati.
            1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede  ad
          assicurare il coordinamento tra le disposizioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, quelle di cui  all'art.  59,
          comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di
          cui al decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  del  27  maggio
          1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  171  del  24
          luglio  1998,  recante  estensione   della   tutela   della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
            2. L'assegno di maternita' di cui  al  comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza delle madri risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione detto  requisito  economico  e'  riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto legislativo n. 109 del 1998,  tenendo  anche  conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
            3. Qualora  l'indennita'  di  maternita'  corrisposta  da
          parte degli enti previdenziali competenti alle  lavoratrici
          che godono di forme di tutela  economica  della  maternita'
          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
          all'importo di cui al  medesimo  comma  1,  le  lavoratrici
          interessate possono avanzare ai  comuni  richiesta  per  la
          concessione della quota differenziale.
            4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
          cui al presente articolo sono rivalutati annualmente  sulla
          base della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
            5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
          Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la
          cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi  per  l'anno
          1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e  in  lire  150
          miliardi a decorrere dall'anno 2001.
            5-bis. L'assegno di cui al comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
          sulla base dei dati forniti dai comuni,  secondo  modalita'
          da definire nell'ambito dei decreti di cui al  comma  6.  A
          tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato  all'INPS
          le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine  di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
            6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo".