IL MINISTRO 
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992,  n  212,
concernente la collaborazione con i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
orientale,  secondo  il  quale   una   quota   delle   disponibilita'
finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1,  lettera  a)
dello stesso articolo 2  ed  al  comma  3,  lettere  a),  b)  ed  e),
dell'articolo  3,  e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati  ai
sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad  altre  iniziative  di
propria competenza, rispondenti alle finalita'  della  legge  stessa,
nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; 
  Visto l'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari  degli  interventi
di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente
con delibera del CIPE; 
  Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive  modificazioni,
concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e  successive  modificazioni,
concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e  della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; 
  Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5  dicembre
1992  e  15  maggio  1996,  relativi  a  "Criteri  e  modalita'   per
l'ammissione a contributi finanziari dei progetti  di  collaborazione
con  i  Paesi  dell'Europa   centrale   ed   orientale",   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996; 
  Considerata l'opportunita'  di  sostituire  il  precedente  decreto
ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
20 luglio 1998, n. 167; 
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  il
quale   la   concessione   di   contributi   e'   subordinata    alla
predeterminazione   ed   alla   pubblicazione    da    parte    delle
amministrazioni  precedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Visto l'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
detta i criteri  ed  i  principi  per  l'emanazione  dei  regolamenti
concernenti la disciplina di procedimenti amministrativi; 
  Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31
marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure  per  la  concessione
dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero  sono
stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della  legge  n.  241  del
1990, nel rispetto dei principi dettati dal citato articolo 20, comma
5, della legge n. 59 del 1997; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto d Presidente della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, concernente  il  regolamento  di  attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 35382 del 16 aprile 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le  modalita'  per  la
concessione di contributi a fronte di  iniziative  di  collaborazione
con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  26  febbraio
1992, n. 212, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "Ministero", il Ministero del commercio con l'estero; 
  b) "legge", la legge 26 febbraio 1992, n. 212. 
 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei  decreti    del  Presidente    della
          Repubblica  italiana e  sulle pubblicazioni ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    26  dicembre
          1985,  n.   1092, al   solo fine  di facilitare  la lettura
          delle  disposizioni di  legge  alle quali  e' applicato  il
          rinvio.  Restano  invariati   il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si riporta  il testo  del  comma 1  dell'art. 1  della
          legge    26  febbraio    1992,      n.    212,      recante
          "Collaborazione   con   i  Paesi dell'Europa  centrale   ed
          orientale",  pubblicata   nella  Gazzetta Ufficiale 6 marzo
          1992, n. 55:
            "1.    A  sostegno    della  realizzazione    di  riforme
          strutturali   e    di  iniziative  rivolte  a  favorire  la
          transizione verso forme di economia di  mercato  nei  Paesi
          dell'Europa    centrale  ed  orientale,  il Ministero degli
          affari   esteri  promuove,  nei    confronti  degli  stessi
          Paesi,   la  collaborazione      economica,        sociale,
          scientifica,    tecnologica, formativa e   culturale.  Tale
          collaborazione,  a   sostegno del processo di  integrazione
          europea,  deve  favorire  la  valorizzazione  delle risorse
          umane    e  naturali,    il  consolidamento  dei     valori
          democratici  del   pluralismo,   la garanzia  della  tutela
          dei diritti  dell'uomo, secondo direttrici formulate  dalla
          Conferenza per la  sicurezza e la  cooperazione  in  Europa
          (CSCE).

    
           Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, lettera  a),
          comma 6, nonche' dell'art. 3, comma 3, lettere a), 
          b) ed e), della citata legge n. 212/1992: 
            "Art. 2. - 1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi
          di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso: 
            a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e  contributi
          relativi ad interventi della Comunita'  economica  europea,
          della Banca europea per la ricostruzione e lo  sviluppo  di
          altri organismi e istituzioni finanziari internazionali  di
          cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalita'  della
          presente legge". 
            "6. Una quota delle disponibilita' finanziarie  destinate
          alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente
          articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e)  dell'art.  3,
          e' attribuita al Ministero del commercio con  l'estero  per
          le iniziative di supporto  agli  interventi  effettuati  ai
          sensi della legge 24  aprile  1990,  n.  100,  e  ad  altre
          iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita'
          della presente legge, nonche' dell'art.  2  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 19". 
            "3. I contributi a titolo gratuito  sono  finalizzati  ai
          seguenti obiettivi: 
            a) la  formazione  professionale,  l'assistenza  tecnica,
          manageriale  e  per  i  quadri  intermedi,   da   svolgersi
          all'estero   ed   in   Italia   anche   per   progetti   di
          reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se  utilizzino
          strumenti di intervento diversi da  quelli  previsti  nella
          presente legge; 
            b)   la   formazione   e    l'assistenza    in    materie
          giuridicoistituzionali dirette  in  particolare  giovani  e
          alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con  il
          Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  per  la
          riqualificazione dei lavoratori e  il  loro  impiego  nelle
          jointventures,   nelle   piccole   e   medie   imprese    e
          nell'artigianato; 
            c)-d) (omissis); 
            e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle
          telecomunicazioni,   della   distribuzione,   dell'economia
          sociale, nonche' nei settori di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettera b)". 
            - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  recante:
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero a  norma
          dell'art. 4, lettera c), e  dell'art.  11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo  dell'art.  22,
          comma 2: 
            "2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.
          212, le parole: ''dell'Europa centrale ed orientale''  sono
          sostituite dalle  seguenti  ''individuati  annualmente  dal
          CIPE con delibera adottata su proposta del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il  Ministro  del  commercio
          con l'estero''". 
            - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme  sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          maggio 1990, n. 101. 
            - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: "Norme per  lo
          sviluppo delle attivita' economiche  e  della  cooperazione
          internazionale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  della
          provincia di Belluno e delle aree limitrofe", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991, n. 17. Si riporta
          il testo dell'art. 2: 
            "Art. 2. - 1. Per il finanziamento o la partecipazione ad
          imprese e societa' miste e ad altre forme di collaborazione
          commerciale e industriale nei  Paesi  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e
          prevalente  organizzazione  nella  regione   Friuli-Venezia
          Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al  territorio
          delle province di Venezia e di Treviso  ad  est  del  fiume
          Piave,  nonche'  alla  provincia  di  Belluno,  la  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  e'  autorizzata  a  promuovere   la
          costituzione di una societa' finanziaria  per  azioni,  con
          sede a  Pordenone.  La  regione  Veneto  e'  autorizzata  a
          partecipare, direttamente o indirettamente,  alla  societa'
          stessa. 
            2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi
          della societa' finanziaria con l'attivita'  della  societa'
          italiana per le imprese miste all'estero -  SIMEST  S.p.a.,
          il Ministro del commercio con  l'estero  e'  autorizzato  a
          concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di  10  miliardi  per
          l'anno  1991,  come   contributo   straordinario   per   la
          sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa'
          finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. 
            3. Alla societa'  finanziaria  possono  partecipare  enti
          pubblici economici e soggetti privati. 
            4. L'attivita' della societa' finanziaria  dovra'  essere
          coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale
          estera stabiliti  dal  comitato  interministeriale  per  la
          politica  economica  estera  (CIPES)  tenuto  conto   della
          specificita' dell'intervento regionale e della destinazione
          ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1. 
            5. Le partecipazioni e  i  finanziamenti  della  societa'
          finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per
          cento  del  capitale  dell'impresa  o  societa'   mista   o
          dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le
          partecipazioni devono essere cedute  entro  sei  anni  e  i
          finanziamenti non possono superare la durata di sei anni. 
            6. Gli interventi  della  societa'  finanziaria  verranno
          destinati alle iniziative, previste dal presente  articolo,
          promosse o  partecipate  dalle  imprese  aventi  stabile  e
          prevalente organizzazione nei territori di cui al comma  1,
          in  misura  proporzionale  all'ammontare   dei   contributi
          speciali    assegnati    rispettivamente    alla    regione
          Friuli-Venezia Giulia e alla 
          regione Veneto, ai sensi del comma 10. 
            7.  Alle  operazioni  poste  in  essere  dalla   societa'
          finanziaria puo'  partecipare,  per  quote  aggiuntive,  la
          SIMEST S.p.a.; in  tal  caso  il  limite  di  finanziamento
          complessivo e' elevato al 30 per cento.  Sono  estese  alle
          operazioni poste in essere dalla  societa'  finanziaria  le
          disposizioni dell'art. 4 della legge  24  aprile  1990,  n.
          100. 
            8. Puo'  essere  istituita,  nell'ambito  della  societa'
          finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua  le
          operazioni indicate al comma l a  favore  delle  iniziative
          promosse  o  partecipate  da  imprese  aventi   stabile   e
          prevalente organizzazione nell'area  della  regione  Veneto
          non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti
          delle  risorse  conferite  da  soggetti  privati  e   della
          partecipazione assicurata dalla regione Veneto  con  propri
          fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. 
            9.  Al  fine  di   fornire   i   necessari   servizi   di
          informazione, consulenza, formazione ed assistenza  tecnica
          alle imprese, in relazione alle  finalita'  della  presente
          legge, e' istituito un centro di servizi  per  gli  scambi,
          anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione
          ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione
          del centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con
          il concorso della regione Veneto,  e  l'Istituto  nazionale
          per il commercio estero, al quale e' assegnato  allo  scopo
          un contributo straordinario, per il periodo  1991-1994,  di
          lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno  1991  e
          lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e  1994.
          Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici
          e privati, comprese  le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle  camere
          di commercio stesse. Per le  proprie  attivita'  il  centro
          puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli
          studi di Trieste e  di  Udine,  dell'Istituto  di  studi  e
          documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale
          (ISDEE) di Trieste e  di  altri  istituti  di  studi  e  di
          ricerca delle regioni interessate. 
            10. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  e'
          assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un  contributo
          speciale, per il periodo 1991-1997, di lire  200  miliardi,
          di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire  27  miliardi
          per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per  l'anno  1993.  Alla
          regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per  le
          medesime  finalita'  un  contributo  speciale  di  lire  52
          miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire  8
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
            11. La localizzazione del centro di cui al comma 9  sara'
          decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia". 
            -  Il  decreto  ministeriale  5  dicembre  1992  recante:
          "Criteri  e  modalita'  per   l'ammissione   a   contributi
          finanziari dei  progetti  di  collaborazione  con  i  Paesi
          dell'Europa centrale  e  orientale",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97. 
            -  Il  decreto  ministeriale  15  maggio  1996   recante:
          "Criteri  e  modalita'  per   l'ammissione   a   contributi
          finanziari a fronte di progetti  di  collaborazione  con  i
          Paesi dell'Europa  centrale  e  orientale",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159. 
            - Il decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante "Criteri
          e modalita' per  l'ammissione  a  contributi  finanziari  a
          fronte  di  progetti  di   collaborazione   con   i   Paesi
          dell'Europa centrale  e  orientale",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1998, n. 167. 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.  Si  riporta  il
          testo dell'art. 12: 
          "Art. 12. - 1. La concessione di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati sono subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,   dei
          criteri e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse
                               devono attenersi. 
            2. L'effettiva osservanza dei criteri e  delle  modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". 
            - La legge 15 marzo  1997,  n.  59,  recante  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed  enti  locali  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.
          63, supplemento ordinario n. 56/L. 
          Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5: 
            "5. I regolamenti si conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare competenze diverse ma confluenti in  una  unica
          procedura; 
            b)  riduzione  dei  termini  per   la   conclusione   dei
          procedimenti e uniformazione dei tempi di loro  conclusione
          previsti per procedimento tra loro analoghi; 
            c) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
            d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  un'unica   fonte
          regolamentare,  ove  cio'  corrisponda   ad   esigenze   di
          semplificazione e  conoscibilita'  normativa,  disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono particolari procedure, fermo restando  l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse; 
            e) semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di
          spesa e contabili, anche mediante  adozione  ed  estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni; 
            f) trasferimento ad organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti 
          portatori di interessi diffusi; 
            g) individuazione delle responsabilita' e delle 
          procedure di verifica e controllo". 
            - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  all'art.
          22, comma 3, cosi' recita: 
            "3.  I  criteri  e  le  procedure  di   concessione   dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e  le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge  15  marzo  1997,  n.  59".  -  Il
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli  1,
          2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  materia  di
          semplificazione  delle  certificazioni  amministrative"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  novembre  1998,  n.
          275. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2: 
            "Art. 1. - 1. Oltre ai casi previsti  dall'art.  2  della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli  altri  casi  previsti
          dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
          con i concessionari e i gestori di  pubblici  servizi  sono
          comprovati    con    dichiarazioni,    anche    contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni 
          anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali: 
            a) titolo di studio o qualifica professionale  posseduta;
          esami sostenuti; titolo di specializzione, di abilitazione,
          di  formazione,  di  aggiornamento  e   di   qualificazione
          tecnica; 
            b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della
          concessione  di  benefici  e  vantaggi  di  qualsiasi  tipo
          previsti  da  leggi  speciali;  assolvimento  di  specifici
          obblighi  contributivi  con  l'indicazione   dell'ammontare
          corrisposto, possesso e numero del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; 
            c) stato di  disoccupazione;  qualita'  di  pensionato  e
          categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; 
            d) qualita' di legale rappresentante di persone 
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
            e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
          qualsiasi tipo; 
            f) tutte  le  posizioni  relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, comprese quelle di cui all'art.  77  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  1964,
          n.  237,  come  modificato  dall'art.  22  della  legge  24
          dicembre 1986, n. 958; 
            g) di non aver riportato condanne penali; 
            h) qualita' di vivenza a carico; 
            i) tutti i dati  a  diretta  conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile. 
            2. I certificati, gli estratti e gli attestati  necessari
          per l'iscrizione alle scuole di  ogni  ordine  e  grado  ed
          all'universita',  quelli  che  a  qualsiasi  titolo  devono
          essere presentati agli uffici della motorizzazione  civile,
          i certificati e  gli  estratti  dai  registri  dello  stato
          civile e dai  registri  demografici  richiesti  dai  comuni
          nell'ambito  di  procedimenti  di  loro  competenza,   sono
          sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui  all'art.
          2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che
          ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli
          dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute  ad
          effettuare  idonei  controlli  sulla   stessa,   ai   sensi
          dell'art. 11 del presente regolamento". 
            "Art. 2. - 1.  Fatte  salve  le  eccezioni  espressamente
          previste  per  legge   nei   rapporti   con   la   pubblica
          amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,
          tutti gli stati, fatti e qualita'  personali  non  compresi
          negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
          n.  15,  sono   comprovati   dall'interessato,   a   titolo
          definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva  di  atto
          di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
          n. 15. 
            2. La dichiarazione di  cui  all'art.  4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende  nel  proprio
          interesse puo' riguardare anche  stati,  fatti  e  qualita'
          personali relativi ad altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta  conoscenza.  Inoltre,  tale   dichiarazione   puo'
          riguardare anche la conoscenza del fatto che  la  copia  di
          pubblicazione  e'  conforme  all'originale.  Nel  caso   di
          pubblici concorsi in cui sia prevista la  presentazione  di
          titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a  tutti
          gli effetti dell'autentica di copia. 
            3. Qualora risulti necessario controllare la  veridicita'
          delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui  gli
          stati, i fatti e le  qualita'  personali  dichiarati  siano
          certificabili o attestabili da parte di un  altro  soggetto
          pubblico,  l'amministrazione  procedente   entro   quindici
          giorni richiede direttamente la  necessaria  documentazione
          al soggetto competente. In questo caso, per  accelerare  il
          procedimento,   l'interessato   puo'   trasmettere,   anche
          attraverso strumenti informatici o  telematici,  una  copia
          fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati  di
          cui sia gia' in possesso. 
            4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1  e  2  i
          certificati di cui all'art. 10". 
            - La legge 15  maggio  1997,  n.  127,  recante:  "Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei  procedimenti  di  decisione  e   di   controllo",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. 
          Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3: 
            "Art. 1. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure  per  la
          semplificazione   delle    norme    sulla    documentazione
          amministrativa. Le Commissioni si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine  il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in
          vigore novanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            2.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle   norme
          regolamentari  di  cui  al  comma  1   sono   abrogate   le
          disposizioni   vigenti,   anche   di   legge,   con    esse
          incompatibili: 
            3. Il regolamento si  conforma,  oltre  che  ai  principi
          contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          ai seguenti criteri e principi direttivi: 
            a) eliminazione  o  riduzione  dei  certificati  o  delle
          certificazioni   richieste    ai    soggetti    interessati
          all'adozione    di    provvedimenti    amministrativi     o
          all'acquisizione di vantaggi, benefici  economici  o  altre
          utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
          di pubblici servizi; 
            b) ampliamento delle categorie di stati, fatti,  qualita'
          personali comprovabili dagli interessati con 
          dichiarazioni sostitutive di certificazioni; 
            c)   modificazione   delle   disposizioni   normative   e
          regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione
          dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
          che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
          nell'adozione dell'atto amministrativo; 
               d) indicazione esplicita delle norme abrogate". 
            "Art. 2. - 1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio  1939,
          n. 1238, e' sostituito dal seguente: 
            ''Art. 70. - 1.  La  dichiarazione  di  nascita  e'  resa
          indistintamente da uno  dei  genitori,  da  un  procuratore
          speciale, ovvero dal medico o  dall'ostetrica  o  da  altra
          persona che ha assistito al parto, rispettando  l'eventuale
          volonta' della madre di non essere nominata. 
            2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni,
          presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o,
          entro   tre   giorni,   presso   la   direzione   sanitaria
          dell'ospedale o della casa di cura in cui  e'  avvenuta  la
          nascita. In tale ultimo caso  e'  trasmessa  dal  direttore
          sanitario all'ufficiale  di  stato  civile  competente  nei
          dieci giorni successivi, anche  attraverso  l'utilizzazione
          di sistemi di comunicazione telematici. 
            3.  I  genitori,  o  uno  di  essi,  hanno  facolta'   di
          dichiarare, entro dieci giorni dal parto,  la  nascita  nel
          proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
          risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
          loro, la dichiarazione di nascita e'  resa  nel  comune  di
          residenza della madre. In tali casi il comune nel quale  e'
          resa  la  dichiarazione  deve   procurarsi   l'attestazione
          dell'avvenuta nascita  presso  il  centro  di  nascita  che
          risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al
          di fuori di un centro di nascita,  e'  necessario  produrre
          una dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  dell'art.  2
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  del   relativo
          regolamento  di  attuazione  adottato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. 
            4. Alla dichiazione di  nascita  non  si  applica  l'art.
          41''. 
            2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 
          1238, e' sostituito dal seguente: 
            ''Art. 195. - 1. I certificati e gli  estratti  di  stato
          civile  sono  validi   in   tutto   il   territorio   della
          Repubblica''. 
            3.   I    certificati    rilasciati    dalla    pubbliche
          amministrazioni attestanti  stati  e  fatti  personali  non
          soggetti a modificazioni  hanno  validita'  illimitata.  Le
          restanti certificazioni hanno validita' di sei  mesi  dalla
          data di rilascio. 
            4. I  certificati  anagrafici,  le  certificazioni  dello
          stato civile, gli estratti e le copie integrali degli  atti
          di   stato   civile   sono    ammessi    dalle    pubbliche
          amministrazioni nonche' dai gestori esercenti  di  pubblici
          servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in  cui
          l'interessato dichiari,  in  fondo  al  documento,  che  le
          informazioni contenute nel  certificato  stesso  non  hanno
          subito variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta
          salva  la  facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la
          autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di  falsa
          dichiarazione si applicano le disposizioni di cui  all'art.
          26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
            5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo   di   intese   e
          convenzioni, la trasmissione di dati o  documenti  tra  gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni nonche' i gestori o esercenti  di  pubblici
          servizi, garantendo  il  diritto  alla  riservatezza  delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici. 
            6.  Dopo   il   comma   1   dell'art.   1-quinquies   del
          decreto-legge 28 dicembre  1989,  n.  415,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  e'
          inserito il seguente: 
            ''1-bis. La certificazione, redatta con le  modalita'  di
          cui al comma 1, puo' essere trasmessa e rilasciata in forma
          telematica anche al di  fuori  del  territorio  del  comune
          competente''. 
            7. Le fotografie prescritte per il rilascio di  documenti
          personali  sono  legalizzate  dall'ufficio   ricevente,   a
          richiesta dell'interessato, se presentate personalmente. 
            8. Le firme e  le  sottoscrizioni  inerenti  ai  medesimi
          atti, e richieste a  piu'  soggetti  dei  pubblici  uffici,
          possono essere apposte anche  disgiuntamente,  purche'  nei
          termini. 
            9. Nei documenti  di  riconoscimento  non  e'  necessaria
          l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo 
          specifica istanza del richiedente. 
            10.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  sono
          individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le modalita' per  il  rilascio  della
          carta di identita'  su  supporto  magnetico.  La  carta  di
          identita' deve contenere i  dati  personali  ed  il  codice
          fiscale nonche',  qualora  l'interessato  non  si  opponga,
          l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa  puo'  essere
          rinnovata   a   decorrere   dal   centoottantesimo   giorno
          precedente la scadenza. 
            11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge  21
          novembre  1967,  n.  1185,  in  materia  di  rilascio   del
          passaporto. 
            12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, 
          sulla base dei seguenti criteri: 
            a) riduzione e semplificazione dei registri  dello  stato
          civile; 
            b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che
          si svolgono tra uffici di diverse 
          amministrazioni o della medesima amministrazione; 
            c)  eliminazione,  riduzione  e   semplificazione   degli
          adempimenti richiesti al  cittadino  in  materia  di  stato
          civile; 
            d) revisione delle competenze e  dei  procedimenti  degli
          organi della giurisdizione volontaria in materia  di  stato
          civile; 
            e)  riduzione  dei  termini  per   la   conclusione   dei
          procedimenti; 
            f) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
            g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  un'unica   fonte
          regolamentare, ove  cio'  non  ostacoli  la  conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. 
            13. Sullo schema di regolamento di cui  al  comma  12  le
          Commissioni parlamentari si esprimono entro  trenta  giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato anche in mancanza del parere  ed  entra  in  vigore
          novanta giorni dopo la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
            14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle   norme
          regolamentari  di  cui  al  comma  12  sono   abrogate   le
          disposizioni   vigenti,   anche   di   legge    con    esse
          incompatibili. 
            15.  I  comuni   che   non   versino   nelle   situazioni
          strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,   e   successive
          modificazioni,  possono  prevedere  la   soppressione   dei
          diritti di segreteria  da  corrispondere  per  il  rilascio
          degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma  10,
          del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche' del
          diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10.
          Possono inoltre prevedere la soppressione  o  riduzione  di
          diritti, tasse o contributi previsti  per  il  rilascio  di
          certificati, documenti e altri atti amministrativi,  quando
          i  relativi  proventi  sono  destinati   esclusivamente   a
          vantaggio dell'ente  locale,  o  limitatamente  alla  quota
          destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale". 
            "Art. 3. - 1. I dati relativi al cognome, nome,  luogo  e
          data di nascita, cittadinanza, stato  civile  e  residenza,
          attestati  in  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di
          validita',  hanno   lo   stesso   valore   probatorio   dei
          corrispondenti   certificati.   E'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni pubbliche ed  ai  gestori  o  esercenti  di
          pubblici  servizi,  nel  caso   in   cui   all'atto   della
          presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
          documento  di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
          attestanti  stati  o  fatti  contenuti  nel  documento   di
          riconoscimento esibito. E', comunque, fatta  salva  per  le
          amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli  esercenti  di
          pubblici servizi la facolta' di verificare, nel  corso  del
          procedimento,  la  veridicita'  dei  dati   contenuti   nel
          documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
          documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla
          data di rilascio  e  ciononostante  sia  stato  esibito  il
          documento ai fini  del  presente  comma,  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 
            2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, 
          n. 15, e' sostituito dal seguente: 
            ''I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          stabiliscono per quali fatti, stati e  qualita'  personali,
          oltre quelli indicati nell'art. 2,  e'  ammessa,  in  luogo
          della   prescritta   documentazione    una    dichiarazione
          sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi  la
          documentazione      sara'      successivamente      esibita
          dall'interessato, a richiesta  dell'amministrazione,  prima
          che sia emesso il provvedimento a lui  favorevole.  Qualora
          l'interessato non produca la documentazione nel termine  di
          quindici  giorni,  o  nel  piu'  ampio   termine   concesso
          dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso''. 
            3. L'art. 3, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            '' 1. Le dichiarazioni sostitutive  di  cui  al  comma  l
          dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente
          all'istanza  e  sono   sottoscritte   dall'interessato   in
          presenza del dipendente addetto''. 
            4. Nei casi in cui le norme di  legge  o  di  regolamenti
          prevedono che in  luogo  della  produzione  di  certificati
          possa essere presentata una dichiarazione  sostitutiva,  la
          mancata accettazione della  stessa  costituisce  violazione
          dei doveri di ufficio. 
            5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993,  n.  29,   di   richiedere   l'autenticazione   della
          sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione   a
          selezioni per l'assunzione nelle pubbliche  amministrazioni
          a qualsiasi titolo. 
            6. La partecipazione ai  concorsi  indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione. 
            7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi  all'eta'
          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
          dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai  concorsi
          pubblici. 
            8. Alla lettera e) del primo  comma  dell'art.  12  della
          legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo ''I bandi di concorso possono prevedere la
          partecipazione di personale dotato anche di laurea  diversa
          adeguando le prove d'esame e riservano  in  ogni  caso  una
          percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
          concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
          o statistiche e attuariali''. 
            9. All'art. 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
            ''Quando  la  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta' e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di  servizi
          pubblici,   la   sottoscrizione   e'    autenticata,    con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario   incaricato    dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa''. 
            10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  il
          secondo comma dell'art. 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15, nonche' ogni altra disposizione  in  contrasto  con  il
          divieto di cui al comma 5. 
            11.  La  sottoscrizione,  in  presenza   del   dipendente
          addetto,   di   istanze    da    produrre    agli    organi
          dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti  di
          pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione". 
            - La legge 23  agosto  1998,  n.  400,  reca  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". Si riporta  il  testo  vigente
          dell'art. 17, comma 3: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
          Note all'art. 1: 
            - Per l'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  si
          veda nelle note alle premesse. 
            - La legge 26 febbraio 1992, n. 212  (per  il  titolo  si
          veda nelle note alle premesse), all'art. 1, comma 1,  cosi'
          recita: 
            "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione  di  riforme
          strutturali  e  di  iniziative  rivolte   a   favorire   la
          transizione verso forme di economia di  mercato  nei  Paesi
          dell'Europa  centrale  ed  orientale,  il  Ministero  degli
          affari esteri promuove, nei confronti degli  stessi  Paesi,
          la   collaborazione   economica,   sociale,    scientifica,
          tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione,  a
          sostegno  del  processo  di  integrazione   europea,   deve
          favorire la valorizzazione delle risorse umane e  naturali,
          il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la
          garanzia  della  tutela  dei  diritti  dell'uomo,   secondo
          direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la
          cooperazione in Europa (CSCE)". 
            - Per l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 
          marzo 1998, n. 143, si veda nelle note alle premesse.