IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e), dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, relativi a "Criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale", pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996; Considerata l'opportunita' di sostituire il precedente decreto ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1998, n. 167; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che detta i criteri ed i principi per l'emanazione dei regolamenti concernenti la disciplina di procedimenti amministrativi; Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dal citato articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto d Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 35382 del 16 aprile 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte di iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Ministero", il Ministero del commercio con l'estero; b) "legge", la legge 26 febbraio 1992, n. 212.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55: "1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, lettera a), comma 6, nonche' dell'art. 3, comma 3, lettere a), b) ed e), della citata legge n. 212/1992: "Art. 2. - 1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso: a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalita' della presente legge". "6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita' della presente legge, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19". "3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi: a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge; b) la formazione e l'assistenza in materie giuridicoistituzionali dirette in particolare giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle jointventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato; c)-d) (omissis); e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonche' nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2: "2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: ''dell'Europa centrale ed orientale'' sono sostituite dalle seguenti ''individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero''". - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101. - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991, n. 17. Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - 1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e societa' miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonche' alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a promuovere la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto e' autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla societa' stessa. 2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. 3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati. 4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1. 5. Le partecipazioni e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni. 6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10. 7. Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo e' elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100. 8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa' finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma l a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. 9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalita' della presente legge, e' istituito un centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale e' assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attivita' il centro puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate. 10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le medesime finalita' un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 11. La localizzazione del centro di cui al comma 9 sara' decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia". - Il decreto ministeriale 5 dicembre 1992 recante: "Criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97. - Il decreto ministeriale 15 maggio 1996 recante: "Criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159. - Il decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante "Criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1998, n. 167. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario n. 56/L. Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5: "5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di loro conclusione previsti per procedimento tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'art. 22, comma 3, cosi' recita: "3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2: "Art. 1. - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualita' di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. 2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento". "Art. 2. - 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 3. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. 4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3: "Art. 1. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili: 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi: a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi; b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo; d) indicazione esplicita delle norme abrogate". "Art. 2. - 1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: ''Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. 2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. 3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 4. Alla dichiazione di nascita non si applica l'art. 41''. 2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: ''Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica''. 3. I certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio. 4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese e convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 6. Dopo il comma 1 dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente: ''1-bis. La certificazione, redatta con le modalita' di cui al comma 1, puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente''. 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dei pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini. 9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per il rilascio della carta di identita' su supporto magnetico. La carta di identita' deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal centoottantesimo giorno precedente la scadenza. 11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto. 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. 13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge con esse incompatibili. 15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale". "Art. 3. - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso''. 3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: '' 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma l dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto''. 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. 8. Alla lettera e) del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo ''I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali''. 9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa''. 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione". - La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), all'art. 1, comma 1, cosi' recita: "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)". - Per l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si veda nelle note alle premesse.