IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visti  gli  articoli  179-bis  e  169-bis  delle  disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente introdotti
dagli articoli 7 ed 8 della legge 3  agosto  1998,  n.  302,  recante
"Norme in tema di espropriazione forzata  e  di  atti  affidabili  ai
notai", che prevedono che, con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica,  e'  stabilita,  ogni  triennio,  la
misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita  con
incanto dei beni immobili e dei beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  30  dicembre
1980 (pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
del 10 gennaio 1981, n. 9),  recante  "Determinazione  della  tariffa
degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti
ai notai"; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  11  febbraio
1997,  n.  109,  recante  "Regolamento   di   modifica   al   decreto
ministeriale 20 giugno 1960, e successive  modificazioni,  e  tariffa
dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie"; 
  Sentito il Consiglio nazionale del notariato; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; 
  Considerato che non sembra condivisibile  l'osservazione  contenuta
nel citato parere circa la necessita' di  stabilire,  nel  testo  del
provvedimento, la  "validita'  triennale  della  determinazione",  in
quanto  non  appare  corretto  far  discendere  dalla  norma  di  cui
all'articolo 7 della legge n. 302 del 1998, che prevede che la misura
dei compensi debba essere stabilita con  decreto  ogni  triennio,  un
limite di efficacia temporale del presente regolamento; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota n. prot. 3551 MC-23/23-3, in data 20 maggio 1999); 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti il  compimento
delle operazioni di vendita  con  incanto  di  beni  immobili  a  lui
delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese  in  base
al presente decreto. 
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
           -  La  legge  n.  302/1998  reca:  "Norme   in   tema   di
          espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
          Note alle premesse:
           -  Si  trascrive il testo degli articoli 179-bis e 169-bis
          delle disposizioni di attuazione del  codice  di  procedura
          civile, introdotti dagli articoli 7 ed 8 della citata legge
          3 agosto 1998, n. 302:
           "Art.  179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi
          per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).  -
          Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentito  il  Consiglio  nazionale
          del  notariato,  e' stabilita, ogni triennio, la misura dei
          compensi dovuti ai notai per le operazioni di  vendita  con
          incanto dei beni immobili.
           Il  compenso  dovuto  al  notaio  e' liquidato dal giudice
          dell'esecuzione con specifica  determinazione  della  parte
          riguardante  le  operazioni di incanto e le successive, che
          sono poste a carico dell'aggiudicatario.  Il  provvedimento
          di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
           "Art.   169-bis   (Determinazione   dei  compensi  per  le
          operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con  il
          decreto  di cui all'art. 179-bis e' stabilita la misura dei
          compensi dovuti ai notai per le operazioni di  vendita  con
          incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
           -  Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
           - Per il testo dell'art. 7 della legge 3 agosto  1998,  n.
          302,  v.  supra ove e' riportato il testo dell'art. 179-bis
          del codice di procedura civile.