IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente introdotti dagli articoli 7 ed 8 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai", che prevedono che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1981, n. 9), recante "Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai"; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante "Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie"; Sentito il Consiglio nazionale del notariato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; Considerato che non sembra condivisibile l'osservazione contenuta nel citato parere circa la necessita' di stabilire, nel testo del provvedimento, la "validita' triennale della determinazione", in quanto non appare corretto far discendere dalla norma di cui all'articolo 7 della legge n. 302 del 1998, che prevede che la misura dei compensi debba essere stabilita con decreto ogni triennio, un limite di efficacia temporale del presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3551 MC-23/23-3, in data 20 maggio 1999); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili a lui delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese in base al presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 302/1998 reca: "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai". Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotti dagli articoli 7 ed 8 della citata legge 3 agosto 1998, n. 302: "Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili. Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo". "Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'art. 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Per il testo dell'art. 7 della legge 3 agosto 1998, n. 302, v. supra ove e' riportato il testo dell'art. 179-bis del codice di procedura civile.